§ 10.8.13 - Legge 25 giugno 2003, n. 155.
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.8 onlus
Data:25/06/2003
Numero:155


Sommario
Art. 1.  (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).


§ 10.8.13 - Legge 25 giugno 2003, n. 155.

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.

(G.U. 1 luglio 2003, n. 150)

 

     Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). [1]

     1. Gli enti pubblici nonchè gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.


[1] Articolo sostituito dall'art. 13 della L. 19 agosto 2016, n. 166, già modificato dall'art. 89 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 104 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 212, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.