§ 10.5.10 - L. 21 agosto 1950, n. 698.
Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:21/08/1950
Numero:698


Sommario
Art. 1.      E' istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Art. 2.      L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:
Art. 3.      L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.
Art. 4.      Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, [...]
Art. 5.      L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attività:
Art. 6.      A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli Istituti di pubblica beneficenza, è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un [...]
Art. 7.      La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è abrogata.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 10.5.10 - L. 21 agosto 1950, n. 698.

Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(G.U. 9 settembre 1950, n. 207).

 

Art. 1.

     E' istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

 

     Art. 2.

     L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

     1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;

     2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;

     3) agevolare il loro collocamento al lavoro;

     4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;

     5) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;

     6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

 

     Art. 3.

     L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

     Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.

     Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

     Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.

 

     Art. 4.

     Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza per sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle leggi successive.

 

     Art. 5.

     L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attività:

     1) con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;

     2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;

     3) con le contribuzioni dei soci;

     4) con le eventuali entrate straordinarie.

     Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.

 

     Art. 6.

     A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli Istituti di pubblica beneficenza, è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio 1949-50 ed in quello successivo.

     L'impiego di detta somma destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti avrà luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

 

     Art. 7.

     La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è abrogata.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.