§ 10.5.4D - Legge 15 dicembre 1975, n. 779.
Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:15/12/1975
Numero:779


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre [...]


§ 10.5.4D - Legge 15 dicembre 1975, n. 779.

Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

(G.U. 22 gennaio 1976, n. 19)

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n. 711, è sostituito dal seguente:

     "Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".