§ 10.6.2d - Legge 6 dicembre 1960, n. 1510.
Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:06/12/1960
Numero:1510


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente


§ 10.6.2d - Legge 6 dicembre 1960, n. 1510.

Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

(G.U. 20 dicembre 1960, n. 310).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

     "Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

     "Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e del delegato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".