§ 15.1.5 - D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.
Modificazioni al regolamento generale sul Debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.1 agenti di cambio
Data:31/07/1961
Numero:945

§ 15.1.5 - D.P.R. 31 luglio 1961, n. 945.

Modificazioni al regolamento generale sul Debito pubblico.

(G.U. 21 settembre 1961, n. 236).

 

Art. 1.

     E' ammessa, senza speciali formalità, la rettifica delle domande di intestazione di titoli del Debito pubblico, quando l'errore sia avvertito prima che l'iscrizione al nome sia stata eseguita sui registri integrativi del Gran libro.

     Quando l'errore sia avvertito dopo l'avvenuta iscrizione, la domanda di rettifica deve essere corredata da un atto di notorietà, formato dinanzi al pretore o al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, col quale si dichiari e si spieghi l'errore avvenuto, salva la facoltà dell'Amministrazione, di richiedere quegli altri documenti che, a conferma, essa ritenga, a seconda dei casi, necessari.

     L'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

     Quando si tratti di titoli intestati ad ente soggetto a vigilanza governativa, le rettifiche possono essere effettuate in base a dichiarazione dell'ente stesso, confermata dalla competente autorità.

 

Art. 2.

     I titoli nominativi logori o frammentari possono essere convalidati e rinnovati, su semplice richiesta del possessore.

     La rinnovazione viene eseguita sotto un nuovo numero di iscrizione.

     Quando, per la mancanza di segni caratteristici essenziali all'identificazione, i titoli o i frammenti esibiti non possano essere convalidati, deve essere seguito il procedimento stabilito dalla legge per i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi di Debito pubblico.

 

Art. 3.

     Gli agenti di cambio, per essere ammessi ad autenticare le firme sulle domande di trasferimento, o di tramutamento in titoli al portatore, di titoli nominativi di Debito pubblico, sottoscritte dal titolare o da suoi aventi causa, debbono essere specialmente accreditati. Con l'accreditamento, gli agenti di cambio sono ammessi, altresì, ad autenticare le firme sulle dichiarazioni di trasferimento o di tramutamento, amministrative e per attergato, nonché a compiere le altre operazioni di Debito pubblico.

     Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento, fatte presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli Uffici provinciali del tesoro, possono essere accreditati anche i notai. Questi ultimi, peraltro, possono compiere tutte le operazioni di Debito pubblico, indipendentemente dall'accreditamento.

 

Art. 4.

     Gli agenti di cambio vengono accreditati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

     I notai vengono accreditati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

     Il numero degli agenti di cambio e dei notai che possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso ciascun Ufficio provinciale del tesoro, è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia per quanto concerne i notai.

 

Art. 5.

     Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento fatte presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un Ufficio provinciale del tesoro, è dovuto, all'agente di cambio o al notaio, se accreditato, il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli ai quali l'operazione si riferisce.

     Tale diritto non può essere inferiore a lire cinquanta, né superiore a lire mille.

 

Art. 6.

     Gli agenti di cambio accreditati devono prestare giuramento.

     Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, gli agenti di cambio ed i notai accreditati devono depositare la propria firma alla Direzione generale o all'Ufficio provinciale del tesoro, presso cui siano stati accreditati, e dimostrare di aver versato la tassa di concessione governativa per il decreto di accreditamento.

     Dell'assunzione delle funzioni viene redatto apposito verbale, che deve contenere l'espressa dichiarazione, dell'ufficiale accreditato, di avere piena conoscenza delle norme sul Debito pubblico.

     Il giuramento, per l'agente di cambio, ed il verbale di assunzione delle funzioni, per gli agenti di cambio ed i notai accreditati, devono essere effettuati dinanzi al direttore generale del Debito pubblico o ad un impiegato della carriera direttiva, da esso delegato.

 

Art. 7.

     Gli agenti di cambio ed i notai accreditati, per provvedere alle autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento, devono trovarsi, a turno, presenti, nella Direzione generale o negli Uffici provinciali del tesoro, nel giorno e nell'ora fissati.

 

Art. 8.

     Gli agenti di cambio ed i notai accreditati hanno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dal direttore generale del Debito pubblico per il migliore andamento del servizio.

     Negli uffici della Direzione generale, negli Uffici provinciali del tesoro, presso le Borse-valori e le Camere di commercio, deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella degli agenti di cambio e dei notai localmente accreditati per le operazioni di Debito pubblico.

 

Art. 9.

     Il testo del primo comma dell'art. 228 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Le parole "da conservarsi oltre il trentennio" e "possono eliminarsi anche prima del trentennio dagli archivi dell'Amministrazione" del secondo e del terzo comma del citato art. 228 sono rispettivamente sostituite da quelle (Omissis) e (Omissis).

 

Art. 10.

     Della Commissione di cui all'art. 228 del citato regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del debito pubblico, il quale può delegare un impiegato, della Ragioneria stessa, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

     Per la validità delle deliberazioni e per il funzionamento di detta Commissione, si osservano le disposizioni del secondo, quarto e quinto comma dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

     La Commissione esamina e determina quali dei titoli annullati e dei documenti pervenuti o che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico, per operazioni ordinarie e straordinarie, o per contabilità ad esse relative, debbono essere conservati, tenute presenti le disposizioni in materia, e quali possono invece essere eliminati e distrutti, con adeguate cautele, mediante macerazione o in altro modo. Avanza, altresì, le opportune proposte nei casi in cui ritenga che, a norma dell'art. 9, si debbono eccedere i termini ivi indicati ovvero si debbono microfilmare documenti da conservare in microfilm.

 

Art. 11.

     Sono abrogati gli articoli 167, 169, 203, 204, 207, 208 e 240 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.