§ 12.4.17 - D.Lgs.C.P.S. 1 settembre 1947, n. 883.
Modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:01/09/1947
Numero:883


Sommario
Art. 1.      La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è ripartita in due direzioni generali: una per i servizi propri della Cassa depositi e prestiti e per quello [...]
Art. 2.      Alla tabella B annessa al D.Lgt. 28 ottobre 1944, n. 356, modificata con i decreti luogotenenziali 11 agosto 1945, n. 532, e 22 febbraio 1946, n. 69, è aggiunto un altro posto di direttore [...]
Art. 3.      Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza riordinato col D.Lgs. 14 dicembre 1946, n. 512, è diviso in due Sezioni autonome
Art. 4.      Alle due Sezioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo precedente competono, rispettivamente, le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti per l'amministrazione della Cassa [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con i suoi decreti al riparto di cui all'art. 1, alle conseguenti sistemazioni dei servizi e del personale ed a quanto altro possa occorrere, [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 12.4.17 - D.Lgs.C.P.S. 1 settembre 1947, n. 883.

Modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

(G.U. 18 settembre 1947, n. 214).

 

Art. 1.

     La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è ripartita in due direzioni generali: una per i servizi propri della Cassa depositi e prestiti e per quello delle gestioni annesse e della Sezione autonoma del credito comunale e provinciale; l'altra per gli istituti di previdenza.

     Le due direzioni generali assumono, rispettivamente, la denominazione di Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Direzione generale degli istituti di previdenza e sono disciplinate, per quanto riguarda la competenza ed il funzionamento di ognuna, dalle norme di legge e di regolamento per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che rimangono in vigore, salvo il disposto degli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Alla tabella B annessa al D.Lgt. 28 ottobre 1944, n. 356, modificata con i decreti luogotenenziali 11 agosto 1945, n. 532, e 22 febbraio 1946, n. 69, è aggiunto un altro posto di direttore generale.

 

     Art. 3.

     Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza riordinato col D.Lgs. 14 dicembre 1946, n. 512, è diviso in due Sezioni autonome.

     La prima Sezione per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti è così composta:

     1) del Ministro per il Tesoro, presidente;

     2) del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

     3) dell'ispettore generale preposto ai servizi della Cassa depositi e prestiti;

     4) del direttore generale del Tesoro;

     5) del ragioniere generale dello Stato;

     6) del direttore generale dell'Amministrazione civile;

     7) di un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici.

     La seconda Sezione, per l'amministrazione degli Istituti di previdenza, è composta nel modo seguente:

     1) del Ministro per il tesoro, presidente;

     2) del direttore generale degli Istituti di previdenza;

     3) dell'ispettore generale preposto ai servizi degli Istituti di previdenza;

     4) del ragioniere generale dello Stato;

     5) del direttore generale dell'Amministrazione civile;

     6) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica;

     7) del direttore generale dell'istruzione elementare;

     8) del direttore generale dell'ufficio superiore del personale e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

     9) di otto consiglieri effettivi e di due supplenti in rappresentanza degli iscritti agli Istituti di previdenza designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

     10) di esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti di previdenza, in numero non superiore a due [1].

     Le due Sezioni anzidette saranno presiedute in caso di assenza o di impedimento del Ministro, dal Sottosegretario di Stato ed, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, rispettivamente dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e dal direttore generale degli Istituti di previdenza.

     I consiglieri di cui ai numeri da 4 a 7 della lettera a) e da 4 a 8 della lettera b) potranno farsi rappresentare in caso di assenza o di impedimento da un funzionario della rispettiva Amministrazione di grado non inferiore al sesto.

     Le deliberazioni delle Sezioni verranno adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     I consiglieri di cui ai nn. 9 e 10 della lettera b) sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro [2].

     Il Ministro anzidetto nominerà, su proposta dei direttori generali, fra i funzionari delle rispettive direzioni generali, per ciascuna delle Sezioni di cui al presente articolo, un segretario capo di grado non inferiore al 6° ed un segretario. Stabilirà inoltre, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le spese di qualsiasi specie necessarie per il funzionamento delle Sezioni stesse.

 

     Art. 4.

     Alle due Sezioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo precedente competono, rispettivamente, le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e per quella degli Istituti di previdenza.

     Fino alla costituzione delle due Sezioni rimane in funzione l'attuale consiglio di amministrazione con tutte le sue attribuzioni.

 

     Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con i suoi decreti al riparto di cui all'art. 1, alle conseguenti sistemazioni dei servizi e del personale ed a quanto altro possa occorrere, per la attuazione del presente decreto.

 

     Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dalla L. 22 dicembre 1952, n. 3137.

[2] Comma così modificato dalla L. 22 dicembre 1952, n. 3137.