§ 10.5.16 - L. 5 febbraio 1958, n. 28.
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:05/02/1958
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più [...]
Art. 2.      I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.
Art. 3.      Il grano ceduto verrà dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perché i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.
Art. 4.      Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura, saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge.


§ 10.5.16 - L. 5 febbraio 1958, n. 28.

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.

(G.U. 21 febbraio 1958, n. 45).

 

Art. 1.

     Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

     Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 2.

     I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

     Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

 

     Art. 3.

     Il grano ceduto verrà dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perché i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.

 

     Art. 4.

     Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura, saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge.