§ 10.8.18 - D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.
Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.8 onlus
Data:20/03/2003
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicabilità
Art. 2.  Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Art. 3.  Modalità di svolgimento


§ 10.8.18 - D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

(G.U. 14 giugno 2003, n. 136)

 

     Art. 1. Ambito di applicabilità

     1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

          Art. 2. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

     1. Ai fini del presente regolamento sono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:

     a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;

     b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;

     c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;

     d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

     e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;

     f) riduzione dei consumi energetici;

     g) smaltimento dei rifiuti;

     h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;

     i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;

     l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

 

          Art. 3. Modalità di svolgimento

     1. Le fondazioni svolgono le attività di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.

     2. L'attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.

     3. Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:

     a) le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;

     b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;

     c) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca;

     d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private.