§ 11.1.9 - L. 26 gennaio 1963, n. 91.
Riordinamento del Club alpino italiano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:26/01/1963
Numero:91


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [4]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 11.1.9 - L. 26 gennaio 1963, n. 91. [1]

Riordinamento del Club alpino italiano.

(G.U. 26 febbraio 1963, n. 55).

 

Art. 1.

     Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di «Club alpino italiano».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

     Art. 2.

     Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

     a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

     b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

     c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

     d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

     e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

     f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe [2];

     g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

     h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

     i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale [3].

 

     Art. 3.

     La Commissione provinciale, di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

 

     Art. 4. [4]

     [Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.]

 

     Art. 5. [5]

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

     Art. 6.

     L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'art. 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

     Art. 7.

     Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

 

     Art. 8.

     Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

     La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

 

     Art. 9.

     Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 10.

     Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 11.

     Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

 

     Art. 12.

     Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Nella presente legge, le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», sono state sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» e le parole «Ministero per il turismo e lo spettacolo» sono state sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» per effetto dell'art. 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97. Le parole: «Ministro/Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sono stete sostituite dalle seguenti: «Ministro/Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» per effetto dell'art. 1 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L. 2 gennaio 1989, n. 6.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1985, n. 776.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

[5] Il contributo di cui al presente articolo è stato aumentato a lire 160.000.000 con L. 8 febbraio 1971, n. 79; a lire 250.000.000 con L. 23 dicembre 1974, n. 704; a lire 500.000.000 con L. 29 novembre 1980, n. 816.