§ 10.10.d - Legge 17 luglio 1954, n. 594.
Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:17/07/1954
Numero:594


Sommario
Art. 1.      Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1° luglio 1951"
Art. 2.      Nel primo e nel terzo comma dell'art. 10 della legge predetta, le parole: "non oltre il 30 giugno 1953", sono modificate in: "non oltre il 30 giugno 1955"
Art. 3.      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e [...]
Art. 4.      Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della [...]


§ 10.10.d - Legge 17 luglio 1954, n. 594.

Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi.

(G.U. 10 agosto 1954, n. 181).

 

 

     Art. 1.

     Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1° luglio 1951".

     Il penultimo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

     "I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento".

 

          Art. 2.

     Nel primo e nel terzo comma dell'art. 10 della legge predetta, le parole: "non oltre il 30 giugno 1953", sono modificate in: "non oltre il 30 giugno 1955".

     Nel primo comma dell'art. 11, le parole: "entro il 30 giugno 1952", sono modificate in: "entro il 30 giugno 1955".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania.

     Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, è concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000.

     In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137, salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

 

          Art. 4.

     Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.