§ 10.6.26 - D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249.
Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:11/02/1961
Numero:249


Sommario
Art. 1.      Il Consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un Comitato composto dal presidente dell'Amministrazione provinciale, che lo presiede, e da sei altri membri, nominati dal prefetto [...]
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 314 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La Commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione [...]
Art. 4.      Il Ministero della sanità promuove l'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria delle popolazioni.
Art. 5.      La istituzione e la gestione dei centri può essere affidata agli enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, ed a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere azione di prevenzione e di [...]
Art. 6.      I centri per le malattie sociali perseguono le seguenti finalità:
Art. 7.      Le Amministrazioni degli enti, presso i quali i centri sono istituiti, possono contribuire alla gestione dei centri medesimi, fornendo i locali, le attrezzature, il personale e i mezzi [...]
Art. 8.      Il Ministero della sanità concorre alle spese per l'istituzione ed il funzionamento di ciascun centro con un contributo da prelevarsi dai relativi stanziamenti di bilancio.
Art. 9.      Per ciascun esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità, sono stanziate somme da erogare in:
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e seguenti del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire un miliardo novecento milioni, si provvede mediante [...]


§ 10.6.26 - D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249.

Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario.

(G.U. 20 aprile 1961, n. 98).

 

Capo I

CONSORZI ANTITUBERCOLARI

COMITATO ANTIMALARICO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI MANICOMI

 

Art. 1.

     Il Consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un Comitato composto dal presidente dell'Amministrazione provinciale, che lo presiede, e da sei altri membri, nominati dal prefetto sentito il medico provinciale, dei quali uno scelto tra i medici dei ruoli del Ministero della sanità o fra gli ufficiali sanitari della Provincia, uno scelto fra i membri del Consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'Ordine dei medici e tre in rappresentanza degli enti consorziati.

 

     Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 314 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La Commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, designato dal prefetto e da un medico alienista nominato dal medico provinciale.

 

Capo II

CENTRI PER LE MALATTIE SOCIALI

 

     Art. 4.

     Il Ministero della sanità promuove l'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria delle popolazioni.

     Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto quali forme morbose possono essere qualificate come malattie sociali ai fini dell'applicazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     La istituzione e la gestione dei centri può essere affidata agli enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, ed a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere azione di prevenzione e di assistenza di malattie.

 

     Art. 6.

     I centri per le malattie sociali perseguono le seguenti finalità:

     a) curano la ricerca e l'accertamento dei casi di malattia e degli stati di predisposizione alla malattia;

     b) attuano le misure di profilassi e di prevenzione;

     c) erogano prestazioni ambulatoriali a favore dei malati;

     d) promuovono, quando si renda opportuno, il ricovero dei malati in ospedale e quello dei bambini in colonie apposite;

     e) effettuano il controllo sanitario dei guariti e degli stabilizzati;

     f) eseguono studi e ricerche sull'origine delle malattie sociali e sui mezzi per prevenirle e combatterle;

     g) curano, per la difesa contro le malattie sociali, la propaganda e la educazione sanitaria;

     h) provvedono all'esecuzione dei programmi sanitari contro le malattie sociali, predisposti dal Ministero della sanità.

 

     Art. 7.

     Le Amministrazioni degli enti, presso i quali i centri sono istituiti, possono contribuire alla gestione dei centri medesimi, fornendo i locali, le attrezzature, il personale e i mezzi finanziari nei limiti statutari e delle possibilità di bilancio.

     La gestione dei centri è distinta da quella degli altri servizi degli enti.

 

     Art. 8.

     Il Ministero della sanità concorre alle spese per l'istituzione ed il funzionamento di ciascun centro con un contributo da prelevarsi dai relativi stanziamenti di bilancio.

     Il contributo per il funzionamento dei centri è a carattere annuo continuativo. La misura del contributo e le modalità di funzionamento del centro sono stabilite per convenzione tra l'Amministrazione interessata ed il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro.

 

     Art. 9.

     Per ciascun esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità, sono stanziate somme da erogare in:

     a) contributi per agevolare l'impianto ed il funzionamento di centri per le malattie sociali;

     b) contributi per agevolare l'impianto e il funzionamento di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia;

     c) contributi per lo svolgimento di corsi di perfezionamento e per borse di studio in Italia e all'estero per il personale medico ausiliario.

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e seguenti del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire un miliardo novecento milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 61 per lire un miliardo quattrocento cinquanta milioni, del capitolo 62 per lire settanta milioni e del capitolo 72 per lire trecento ottanta milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.