§ 10.6.19 - L. 13 aprile 1953, n. 337.
Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:13/04/1953
Numero:337


Sommario
Art. 1.      All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli [...]
Art. 2.      L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore.
Art. 3.      L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.
Art. 4.      Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza.
Art. 5.      L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le [...]
Art. 6.      L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali [...]
Art. 7.      La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 10.6.19 - L. 13 aprile 1953, n. 337.

Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

(G.U. 13 maggio 1953, n. 109).

 

Art. 1.

     All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

 

     Art. 2.

     L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore.

     Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e civile, nelle Amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione.

 

     Art. 3.

     L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.

 

     Art. 4.

     Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza.

     Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti da imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonché dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

     Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, compresi i materiali occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredamento e il funzionamento degli istituti dell'Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonché per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

     L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario.

 

     Art. 5.

     L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

 

     Art. 6.

     L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

 

     Art. 7.

     La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, per i titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario a carico dello Stato, e dai rispettivi servizi di Tesoreria, per i titolari di pensione, o di assegno per minorazione a carico degli enti locali, territoriali ed istituzionali.

     Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato al Comitato centrale direttivo dell'Unione.

     Spetta al Comitato medesimo di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.