§ 15.1.6 - L. 29 maggio 1967, n. 402.
Ordinamento della professione degli agenti di cambio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.1 agenti di cambio
Data:29/05/1967
Numero:402


Sommario
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro e il Ministro per la grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio ciascuno nell'ambito della propria competenza.
Art. 3.      Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse [...]
Art. 4.      Il Consiglio dell'Ordine è composto di 5 membri.
Art. 5.      Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.
Art. 6.      Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.
Art. 7.      Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:
Art. 8.      Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.
Art. 9.      I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Art. 10.      Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.
Art. 11.      Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.
Art. 12.      L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonché del bilancio preventivo [...]
Art. 13.      Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.
Art. 14. 
Art. 15.      Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.
Art. 16.      Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 17.      Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere.
Art. 18.      Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:
Art. 19.      Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge [...]
Art. 20.      La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, [...]
Art. 21.      Il Consiglio dell'Ordine che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale può richiedere al Ministero del tesoro che [...]
Art. 22.      Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
Art. 23.      Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto [...]
Art. 24.      Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e [...]
Art. 25.      La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio [...]
Art. 26.      In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonché delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.
Art. 27.      I Consigli dell'Ordine, non appena costituiti, compileranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'art. 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.
Art. 28.      I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno [...]


§ 15.1.6 - L. 29 maggio 1967, n. 402.

Ordinamento della professione degli agenti di cambio.

(G.U. 17 giugno 1967, n. 150).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi professionali.

     L'iscrizione all'Albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

     L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

 

Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro e il Ministro per la grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio ciascuno nell'ambito della propria competenza.

 

Titolo II

I CONSIGLI DELL'ORDINE E

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

 

     Art. 3.

     Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste.

 

     Art. 4.

     Il Consiglio dell'Ordine è composto di 5 membri.

     Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.

     Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

     Art. 5.

     Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.

     In mancanza del presidente ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità, il più anziano di età.

 

     Art. 6.

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

     Il presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.

 

     Art. 7.

     Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

     a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

     b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

     c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

     d) può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio;

     e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

     f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

     g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

     h) delibera la convocazione dell'assemblea;

     i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché una tassa per l'iscrizione.

 

     Art. 8.

     Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

     Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Il segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

     Art. 9.

     I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

 

     Art. 10.

     Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.

     I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

 

     Art. 11.

     Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

     In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

     Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per il tesoro sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo III.

 

     Art. 12.

     L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonché del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti.

     Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti.

     L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

     Tuttavia il presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni.

     L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

     Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre altri iscritti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

 

     Art. 13.

     Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.

     La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

     Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.

     I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

     Non è ammesso il voto per delega.

 

     Art. 14. [1]

     Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonché in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

     In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

     Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo.

 

Titolo III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

 

     Art. 15.

     Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

     Esso è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

     Il presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

 

     Art. 16.

     Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

     Art. 17.

     Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere.

     La nomina del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

     Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.

     Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.

     Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

 

     Art. 18.

     Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

     a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

     b) vigila sugli Ordini locali;

     c) può ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

     d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

     e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;

     f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

     g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

     h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

     i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

     l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

     m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;

     n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materie di Borse valori e di attività professionale;

     o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

     p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini;

     q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

 

Titolo IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

 

     Art. 19.

     Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

 

     Art. 20.

     La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

     Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

     Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

     Le decisioni devono essere motivate.

     Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale.

 

     Art. 21.

     Il Consiglio dell'Ordine che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio.

 

     Art. 22.

     Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

     a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;

     b) la censura.

     In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni:

     1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;

     2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo.

     La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

     Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.

 

     Art. 23.

     Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

 

     Art. 24.

     Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.

 

Titolo V

DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

 

     Art. 25.

     La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

     La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.

 

     Art. 26.

     In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonché delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 27.

     I Consigli dell'Ordine, non appena costituiti, compileranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'art. 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.

 

     Art. 28.

     I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1967, n. 1216.