§ 10.6.18 - D.P.R. 11 marzo 1953, n. 363.
Erezione in ente morale dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ed approvazione dello statuto organico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:11/03/1953
Numero:363


Sommario
Art. 1.      L'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale Istituti di prevenzione e di [...]
Art. 2.      L'assistenza è prestata non oltre il 18° anno, salvo per quegli orfani che, avendo dimostrato buona volontà e spiccate qualità intellettuali e morali, vengano riconosciuti meritevoli di [...]
Art. 3.      A parità di altre condizioni sono preferiti gli orfani nel seguente ordine di precedenza:
Art. 4.      Agli effetti del presente Statuto sono considerati orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, oltre i figli legittimi, anche quelli legittimati o quelli naturali, purché ne sia [...]
Art. 5.      L'ammissione ai benefici dell'assistenza, di cui ai precedenti articoli e la sospensione di essa vengono determinate dal Consiglio di amministrazione o da una commissione da questo a tal uopo [...]
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione ha facoltà, su proposta del Presidente, di stabilire se e quale retta debbano corrispondere le madri degli orfani assistiti dall'Ente (di cui all'art. 3) nei casi [...]
Art. 7.      Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili di sua proprietà. Le somme liquide che concorrono a formare il patrimonio dell'Ente, saranno versate in conto corrente in un [...]
Art. 8.      Le entrate dell'Ente sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite da redditi patrimoniali. Le straordinarie da volontarie oblazioni, dalle sovvenzioni, da lasciti o donazioni [...]
Art. 9.      L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione così formato:
Art. 10.      Il Ministro di grazia e giustizia può, in qualunque momento, revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio indicati nel penultimo comma dell'articolo precedente, ove ritenga ciò conforme [...]
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione, oltre che sulla materia di cui all'art. 5, è competente a deliberare sulle seguenti:
Art. 12.      Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo una volta ogni semestre, le seconde quando siano ritenute necessarie dal Presidente o siano [...]
Art. 13.      Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessario che siano effettivamente presenti almeno tre dei componenti del Consiglio oltre il Presidente o il [...]
Art. 14.      I membri del Consiglio di amministrazione non possono partecipare a deliberazioni, né possono prendere parte a tutti i provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti od affini sino al [...]
Art. 15.      I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati dal Presidente e dai membri e controfirmati dal segretario.
Art. 16.      Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente e ne ha la firma. Egli:
Art. 17.      Il Presidente, nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 18.      L'esercizio finanziario dell'Ente va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.
Art. 19.      Presso l'ufficio di Presidenza devono essere tenuti al corrente l'esatto inventario di tutti i beni immobili e mobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni con titoli relativi.
Art. 20.      L'accertamento delle entrate, la riscossione ed il versamento devono essere fatte dal tesoriere, secondo il regolamento di contabilità dell'Ente.
Art. 21.      I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente del Consiglio di amministrazione o del Vicepresidente.
Art. 22.      Il Presidente del Consiglio di amministrazione impegna le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
Art. 23.      Le somme eccedenti i normali bisogni di cassa dell'Ente debbono essere depositate sul conto corrente postale intestato all'Ente stesso o presso Istituti di credito di diritto pubblico o in modo [...]
Art. 24.      Il Consiglio di amministrazione deve redigere ogni anno, entro il mese di marzo, per l'esercizio scaduto, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato [...]
Art. 25.      L'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.      Sono soggetti all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia:


§ 10.6.18 - D.P.R. 11 marzo 1953, n. 363. [1]

Erezione in ente morale dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ed approvazione dello statuto organico.

(G.U. 22 maggio 1953, n. 116).

 

 

Statuto

dell'Ente di assistenza degli orfani

degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia

 

TITOLO I

Sede, scopi, patrimonio, mezzi finanziari

 

Art. 1.

     L'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale Istituti di prevenzione e di pena.

     Esso ha lo scopo di assistere gli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

     L'assistenza si attua:

     a) con il ricovero gratuito degli orfani in istituti propri oppure in istituti pubblici o privati, con i quali siano stipulate speciali convenzioni, al fine precipuo di provvedere alla loro istruzione professionale;

     b) con la concessione di sussidi.

     L'organizzazione degli Istituti di educazione e di istruzione è disciplinata da apposito regolamento.

 

     Art. 2.

     L'assistenza è prestata non oltre il 18° anno, salvo per quegli orfani che, avendo dimostrato buona volontà e spiccate qualità intellettuali e morali, vengano riconosciuti meritevoli di ulteriore aiuto per una prossima sistemazione.

 

     Art. 3.

     A parità di altre condizioni sono preferiti gli orfani nel seguente ordine di precedenza:

     a) gli orfani che siano privi anche di madre, o la cui madre per malattia o per altre cause sia assolutamente impossibilitata o non idonea a provvedere all'educazione dei figli;

     b) gli orfani di militari deceduti in costanza di servizio e senza diritto a pensione;

     c) gli orfani di militari caduti nell'adempimento del dovere;

     d) gli orfani di militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per causa di esso;

     e) gli orfani di militari deceduti per fatto di guerra;

     f) gli orfani di militari deceduti in costanza di servizio.

     È condizione essenziale per l'assistenza lo stato di nullatenenza e di povertà sia degli orfani che dei congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

 

     Art. 4.

     Agli effetti del presente Statuto sono considerati orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, oltre i figli legittimi, anche quelli legittimati o quelli naturali, purché ne sia stata riconosciuta o dichiarata la paternità.

 

     Art. 5.

     L'ammissione ai benefici dell'assistenza, di cui ai precedenti articoli e la sospensione di essa vengono determinate dal Consiglio di amministrazione o da una commissione da questo a tal uopo nominata.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione ha facoltà, su proposta del Presidente, di stabilire se e quale retta debbano corrispondere le madri degli orfani assistiti dall'Ente (di cui all'art. 3) nei casi nei quali risulti che le condizioni finanziarie delle stesse siano talmente migliorate dopo il ricovero dei figli, da rendere in tutto o in parte ingiustificata l'assistenza gratuita.

     Per gli orfani ai quali è stata assegnata una pensione indiretta per la morte o nuove nozze della madre, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire se la pensione dovuta all'orfano debba essere versata in tutto o in parte alla cassa dell'Ente che ha l'onere del mantenimento o dell'istruzione dell'orfano stesso.

     In caso di opposizione della madre o del tutore, il Consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione dell'assistenza o la dimissione dell'orfano dal collegio.

 

     Art. 7.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili di sua proprietà. Le somme liquide che concorrono a formare il patrimonio dell'Ente, saranno versate in conto corrente in un pubblico istituto bancario.

 

     Art. 8.

     Le entrate dell'Ente sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite da redditi patrimoniali. Le straordinarie da volontarie oblazioni, dalle sovvenzioni, da lasciti o donazioni dello Stato, di Enti o di privati.

 

TITOLO II

Del Consiglio di amministrazione

 

     Art. 9.

     L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione così formato:

     a) il Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena (Presidente);

     b) il Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena (Vicepresidente);

     c) l'ufficiale del Corpo di grado più elevato (Consigliere);

     d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano (Consigliere);

     e) un funzionario di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria (Consigliere);

     f) un sanitario dell'Amministrazione penitenziaria (Consigliere);

     g) una vedova di militare del Corpo degli agenti di custodia, deceduto in costanza di servizio;

     h) da un sottufficiale del Corpo di grado non inferiore a maresciallo con funzioni di Segretario.

     Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione altri tre membri scelti tra le persone e gli enti che si siano resi particolarmente benemeriti verso l'istituzione.

     I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del 1° e 2° comma del presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

 

     Art. 10.

     Il Ministro di grazia e giustizia può, in qualunque momento, revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio indicati nel penultimo comma dell'articolo precedente, ove ritenga ciò conforme agli interessi dell'Ente. Il nominato per sostituzione dura in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

 

     Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione, oltre che sulla materia di cui all'art. 5, è competente a deliberare sulle seguenti:

     a) investimenti di somme liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     b) accettazione di sovvenzioni, di lasciti, di donazioni o simili;

     c) acquisto, vendite, affitto e permute di immobili;

     d) bilancio di previsione e conto consuntivo;

     e) approvazione di contratti il cui importo eccede le lire 500.000 o che vincolano l'Ente per una durata superiore al triennio;

     f) ratifica degli atti d'urgenza compiuti dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente;

     g) adozione di atti transattivi;

     h) autorizzazione a stare in giudizio;

     i) assunzione di prestiti;

     l) assunzione, sospensione, licenziamento dei dipendenti impiegati o salariati;

     m) reclami degli assistiti;

     n) proposte di modifiche dello Statuto;

     o) proposte del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente;

     p) iniziative intese a procurare proventi all'Ente o a svolgere propaganda.

 

     Art. 12.

     Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo una volta ogni semestre, le seconde quando siano ritenute necessarie dal Presidente o siano richieste da almeno tre Consiglieri.

 

     Art. 13.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessario che siano effettivamente presenti almeno tre dei componenti del Consiglio oltre il Presidente o il Vicepresidente.Non sono ammesse deleghe.

     Le deliberazioni si intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

     Le votazioni hanno luogo a voti segreti quando le deliberazioni si riferiscono a persone.

 

     Art. 14.

     I membri del Consiglio di amministrazione non possono partecipare a deliberazioni, né possono prendere parte a tutti i provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti od affini sino al 4° grado.

     In caso di violazione del disposto del precedente alinea i trasgressori incorrono nella decadenza dalla nomina e la deliberazione è nulla.

 

     Art. 15.

     I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati dal Presidente e dai membri e controfirmati dal segretario.

 

     Art. 16.

     Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente e ne ha la firma. Egli:

     a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

     b) stipula contratti nei limiti degli stanziamenti del bilancio ed in conformità delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni consiliari;

     c) ordina il deposito in conto corrente delle somme disponibili, i prelievi in relazione alle concorrenze;

     d) sorveglia la riscossione delle entrate, ordina le spese, firmando i relativi mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni consiliari;

     e) vigila affinché le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni consiliari siano osservate;

     f) prende tutte le disposizioni inerenti alla direzione ed amministrazione dell'Ente, per le quali non siano necessarie deliberazioni consiliari;

     g) può, in caso di urgenza, per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Ente e sotto la sua personale responsabilità, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a chiederne la ratifica nella prima adunanza.

 

     Art. 17.

     Il Presidente, nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

 

TITOLO III

Esercizio finanziario

 

     Art. 18.

     L'esercizio finanziario dell'Ente va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.

 

     Art. 19.

     Presso l'ufficio di Presidenza devono essere tenuti al corrente l'esatto inventario di tutti i beni immobili e mobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni con titoli relativi.

     Il Consiglio di amministrazione, non più tardi del 30 ottobre di ciascun anno, approva il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 20.

     L'accertamento delle entrate, la riscossione ed il versamento devono essere fatte dal tesoriere, secondo il regolamento di contabilità dell'Ente.

 

     Art. 21.

     I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente del Consiglio di amministrazione o del Vicepresidente.

 

     Art. 22.

     Il Presidente del Consiglio di amministrazione impegna le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

 

     Art. 23.

     Le somme eccedenti i normali bisogni di cassa dell'Ente debbono essere depositate sul conto corrente postale intestato all'Ente stesso o presso Istituti di credito di diritto pubblico o in modo promiscuo e cioè sul conto corrente postale o presso i citati Istituti di credito, secondo la convenienza riscontrata dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 24.

     Il Consiglio di amministrazione deve redigere ogni anno, entro il mese di marzo, per l'esercizio scaduto, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato finanziario o morale della gestione.

     Nel mese successivo il conto consuntivo ed il conto del tesoriere, accompagnato dalla relazione e dagli altri documenti giustificativi, sono presentati al Ministro di grazia e giustizia.

 

TITOLO IV

Della vigilanza e della tutela dello Stato

 

     Art. 25.

     L'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

 

     Art. 26.

     Sono soggetti all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia:

     a) le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative a trasformazioni, aumenti, diminuzioni del patrimonio non previste dal presente Statuto o per un valore superiore a lire 2.500.000 o a lire 500.000 ma che impegnino il bilancio per cinque anni;

     b) le deliberazioni di stare in giudizio per esperire azioni giudiziali contro terzi, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi, nei casi di urgenza, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

     c) il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente;

     d) i bilanci preventivi;

     e) i conti consuntivi e loro allegati.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.