§ 12.4.2a - Legge 10 maggio 1964, n. 407.
Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:10/05/1964
Numero:407

§ 12.4.2a - Legge 10 maggio 1964, n. 407.

Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito.

(G.U. 17 giugno 1964, n. 147).

 

 

(Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).