§ 15.2.3 - D.P.R. 11 giugno 1979, n. 252.
Regolamento concernente la organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.2 consob
Data:11/06/1979
Numero:252


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Assunzione delle funzioni.
Art. 3.  Durata della carica.
Art. 4.  Decadenza dall'ufficio.
Art. 5.  Dimissioni.
Art. 6.  Sostituzione dei componenti.
Art. 7.  Attribuzioni del presidente.
Art. 8.  Vicarietà del presidente.
Art. 9.  Convocazione.
Art. 10.  Riunioni della Commissione.
Art. 11.  Segreteria delle riunioni.
Art. 12.  Verbale delle riunioni.
Art. 13.  Approvazione dei verbali.
Art. 14.  Partecipazione di estranei alla riunione.
Art. 15.  Provvedimenti.
Art. 16.  Adozione delle deliberazioni.
Art. 17.  Pubblicità delle deliberazioni.
Art. 18.  Comunicazioni e notificazioni .
Art. 19.  Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio.
Art. 20.  Comunicazione alla Commissione.
Art. 21.  Richiesta di dati e notizie.
Art. 22.  Pubblicità di dati e notizie di società per azioni o di enti commerciali con titoli quotati in borsa.
Art. 23.  Richiesta di collaborazione alle pubbliche amministrazioni.
Art. 24.  Assunzione di notizie e chiarimenti mediante audizione personale.
Art. 25.  Ispezioni e controlli sul funzionamento delle borse.
Art. 27.  Processo verbale.
Art. 28.  Relazione.
Art. 29.  Atti impugnabili e procedimento dei ricorsi amministrativi.
Art. 30.  Servizi e uffici.
Art. 31.  Contingente del personale assegnato.
Art. 32.  Richiesta del personale e collocamento a disposizione.
Art. 33.  Orari di lavoro.
Art. 34.  Lavoro straordinario ed altre indennità.
Art. 35.  Spese per il personale.
Art. 36.  Ferie e congedi.
Art. 37.  Commissari di borsa.
Art. 38.  Attribuzioni dei commissari di borsa.
Art. 39.  Comunicazioni dei commissari di borsa.
Art. 40.  Esperti.
Art. 41.  Entrata in vigore.


§ 15.2.3 - D.P.R. 11 giugno 1979, n. 252.

Regolamento concernente la organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

(G.U. 29 giugno 1979, n. 177).

 

     E’approvato l'unito regolamento, che consta di 41 articoli, concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

 

Regolamento concernente la organizzazione ed il funzionamento

della commissione nazionale per le società e la borsa.

 

Art. 1. Definizioni.

     Nel presente regolamento:

     1) l'espressione "legge n. 216" designa la legge 7 giugno 1974, n. 216, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

     2) il termine "Commissione" designa la Commissione nazionale per le società e la borsa;

     3) le dizioni "decreto del Presidente della Repubblica n. 136", "decreto del Presidente della Repubblica n. 137" e "decreto del Presidente della Repubblica n. 138", designano, rispettivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, emanati in attuazione dell'art. 2, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

     4) il termine "componenti" designa il presidente e i membri della Commissione nazionale per le società e la borsa;

     5) l'espressione "personale della Commissione" designa il personale dell'Amministrazione dello Stato e quello di enti pubblici, di cui si avvale la Commissione per l'esercizio delle proprie attribuzioni;

     6) l'espressione "esperti della Commissione" designa gli estranei alle pubbliche amministrazioni assunti in qualità di esperti, ai termini dell'art. 2, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

 

Titolo I

I COMPONENTI

 

     Art. 2. Assunzione delle funzioni.

     Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara solennemente, assumendosene la responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 1, terzo comma, sub art. 1, della legge n. 216.

 

     Art. 3. Durata della carica.

     Ciascun componente dura in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina e rimane in funzione fino alla nomina del successore.

 

     Art. 4. Decadenza dall'ufficio.

     La Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, con deliberazione motivata, le cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti di un proprio componente.

 

     Art. 5. Dimissioni.

     Le dimissioni sono presentate al presidente della Commissione.

     La Commissione, sentito l'interessato, le trasmette con le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.

     Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.

 

     Art. 6. Sostituzione dei componenti.

     In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui agli articoli 4 e 5, il presidente della Commissione ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della sostituzione.

 

Titolo II

IL PRESIDENTE

 

     Art. 7. Attribuzioni del presidente.

     Il presidente rappresenta la Commissione. Sovraintende a tutti i servizi della Commissione. Fa proposte alla Commissione in ordine all'assunzione degli esperti ed alla utilizzazione del personale. Sottopone alla Commissione per l'approvazione il progetto di bilancio preventivo e del rendiconto annuale della gestione finanziaria. Presenta al Ministro del tesoro la relazione annuale sull'attività svolta dalla Commissione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione.

     Il presidente convoca la Commissione, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine.

     Il presidente esercita ogni altro potere previsto dalla legge e dai regolamenti.

 

     Art. 8. Vicarietà del presidente.

     In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal componente più anziano di nomina o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età, che a sua volta non sia assente o impedito.

 

Titolo III

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

 

     Art. 9. Convocazione.

     La convocazione della Commissione è effettuata mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno e l'invio della relativa documentazione almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

     Salvo diversa indicazione la Commissione si riunisce nella sua sede.

     Nei casi di necessità ed urgenza la Commissione può essere convocata in qualsiasi momento e senza preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

     Ciascuno dei componenti può chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione della Commissione con gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni.

     La Commissione può deliberare programmi di lavoro, stabilendo eventualmente anche il calendario delle riunioni.

 

     Art. 10. Riunioni della Commissione.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il presidente o il vicario.

     I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente.

 

     Art. 11. Segreteria delle riunioni.

     Alle riunioni assiste un segretario, scelto tra il personale a disposizione, proposto dal presidente e nominato dalla Commissione.

     Qualora la Commissione lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono svolte dal componente meno anziano in carica presente alla riunione e in caso di pari anzianità dal componente più giovane per età.

 

     Art. 12. Verbale delle riunioni.

     Il segretario redige il processo verbale delle riunioni annotando i nomi dei componenti presenti e degli assenti riportando l'ordine del giorno e riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni, e indicando i partecipanti e il risultato delle votazioni.

     I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale.

     I processi verbali delle riunioni della Commissione sono segreti, salvo quanto previsto dall'art. 1, settimo comma, sub art. 1, della legge n. 216, per gli atti deliberativi.

 

     Art. 13. Approvazione dei verbali.

     I processi verbali delle riunioni sono sottoscritti per approvazione dal presidente, dagli altri componenti e dal segretario.

     Sono raccolti e conservati dalla segreteria della Commissione.

 

     Art. 14. Partecipazione di estranei alla riunione.

     E' in facoltà della Commissione di fare intervenire alle proprie sedute perché siano sentiti:

     rappresentanti degli organi locali di borsa ed intermediari di borsa;

     amministratori, sindaci e direttori generali di società ed enti nei cui confronti sono attribuiti alla Commissione poteri di indagine, ispezione, informazione e controllo;

     rappresentanti o designati dalle pubbliche amministrazioni;

     persone competenti nelle materie in esame.

     Le dichiarazioni, notizie, informazioni, dati, atti e documenti forniti dalle persone di cui sopra sono tutelati dal segreto d'ufficio.

     Dell'audizione degli estranei e delle discussioni svolte con il loro intervento è redatto un verbale che dia conto dello svolgimento dei lavori e dei risultati acquisiti.

 

     Art. 15. Provvedimenti.

     I provvedimenti della Commissione si distinguono in deliberazioni concernenti le società e la borsa ed in deliberazioni concernenti il funzionamento interno e l'organizzazione della Commissione.

 

     Art. 16. Adozione delle deliberazioni.

     Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dai votanti, e comunque con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente del collegio.

     Il voto è palese, salvo quando la deliberazione riguarda i componenti ed il personale addetto alla Commissione.

 

     Art. 17. Pubblicità delle deliberazioni.

     Salvo che la legge non disponga diversamente le deliberazioni sono pubblicate, per intero o per estratto, nel Bollettino della Commissione. Sino a quando non sarà istituito il Bollettino della Commissione le deliberazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

     E' in facoltà della Commissione stabilire che le deliberazioni, in ragione del loro oggetto, non vengano pubblicate o che la diffusione della loro conoscenza sia assicurata mediante mezzi ulteriori.

 

     Art. 18. Comunicazioni e notificazioni .

     Le delibere della Commissione sono comunicate ai destinatari in esse personalmente nominati in copia conforme all'originale, con lettera consegnata in mani proprie al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o a lui spedita con plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nel comma precedente, per irreperibilità o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione della delibera.

     Se l'avviso di ricevimento di cui al primo comma non è sottoscritto dal destinatario o da persona convivente o addetta al suo ufficio si provveda alla notificazione.

     Alle comunicazioni e alle notifiche provvede l'ufficio di segreteria della Commissione.

 

     Art. 19. Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio.

     Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio è autorizzato dalla Commissione, su richiesta motivata ed a spese degli interessati.

     La Commissione delibera annualmente le tariffe relative al rilascio delle copie di cui al precedente comma.

 

     Art. 20. Comunicazione alla Commissione.

     Gli atti, le notizie e i chiarimenti che privati, enti e società sono tenuti a comunicare alla Commissione vengono depositati negli uffici della stessa o inviati attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnati, in ogni caso, da un elenco in duplice copia, una delle quali è restituita dalla segreteria per ricevuta.

     In caso di spedizione l'obbligo s'intende adempiuto nel giorno risultante dalla data del timbro postale.

     La Commissione può stabilire che le comunicazioni di cui al primo comma vengano effettuate in conformità a schemi e modelli da essa prescritti.

 

Titolo IV

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ED ISPETTIVA

 

     Art. 21. Richiesta di dati e notizie.

     Le richieste di dati, notizie, atti e documenti rivolte dalla Commissione a società ed enti sono effettuate per lettera raccomandata e prevedono il termine per l'invio degli elementi o documenti richiesti.

 

     Art. 22. Pubblicità di dati e notizie di società per azioni o di enti commerciali con titoli quotati in borsa.

     La Commissione sentiti gli amministratori degli enti di cui alla lettera a) dell'art. 3, sub art. 1 della legge n. 216, dispone che vengano resi pubblici con le modalità indicate dalla Commissione stessa i dati e le notizie di cui alla lettera b).

     La delibera ha efficacia nel decimo giorno dalla sua comunicazione.

     Ove gli amministratori oppongano nello stesso termine il pregiudizio alla società o all'ente, mediante reclamo motivato e corredato della necessaria documentazione, l'efficacia della delibera resta sospesa.

     Il reclamo è presentato alla Commissione direttamente o mediante notificazione o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso la Commissione ne rilascia ricevuta; quando il reclamo è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     La Commissione, assunte le opportune informazioni anche avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 21, 23 e 24, e nuovamente sentiti gli amministratori, decide sul reclamo proposto.

 

     Art. 23. Richiesta di collaborazione alle pubbliche amministrazioni.

     Ove occorra acquisire dati, notizie o informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici ovvero sia necessaria la loro collaborazione, ai sensi dell'art. 1, settimo comma, sub art. 1, della legge n. 216, il presidente ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, dei Corpi di polizia o degli enti competenti.

 

     Art. 24. Assunzione di notizie e chiarimenti mediante audizione personale.

     La Commissione, ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, può convocare personalmente amministratori, sindaci revisori e direttori generali di enti e società e i soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione, dandone congruo preavviso.

     La Commissione può altresì inviare propri dipendenti o esperti ad assumere notizie e chiarimenti nella sede di enti, società e borse. L'incarico è conferito nelle forme di cui all'art. 26.

 

     Art. 25. Ispezioni e controlli sul funzionamento delle borse.

     Oltre alle funzioni ispettive svolte dai commissari di borsa, è in facoltà della Commissione eseguire in qualsiasi momento, a mezzo dei componenti o del proprio personale di volta in volta incaricato, ispezioni e controlli sulle singole borse al fine di accertarne il regolare funzionamento nonché di accertare la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni d'intermediazione e negoziazione effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione.

 

Art. 26. Esercizio delle funzioni ispettive.

     Per l'espletamento delle ispezioni, nei casi previsti dalla legge, la Commissione qualora non provveda con suoi componenti si avvale del proprio personale eventualmente assistito da esperti.

     L'incarico è conferito dal presidente, su deliberazione della Commissione nella quale sono fissati l'oggetto, le finalità ed il termine iniziale dell'ispezione.

     La lettera di incarico è esibita all'interessato all'inizio delle operazioni ispettive.

 

     Art. 27. Processo verbale.

     Dell'ispezione eseguita l'incaricato redige processo verbale, nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse.

     Copia del processo verbale è rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono, dandosi atto del loro eventuale rifiuto.

 

     Art. 28. Relazione.

     Al termine delle operazioni, l'ispettore redige una relazione nella quale espone i risultati raggiunti con riguardo alle finalità ed all'oggetto fissato dalla Commissione.

     La relazione è trasmessa al presidente che la sottopone alla Commissione.

 

Titolo V

RICORSI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 29. Atti impugnabili e procedimento dei ricorsi amministrativi.

     Per i ricorsi amministrativi contro gli atti degli organi locali di borsa, adottati a norma dell'art. 1, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 30. Servizi e uffici.

     I servizi della Commissione sono:

     1) servizio società;

     2) servizio borsa;

     3) servizio amministrativo;

     4) servizio giuridico;

     5) servizio studi e sviluppo del mercato.

     E' inoltre istituito l'ufficio di segreteria che assiste la Commissione nei suoi lavori, esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e quelle espressamente conferitegli con deliberazioni della Commissione stessa.

     Nell'ambito dei servizi possono essere istituiti uffici.

     I servizi si avvalgono del centro elettronico che provvede alle elaborazioni richieste dai fini istituzionali della Commissione.

     A ciascun servizio e al centro elettronico è preposto un direttore che dipende dal presidente.

     A ciascun ufficio è preposto un capoufficio che dipende dal direttore.

     Le attribuzioni dei singoli servizi e uffici, oltre quelle previste dai regolamenti, e la nomina dei rispettivi titolari nonché le modalità di funzionamento dei servizi e degli uffici, sono stabilite con deliberazioni della Commissione.

 

Titolo VII

PERSONALE ED ESPERTI

 

     Art. 31. Contingente del personale assegnato.

     Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro di cui all'art. 2, sub art. 1 della legge n. 216, determina il contingente di personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario, tenendo conto delle esigenze prospettate dalla Commissione.

     La Commissione può in qualsiasi momento chiedere la revisione del contingente di personale assegnato.

 

     Art. 32. Richiesta del personale e collocamento a disposizione.

     Le richieste del personale di cui la Commissione deve avvalersi per il funzionamento dei propri servizi, sono dirette nominativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti del contingente determinato a norma dell'art. 2 secondo comma, sub art. 1, della legge n. 216.

     Al personale delle amministrazioni o enti di appartenenza posto a disposizione della Commissione si applicano, in materia di stato giuridico, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

     Il personale è posto a disposizione per un periodo di due anni, che può essere rinnovato a richiesta della Commissione.

     La Commissione può deliberare in qualunque momento la restituzione alle amministrazioni o enti di appartenenza del personale posto a sua disposizione.

     Il personale non può svolgere alcuna altra attività, neppure per incarico o nell'interesse dell'amministrazione o ente di appartenenza, salvo espressa autorizzazione della Commissione.

 

     Art. 33. Orari di lavoro.

     L'orario settimanale di lavoro è uniforme per tutto il personale in servizio presso la Commissione.

     L'orario giornaliero di lavoro è disposto dalla Commissione secondo le necessità di servizio.

 

     Art. 34. Lavoro straordinario ed altre indennità.

     La Commissione dispone le eventuali prestazioni di lavoro straordinario in base alle effettive esigenze di servizio.

     Il relativo compenso e il trattamento economico di missione sono determinati nella misura e nel limiti previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni o enti di appartenenza del personale.

 

     Art. 35. Spese per il personale.

     Alla spesa del personale dipendente da enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico la Commissione. Essa è altresì tenuta a versare all'ente di appartenenza del personale l'importo dei contributi e delle ritenute previsti dalla legge o dal contratto.

     Il corrispettivo per le prestazioni di lavoro straordinario e il trattamento economico di missione sono a carico della Commissione per tutto il personale di cui si avvale.

 

     Art. 36. Ferie e congedi.

     Le ferie, i congedi ordinari e straordinari sono disposti dalla Commissione secondo le norme delle amministrazioni o enti di appartenenza.

 

     Art. 37. Commissari di borsa.

     I commissari di borsa esercitano le loro funzioni esclusivamente nell'ambito della borsa presso la quale sono destinati.

     L'incarico di commissario di borsa, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, è conferito a funzionari scelti tra il personale della Commissione ed è a tempo determinato. La delibera della Commissione stabilisce la durata dell'incarico, che in ogni caso non può superare, per lo stesso funzionario, il periodo di tre anni per una medesima borsa.

     E' in facoltà della Commissione, quando ricorrano particolari circostanze, revocare l'incarico anche prima del termine assegnato.

     Ai commissari di borsa incaricati a norma del secondo comma di prestare servizio in località diversa da quella della sede della Commissione compete il trattamento economico di missione.

 

     Art. 38. Attribuzioni dei commissari di borsa.

     I commissari di borsa svolgono i compiti loro attribuiti dalle leggi vigenti ed in particolare:

     1) intervengono alle riunioni di borsa e vigilano sul loro regolare svolgimento; esercitano opportuni controlli sulla formazione dei prezzi e dei listini, sull'accertamento dei prezzi specialmente in fase di apertura e di chiusura della riunione, sul mercato delle operazioni a premio e sulla stipulazione in borsa delle operazioni di riporto; vigilano sul divieto di formare listini di prezzi al di fuori del listino ufficiale;

     2) assistono, senza voto deliberativo, alle sedute della deputazione di borsa ed a quelle del comitato direttivo degli agenti di cambio;

     3) esercitano facoltà ispettive sull'operato degli agenti di cambio ed accertano eventuali trasgressioni dei medesimi ai divieti di legge;

     4) eseguono indagini o verifiche presso istituti o ditte che compiono normalmente operazioni di borsa allo scopo di accertare la regolarità delle operazioni stesse;

     5) vistano i fissati bollati ed i relativi registri, prescritti dalle disposizioni vigenti, secondo le modalità contemplate dalle disposizioni stesse;

     6) assistono all'assemblea generale degli agenti di cambio convocata per la elezione del comitato direttivo;

     7) approvano la nomina dei rappresentanti degli istituti di credito quale osservatore alle grida;

     8) vigilano sull'osservanza del divieto di usare, al di fuori della borsa ufficiale, la denominazione di "borsa valori", "mercato dei valori", o altre consimili e di formare listini dei prezzi fuori borsa;

     9) eseguono la vidimazione dei libretti che devono tenere obbligatoriamente gli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 17, punto I, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

     10) nominano e presiedono la commissione, per l'accertamento, mediante colloquio, della preparazione e idoneità professionale dei procuratori alle grida nominati dagli agenti di cambio.

     I commissari di borsa esercitano inoltre tutte le altre funzioni che, in base anche a disposizioni ministeriali, venivano svolte dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa sulle borse valori o da quelli delegati a determinate borse e adempiono ogni altro incarico loro delegato con apposita delibera o di volta in volta attribuito dalla commissione.

     I commissari di borsa possono essere incaricati di funzioni ispettive ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.

     Nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti commi, i Commissari di borsa osserveranno le disposizioni di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 e si atterranno alle direttive impartite dalla Commissione.

 

     Art. 39. Comunicazioni dei commissari di borsa.

     I commissari di borsa trasmettono alla Commissione, con il mezzo più rapido, un rapporto giornaliero sull'andamento del mercato dei valori mobiliari e dei suoi fattori d'influenza, e segnalano in qualsiasi momento alla Commissione ogni fatto o notizia che ritengano utile portare alla sua conoscenza.

     Essi provvedono altresì ad inviare alla Commissione le rilevazioni e le relazioni periodiche dalla medesima richieste in via permanente o saltuaria.

 

     Art. 40. Esperti.

     Gli esperti di cui all'art. 2, primo comma, sub art. 1, della legge n. 216, sono assunti in base al disciplinare approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Essi coadiuvano la Commissione ed assistono i servizi secondo le direttive generali impartite dalla Commissione stessa.

 

     Art. 41. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.