§ 10.6.5 - L. 17 giugno 1926, n. 1187.
Riforma dei regi decreti 30 dicembre 1923, numeri 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:17/06/1926
Numero:1187


Sommario
Art. 1.      Nel secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, alle parole: "entrata patrimoniale", sostituire le parole: (omissis).
Art. 2.      L'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato e completato come segue:
Art. 3.      L'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è così modificato:
Art. 4.      Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è inserito il seguente:
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è così modificato:
Art. 6.      L'art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è abrogato.
Art. 7.      L'art. 29 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato come segue:
Art. 8.      Al quarto comma dell'art. 61 a) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).
Art. 9.      Al secondo e al terzo comma dell'art. 31 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono sostituiti i seguenti:
Art. 10.      Nel penultimo comma dell'art. 32 del citato regio decreto, dopo le parole: "e le modificazioni che il ministro per l'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, [...]
Art. 11.      Ai primi tre comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, sono sostituiti i seguenti:
Art. 12.      L'elezione dei membri delle congregazioni di carità di nomina dei consigli comunali dovrà essere da questi interamente rinnovata nella sessione autunnale dell'anno 1926.
Art. 13.      Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, con le norme dei regi decreti 30 dicembre 1923, [...]
Art. 14.      Salvo il disposto del precedente art. 12, la presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 10.6.5 - L. 17 giugno 1926, n. 1187. [1]

Riforma dei regi decreti 30 dicembre 1923, numeri 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(G.U. 16 luglio 1926, n. 163).

 

Art. 1.

     Nel secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, alle parole: "entrata patrimoniale", sostituire le parole: (omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato e completato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     L'art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è abrogato.

     Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L'art. 29 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     Al quarto comma dell'art. 61 a) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).

     Nel secondo comma dell'art. 61 c) della stessa legge sono soppresse le parole: "è costituita d'ufficio".

     Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 61 c) è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Al secondo e al terzo comma dell'art. 31 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono sostituiti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Nel penultimo comma dell'art. 32 del citato regio decreto, dopo le parole: "e le modificazioni che il ministro per l'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere" sono inserite le seguenti: (omissis).

 

     Art. 11.

     Ai primi tre comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, sono sostituiti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     L'elezione dei membri delle congregazioni di carità di nomina dei consigli comunali dovrà essere da questi interamente rinnovata nella sessione autunnale dell'anno 1926.

     All'inizio di tale sessione scadrà dalla carica un membro di nomina governativa da determinare mediante sorteggio, e alla sua surrogazione procederà il consiglio comunale nella sessione medesima.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, con le norme dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e 3048, e con tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

 

     Art. 14.

     Salvo il disposto del precedente art. 12, la presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.