§ 15.3.E - Legge 23 febbraio 1977, n. 49.
Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:23/02/1977
Numero:49


Sommario
Art. 1.      La Commissione nazionale per le società e la borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale [...]
Art. 2.      Con il regolamento di cui al primo comma del precedente articolo sono stabilite le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni e per la relativa vigilanza.
Art. 3.      La vigilanza sul regolare andamento delle riunioni è esercitata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Art. 4.      La Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società emittenti i titoli ammessi alla negoziazione nelle riunioni di cui all'art. 1 la comunicazione anche periodica di [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 15.3.E - Legge 23 febbraio 1977, n. 49. [1]

Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

(G.U. 3 marzo 1977, n. 60)

 

     Art. 1.

     La Commissione nazionale per le società e la borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso le borse valori, sentiti la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, in conformità di apposito regolamento deliberato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     La negoziazione dei titoli è effettuata per contanti e per l'esclusivo tramite degli operatori autorizzati a negoziare alle grida.

     Le riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attività di borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale.

 

          Art. 2.

     Con il regolamento di cui al primo comma del precedente articolo sono stabilite le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni e per la relativa vigilanza.

     Il regolamento dovrà disporre, tra l'altro, in ordine alle condizioni e alla procedura per l'ammissione, anche di ufficio, dei titoli alla negoziazione, nonché per la sospensione o revoca dell'ammissione stessa; alle modalità di formazione dei listini dei prezzi, che fanno stato ai vari effetti secondo la legge, e al calendario delle riunioni. Il regolamento dovrà inoltre stabilire che le particolari condizioni di legge o di statuto relative alla circolazione di determinati titoli formino oggetto di evidenziazione nel listino dei prezzi.

     E' fatto divieto a chiunque di formare e pubblicare listini dei prezzi diversi da quelli previsti dal secondo comma del presente articolo.

     La violazione del divieto di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 10.000.000.

     Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa.

 

          Art. 3.

     La vigilanza sul regolare andamento delle riunioni è esercitata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

     La Commissione può tuttavia delegare, in via generale o per singole borse, l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi alla vigilanza sul regolare andamento delle riunioni.

     Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalità del proprio controllo sull'attività dell'organo delegato.

     La delega è revocabile in ogni momento.

     L'organo delegato trasmette immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati.

     Per l'esercizio dei poteri di cui sopra e per ogni altra materia la Commissione si avvale di quanto disposto dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

 

          Art. 4.

     La Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società emittenti i titoli ammessi alla negoziazione nelle riunioni di cui all'art. 1 la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; può altresì eseguire, presso le stesse società, ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati.

     La Commissione può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte delle società di cui al precedente comma siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.