| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali | 
| Capitolo: | 10.5 interventi specifici | 
| Data: | 20/02/2006 | 
| Numero: | 95 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo» | 
§ 10.5.146 - L. 20 febbraio 2006, n. 95.
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.
(G.U. 16 marzo 2006, n. 63)
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo».
     2. Il secondo comma dell'articolo 1 della 
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
     3. Al primo comma dell'articolo 3 della