§ 10.5.88 – L. 31 marzo 1998, n. 70.
Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca".


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:31/03/1998
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Elargizioni alle vittime e ai superstiti.
Art. 2.  Copertura finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 10.5.88 – L. 31 marzo 1998, n. 70.

Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca".

(G.U. 6 aprile 1998, n. 80).

 

Art. 1. Elargizioni alle vittime e ai superstiti.

     1. A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato "banda della Uno bianca" si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

     2. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990.

     3. Nei casi previsti dalla presente legge gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.