§ 10.7.8 - Legge 21 maggio 1974, n. 249.
Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.7 obiezione di coscienza
Data:21/05/1974
Numero:249


Sommario
Art. unico.      I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento [...]


§ 10.7.8 - Legge 21 maggio 1974, n. 249. [1]

Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

(G.U. 2 luglio 1974, n. 171)

 

     Art. unico.

     I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata azione penale per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro per la difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.