§ 12.4.18 - D.Lgs.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 1109.
Miglioramenti al trattamento di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:08/09/1947
Numero:1109


Sommario
Art. 1.      Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, relative a cessazioni dal servizio [...]
Art. 2.      Le misure dell'assegno di caroviveri temporaneo, previste dal comma primo dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, sono elevate, dal 1° [...]
Art. 3.      Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il conferimento della pensione originaria ed il suo [...]
Art. 4.      Agli effetti della determinazione della misura delle indennità e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, della Cassa di [...]
Art. 5.      Per i casi di cessazione dal servizio, a partire dal 1° luglio 1947, la pensione teorica o reale relativa all'età del sanitario ed alla durata complessiva del servizio viene determinata [...]
Art. 6.      Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, la pensione teorica o reale, relativa all'età dell'ufficiale giudiziario ed alla durata complessiva dei servizi utili, viene [...]
Art. 7.      I minimi di pensione, esclusi quelli rapportati allo stipendio, stabiliti dagli ordinamenti in vigore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e [...]
Art. 8.      Il contributo straordinario degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e a favore della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli [...]
Art. 9.      I contributi ordinari e straordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, previsti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo [...]
Art. 10.      Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, viene [...]
Art. 11.      Ferme restando per il Monte pensioni per gli insegnanti elementari le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, i [...]
Art. 12.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio, che si renderanno necessarie per l'esecuzione del presente decreto
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 12.4.18 - D.Lgs.C.P.S. 8 settembre 1947, n. 1109.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(G.U. 23 ottobre 1947, n. 244).

 

Art. 1.

     Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1947, sono aumentate dalla data medesima nelle misure:

     del 225 per cento sulle prime L. 12.000 annue lorde e del 120 per cento sulla quota eccedente, per le pensioni dirette;

     del 225 per cento sulle prime L. 8.000 annue lorde e del 120 per cento sulla quota eccedente, per le pensioni indirette o di riversibilità.

     Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'aumento di cui al presente articolo è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

     I miglioramenti predetti assorbono l'eventuale quota di assegno caroviveri temporaneo di cui al comma secondo dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143.

     L'importo annuo lordo di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio avvenute o che avvengano in qualunque data, va in ogni caso arrotondato per eccesso a L. 100.

 

     Art. 2.

     Le misure dell'assegno di caroviveri temporaneo, previste dal comma primo dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, sono elevate, dal 1° luglio 1947, come segue:

     da L. 18.000 annue lorde a L. 42.000 annue lorde, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

     da L. 18.000 annue lorde a L. 30.000 annue lorde, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

     da L. 13.200 annue lorde a L. 27.600 annue lorde, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.

 

     Art. 3.

     Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il conferimento della pensione originaria ed il suo pagamento per intero sono fatti dagli Istituti di previdenza, gli aumenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 1 e 2 del presente decreto, riferibilmente al periodo di godimento della pensione non anteriore al 1° luglio 1947, vengono valutati sulla pensione totale.

     Le quote degli aumenti, di cui al comma precedente, a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, vengono determinate in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

     L'intera pensione e l'intero assegno di caroviveri, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, vengono corrisposti, a partire dal 1° luglio 1947, dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

     Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Monte pensione per gli insegnanti elementari ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il conferimento della pensione originaria ed il suo pagamento per intero sono fatti dal Monte pensioni, l'assegno di caroviveri, stabilito per i pensionati del Monte stesso, viene corrisposto nella misura intera dal Monte pensioni, salvo rivalsa, a carico degli Enti, di una quota di tale caroviveri calcolata proporzionalmente alla quota di pensione originaria e, a carico dello Stato, della rimanente quota del caroviveri medesimo.

     Nei casi di cui ai commi primo e quarto del presente articolo, l'autorizzazione data agli Enti di estendere, mediante deliberazione dei competenti organi, a favore dei titolari delle pensioni stesse, i miglioramenti concessi ai pensionati statali con i decreti legislativi Luogotenenziali 30 gennaio 1945, n. 41, 13 marzo 1945, n. 116, 21 novembre 1945, n. 722, 8 maggio 1946, n. 429, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, può avere applicazione relativamente ai pagamenti riferibili al periodo di godimento della pensione anteriore al 1° luglio 1947, e viene abrogata riferibilmente al periodo di godimento della pensione decorrente da tale data, per il quale subentrano le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo.

     Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti della quota a carico degli Istituti di previdenza vengono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

 

     Art. 4.

     Agli effetti della determinazione della misura delle indennità e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, la quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945 viene aumentata nelle misure del 1200 per cento sulle prime L. 3000 e del 780 per cento sull'eccedenza.

     La quota di pensione teorica, da aumentarsi ai sensi del comma precedente, risulta dalla differenza tra la pensione teorica relativa all'intero servizio, determinata secondo le norme stabilite dagli ordinamenti in vigore dei predetti Istituti di previdenza, e la pensione teorica, pure calcolata secondo le stesse norme, relative ai servizi prestati dal 1° gennaio 1946 in poi.

     La pensione teorica complessiva è la risultante della pensione teorica calcolata secondo le norme degli ordinamenti in vigore con l'aggiunta degli aumenti di cui al comma primo del presente articolo.

     Tali aumenti assorbono quello del 300 per cento della quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1944 previsto dal comma primo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143.

     Nei casi di cessazioni dal servizio verificatisi o che si verificheranno a partire dal 1° luglio 1947 e fino al 31 maggio 1950 la pensione da liquidarsi secondo le norme di cui ai commi precedenti non potrà superare lo stipendio o retribuzione annuo medio relativo al periodo dal 1° giugno 1947 alla data di cessazione dal servizio, purché questo stipendio o retribuzione non sia inferiore alla media del miglior triennio, ovvero allo stipendio medio di cui al comma terzo dell'art. 3 del decreto legislativo, n. 143, sopra richiamato.

     Nei casi di riscatto di servizi o periodi e di riconoscimento servizi, quando la relativa domanda risulti presentata durante il periodo intercorrente dal 1° ottobre 1946 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo a carico dell'iscritto relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1945, da calcolarsi secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza di cui al comma primo, viene aumentato del 300 per cento, e quando la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo a carico dell'iscritto relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1946, da calcolarsi secondo le norme stesse, viene aumentato del 780 per cento.

 

     Art. 5.

     Per i casi di cessazione dal servizio, a partire dal 1° luglio 1947, la pensione teorica o reale relativa all'età del sanitario ed alla durata complessiva del servizio viene determinata aumentando il corrispondente valore della tabella A. S., formante l'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, nelle misure del 120 per cento sulle prime lire 18.000 e del 50 per cento sull'eccedenza.

     Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene elevato a lire duecentoquarantamila. Tale massimo non può essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947.

     Nei casi di riscatto di servizio o periodi, il relativo contributo da versarsi dal sanitario si determina con le apposite norme formanti l'allegato n. 1 al citato ordinamento della detta Cassa di previdenza.

     Le due pensioni teoriche prese a base del calcolo del contributo di cui al comma precedente si ricavano dalla tabella A. S. e relative norme formanti l'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, quando la domanda risulti presentata nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 1946 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; e si ricavano dalla stessa tabella A. S. maggiorata ai sensi del comma primo del presente articolo quando la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 6.

     Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, la pensione teorica o reale, relativa all'età dell'ufficiale giudiziario ed alla durata complessiva dei servizi utili, viene determinata aumentando il corrispondente valore della tabella A. U., formante l'allegato n. 2 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, nelle misure del 120 per cento sulle prime lire 18.000 e del 50 per cento sull'eccedenza.

     Il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene elevato a lire duecentomila. Tale massimo non può essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947.

 

     Art. 7.

     I minimi di pensione, esclusi quelli rapportati allo stipendio, stabiliti dagli ordinamenti in vigore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, e quadruplicati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, vengono, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, temporaneamente aumentati nelle seguenti misure:

     del 225 per cento sulle prime lire 12.000 e del 120 per cento sull'eccedenza, per i minimi di pensione diretta;

     del 225 per cento sulle prime lire 8000 e del 120 per cento sull'eccedenza, per i minimi di pensione indiretta.

     La misura definitiva dei predetti minimi di pensione verrà stabilita in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici degli Istituti predetti.

 

     Art. 8.

     Il contributo straordinario degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e a favore della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, nella misura del due per cento delle retribuzioni, viene elevato, con effetto dal 1° gennaio 1948, alla misura del 5 per cento delle retribuzioni.

 

     Art. 9.

     I contributi ordinari e straordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, previsti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, vengono rispettivamente stabiliti, con effetto dal 1° gennaio 1948, nelle seguenti misure annuali:

     contributo ordinario dell'iscritto, lire 6000;

     contributo ordinario dell'Ente, lire 6000;

     contributo temporaneo straordinario dell'iscritto, lire 3000;

     contributo temporaneo straordinario dell'Ente, lire 9000.

 

     Art. 10.

     Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, viene stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1948, in lire 10.000.

     Con la stessa decorrenza il contributo temporaneo straordinario a carico dell'ufficiale giudiziario in servizio, di cui al comma secondo dell'art. 10 sopra citato, viene elevato da lire 900 a lire 2500, ed il contributo temporaneo straordinario a carico dell'Ente, di cui alla lettera c) dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160, viene elevato da lire 1800 a lire 9000.

 

     Art. 11.

     Ferme restando per il Monte pensioni per gli insegnanti elementari le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, i provvedimenti necessari per assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dai miglioramenti concessi con il presente decreto a favore dei pensionati e degli iscritti agli Istituti di previdenza, relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, verranno adottati in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici di ciascuno degli Istituti medesimi.

     Per intanto lo Stato reintegrerà annualmente ciascuno degli Istituti predetti degli eventuali disavanzi finanziari che dovessero risultare dai relativi rendiconti per gli anni solari dal 1947 in poi.

 

     Art. 12.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio, che si renderanno necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

 

     Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".