§ 12.4.10 - R.D.L. 12 gennaio 1928, n. 38.
Provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:12/01/1928
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa dei depositi e prestiti dalle imprese di assicurazione a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa [...]
Art. 2.      La misura della tassa di custodia determinata dall'articolo precedente è pure applicabile sui depositi in titoli pubblici effettuati presso la Cassa medesima da enti che abbiano anche finalità [...]
Art. 3.      Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di [...]


§ 12.4.10 - R.D.L. 12 gennaio 1928, n. 38.

Provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.

(G.U. 28 gennaio 1928, n. 23).

 

Art. 1.

     Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa dei depositi e prestiti dalle imprese di assicurazione a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati, è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni 1000 lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito.

 

     Art. 2.

     La misura della tassa di custodia determinata dall'articolo precedente è pure applicabile sui depositi in titoli pubblici effettuati presso la Cassa medesima da enti che abbiano anche finalità istituzionali di previdenza e di assicurazione sociale.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.