§ 10.3.31 - D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1430.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:09/12/1970
Numero:1430


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Informazioni
Art. 3.  Forme di emigrazione
Art. 4.  Agevolazioni di stabilimento
Art. 5.  Emigrazione per atto di chiamata
Art. 6.  Emigrazione a seguito di intese dirette fra datori e prestatori di lavoro
Art. 7.  Emigrazione spontanea
Art. 8.  Riconoscimento di qualifiche professionali
Art. 9.  Visita medica
Art. 10.  Visti
Art. 11.  Trattamento doganale
Art. 12.  Riunione delle famiglie
Art. 13.  Assistenza sociale
Art. 14.  Programmi speciali di emigrazione
Art. 15.  Diritto al lavoro
Art. 16.  Parificazione con i lavoratori australiani
Art. 17.  Associazioni sindacali
Art. 18.  Tutela degli interessi dei lavoratori italiani
Art. 19.  Alloggi per lavoratori italiani e loro famiglie
Art. 20.  Formazione professionale
Art. 21.  Insegnamento delle lingue
Art. 22.  Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero
Art. 23.  Rimesse di fondi
Art. 24.  Ingresso e soggiorno
Art. 25.  Stabilimento di imprese private
Art. 26.  Protezione legale e accesso agli organi giudiziari
Art. 27.  Libertà di culto e di associazione
Art. 28.  Acquisto e possesso di beni mobili ed immobili
Art. 29.  Espropriazioni e requisizioni
Art. 30.  Garanzie nei procedimenti penali
Art. 31.  Arresto
Art. 32.  Espulsione
Art. 33.  Servizio militare
Art. 34.  Istruzione
Art. 35.  Sicurezza sociale
Art. 36.  Trasferimento di capitali
Art. 37.  Commissione mista
Art. 38.  Entrata in vigore


§ 10.3.31 - D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1430.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita, concluso a Canberra il 26 settembre 1967.

(G.U. 14 aprile 1971, n. 92)

 

 

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita, concluso a Canberra il 26 settembre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 38 dell'accordo stesso.

 

 

Accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita (Canberra, 26 settembre 1967)

 

     Art. 1. Definizioni

     Nel presente Accordo, e a meno che nel contesto non sia altrimenti disposto:

     a) il termine "Paese" indica l'Italia o l'Australia;

     b) il termine "Australia" indica il territorio comprendente gli Stati ed i Territori della Federazione australiana;

     c) il termine "lavoratore italiano" indica un cittadino italiano che desideri emigrare, o che sia emigrato, in Australia con l'intenzione di esercitarvi un'attività lavorativa, e include le persone svolgenti attività in proprio;

     d) il termine "capofamiglia" indica un cittadino italiano da cui dipendano finanziariamente il coniuge o i figli;

     e) il termine "famiglia" indica il capofamiglia, il coniuge del capofamiglia, i figli (ivi inclusi i figli adottivi, i figliastri, affiliati, e figli naturali) di un capofamiglia, i nipoti di un capofamiglia, i genitori di un capofamiglia e del suo coniuge, i fratelli e le sorelle di un capofamiglia e del suo coniuge, e i coniugi e i figli di questi fratelli e sorelle;

     f) il termine "cittadino australiano" indica una persona in possesso della cittadinanza australiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Australia;

     g) il termine "cittadino italiano" indica una persona in possesso della cittadinanza italiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Italia;

     h) il termine "residente in Australia" indica una persona che abbia il proprio domicilio in Australia e che abbia il diritto di rimanere in Australia a tempo indefinito;

     i) il termine "residente in Italia" indica una persona che abbia il proprio domicilio permanente in Italia.

 

          Art. 2. Informazioni

     Il Governo australiano fornirà, di volta in volta, al Governo italiano notizie complete ed aggiornate in merito alle condizioni di vita e di lavoro in Australia, affinchè gli italiani che intendano emigrare in Australia possano avere adeguate informazioni su tali condizioni.

     Informazioni concernenti l'Australia saranno anche fornite gratuitamente dalle Autorità australiane in Italia ai cittadini italiani che abbiano interesse ad emigrare in Australia.

     Le informazioni fornite secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e riguardanti le condizioni di vita e di lavoro in Australia comprenderanno notizie di carattere generale sull'Australia e notizie in merito a:

     procedura per il rilascio di visti, gratuiti, alle persone che intendano emigrare in Australia;

     condizioni di impiego,

     salari, prezzi e tassazione,

     alloggi,

     servizi sociali e assicurazioni malattie,

     istruzione,

     possibilità di apprendere la lingua inglese,

     legislazione in vigore per l'acquisto della cittadinanza australiana, regime doganale e di quarantena, e uffici e organismi pubblici e privati che possano fornire informazioni ed assistenza gratuitamente agli emigranti,

     obblighi che vengono imposti agli stranieri dalle leggi australiane.

 

          Art. 3. Forme di emigrazione

     L'emigrazione di cittadini italiani verso l'Australia si attuerà per:

     a) atti di chiamata presentati alle Autorità australiane da residenti in Australia;

     b) intese dirette fra cittadini italiani e datori di lavoro australiani;

     c) domande presentate direttamente alle Autorità australiane; e

     d) speciali programmi di emigrazione come previsti dall'art. 14.

 

          Art. 4. Agevolazioni di stabilimento

     I cittadini italiani, all'atto del loro ingresso in Australia per risiedervi, avranno diritto ad un trattamento e ad agevolazioni di stabilimento non meno favorevoli di quelli accordati dalle leggi australiane a cittadini di altri Paesi dell'Europa continentale ammessi in Australia in qualità di immigranti.

     Se una sistemazione temporanea sarà fornita dalle Autorità australiane ai cittadini italiani ammessi in Australia in qualità di immigranti provenienti dall'Italia o da qualsiasi altro paese, tale sistemazione avverrà in ostelli gestiti dalla Commonwealth Hostels Ltd. oppure verrà fornita un'altra sistemazione altrettanto soddisfacente in base a quanto sarà concordato tra i due Governi.

 

          Art. 5. Emigrazione per atto di chiamata

     Le persone residenti in Australia possono presentare alle Autorità australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di cittadini italiani che siano loro familiari o amici. Ogni richiedente, al momento in cui presenterà l'atto di chiamata e per l'eventualità che l'ingresso in Australia delle persone chiamate sia approvato dalle Autorità australiane, s'impegnerà a fornire alloggio adeguato in Australia a tali persone.

     Dettagliate informazioni in merito ad ogni atto di chiamata saranno fornite al più presto possibile dalle Autorità australiane alle Autorità consolari italiane competenti per lo Stato o per il Territorio australiano ove il richiedente risieda.

     Le Autorità consolari italiane possono comunicare alle Autorità australiane osservazioni in merito agli atti di chiamata.

 

          Art. 6. Emigrazione a seguito di intese dirette fra datori e prestatori di lavoro

     I datori di lavoro in Australia, che siano stati a ciò autorizzati dalle Autorità australiane, possono chiedere alle Autorità italiane in Australia o in Italia di assisterli per reclutare in Italia per intesa diretta lavoratori da impiegare in Australia.

     In ogni singolo caso le Autorità australiane otterranno dal datore di lavoro, per iscritto, e forniranno alle Autorità italiane, i termini e le condizioni di lavoro offerte, ivi incluse informazioni sulle spese di viaggio, le mansioni da svolgere, le tariffe salariali, le ore di lavoro (ivi incluse quelle di lavoro straordinario), le sistemazioni previste per l'alloggio, ogni agevolazione concessa al lavoratore e alla di lui famiglia e le condizioni di lavoro e di vita nella zona ove il lavoratore sarà impiegato.

     Le Autorità italiane comunicheranno alle Autorità australiane e al datore di lavoro in ogni singolo caso:

     a) l'accettabilità o meno dei termini e condizioni di lavoro offerti, e (b) gli adempimenti richiesti in merito al reclutamento dei lavoratori.

     Le Autorità italiane agevoleranno i contatti fra le Autorità australiane in Italia e i lavoratori interessati ad offerte dei datori di lavoro australiani e, ove richiesto dalle Autorità australiane in Italia, daranno assistenza alle operazioni di reclutamento previste nel presente articolo.

     Le condizioni e i benefici specificati in altri articoli del presente Accordo si applicano ai lavoratori di cui si fa cenno nei precedenti commi del presente articolo e ai loro familiari.

 

          Art. 7. Emigrazione spontanea

     Le domande di emigrazione in Australia potranno essere presentate alle Autorità australiane in Italia da persone residenti in Italia. Le Autorità italiane agevoleranno i contatti tra le Autorità australiane in Italia ed i cittadini italiani che intendano emigrare verso l'Australia e che siano in possesso di speciali qualifiche, ivi compresi titoli di studio professionali o diplomi o altri certificati di addestramento professionale, o che desiderino stabilire una propria attività di affari in Australia.

     In aggiunta alle informazioni previste all'art. 2 del presente Accordo, le Autorità australiane forniranno alle persone di cui al primo comma del presente articolo ogni informazione in merito alle loro possibilità di impiego in Australia, tenendo presente la loro preparazione professionale, i loro titoli di studio, diplomi o certificati di addestramento professionale.

     Le condizioni menzionate in altri articoli del presente Accordo saranno applicabili alle persone di cui ai precedenti commi di questo articolo.

 

          Art. 8. Riconoscimento di qualifiche professionali

     Per quei lavoratori italiani che si dichiarino qualificati agli effetti del riconoscimento previsto dal "Tradesmen's Rights Regulation Act 1946-58", le Autorità australiane provvederanno a che:

     a) siano accertate le loro specializzazioni professionali o le loro speciali qualifiche richieste dalle norme vigenti in Australia per la qualifica professionale di cui si tratta; e

     b) sia fatto loro conoscere, per iscritto, quale grado di riconoscimento delle loro qualifiche professionali possono attendersi di ricevere al loro arrivo in Australia.

     Se un lavoratore italiano non compreso fra quelli indicati nel primo comma del presente articolo presenta alle competenti Autorità australiane in Italia prove della propria qualifica professionale e chiede il parere di queste Autorità circa le possibilità di accettazione in Australia di queste sue qualifiche per essere impiegato in Australia secondo tali qualifiche, le Autorità australiane gli forniranno il parere richiesto in aggiunta alle altre informazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo e, ove necessario, lo informeranno di quanto altro egli dovrà inoltre compiere allo scopo di ottenere in Australia il riconoscimento della propria qualifica professionale.

     Il Governo australiano riconosce l'importanza che il Governo italiano annette al fatto che i lavoratori italiani che emigrano in Australia siano in grado di fruire al massimo dei vantaggi delle proprie qualifiche professionali, e si dichiara d'accordo di dover interporre i suoi buoni uffici a che le qualifiche italiane siano preventivamente riconosciute in Australia nell'ambito della legislazione e della prassi australiana.

 

          Art. 9. Visita medica

     Le Autorità australiane in Italia possono richiedere che i cittadini italiani che intendono emigrare verso l'Australia siano sottoposti ad una visita medica (ivi incluso un esame radiologico del torace).

     Qualora il nucleo familiare si sia sottoposto agli accertamenti sanitari disposti delle competenti Autorità australiane in Italia insieme al capofamiglia e solo quest'ultimo si trasferisca in Australia, gli accertamenti effettuati, qualora abbiano avuto esito positivo, salvo quanto disposto dal successivo comma 3, verranno considerati validi per il successivo ingresso dei familiari in Australia, purchè ogni membro del gruppo familiare parta entro due anni dalla data della visita medica.

     L'esame radiologico di un membro di una famiglia, il cui capofamiglia sia emigrato prima del predetto, sarà ritenuto valido per l'ingresso di quest'ultimo soltanto se questi parta per l'Australia entro un anno dalla data dell'esame.

 

          Art. 10. Visti

     Le Autorità australiane:

     a) ove un visto venga accordato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, rilasceranno tale visto gratuitamente;

     b) ove un visto venga negato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, su richiesta del Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero italiano degli Affari Esteri, comunicheranno a quest'ultimo verbalmente le ragioni di tale diniego.

 

          Art. 11. Trattamento doganale

     Al momento della concessione del visto di ingresso in Australia, ai cittadini italiani verranno fornite, da parte delle Autorità australiane in Italia, informazioni in materia di regime doganale australiano. Tale regime è applicato, per quanto concerne la nazionalità dell'interessato, su base non discriminatoria. In particolare saranno fornite informazioni in merito:

     a) ai beni ed effetti la cui importazione in Australia è vietata o soggetta a limitazione;

     b) agli oggetti che possono essere importati in Australia senza pagamento di diritti doganali; e

     c) alle condizioni e formalità prescritte per tali importazioni.

     Alla stessa stregua dei cittadini australiani e di ogni altro passeggero che arrivi in Australia, i cittadini italiani saranno esenti dal pagamento di diritti doganali di importazione e di tasse sugli effetti personali, sulla mobilia, sugli oggetti e strumenti per l'esercizio del proprio lavoro e su un'automobile per uso proprio e della propria famiglia.

 

          Art. 12. Riunione delle famiglie

     I due Governi riconoscono che è desiderabile la riunione delle famiglie e, senza pregiudizio per più favorevoli provvedimenti che possano essere presi a seguito di speciali programmi di emigrazione, i cittadini italiani che emigrano verso l'Australia avranno il diritto di presentare alle Autorità australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di loro familiari. Tali familiari saranno autorizzati a risiedere in Australia purchè adempiano le formalità richieste per l'ingresso.

 

          Art. 13. Assistenza sociale

     Il Governo australiano assisterà nella maniera più adeguata i lavoratori italiani e le loro famiglie nel superare quei problemi pratici di fronte ai quali essi si potranno trovare specialmente durante il periodo iniziale di insediamento in Australia. A tale scopo il Governo australiano potrà avvalersi dei servizi di organizzazioni volontarie.

 

          Art. 14. Programmi speciali di emigrazione

     I due Governi daranno congiuntamente appoggio a quei programmi speciali di emigrazione che potranno essere concordati fra loro. I dettagli di tali programmi e le condizioni di tale appoggio congiunto saranno stabiliti con scambio di note diplomatiche.

     Nello svolgimento di tali programmi speciali di emigrazione i due Governi potranno avvalersi della cooperazione del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee e di altri organismi internazionali.

     Coloro che immigrano in Australia in base ai programmi di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno di condizioni non meno favorevoli di quelle contemplate dal presente Accordo.

 

          Art. 15. Diritto al lavoro

     I lavoratori italiani o le loro famiglie residenti in Australia avranno diritto alla libera scelta degli impieghi da assumere, delle professioni da esercitare o delle attività di commercio e degli affari da esplicare alla stessa stregua dei cittadini degli altri Paesi dell'Europa continentale che si recano in Australia in qualità di immigranti e in conformità a delle leggi o regolamenti australiani che riguardino l'accesso ad un impiego o l'esercizio di professioni e lo svolgimento di attività di commercio e di affari.

 

          Art. 16. Parificazione con i lavoratori australiani

     I lavoratori italiani impiegati in Australia avranno:

     a) nelle questioni concernenti il loro impiego gli stessi diritti, obblighi e condizioni di lavoro dei lavoratori australiani e gli stessi diritti e la stessa tutela dei lavoratori australiani per quanto riguarda la legislazione industriale, la prevenzione degli infortuni, le condizioni igieniche e di alloggio;

     b) la stessa libertà dei lavoratori australiani di cambiare il loro impiego o attività.

     Le Autorità australiane prenderanno ogni ragionevole provvedimento per assicurare l'osservanza di quanto disposto nei comma precedenti.

 

          Art. 17. Associazioni sindacali

     I lavoratori italiani residenti in Australia godono degli stessi diritti dei lavoratori australiani per quanto concerne l'iscrizione e la partecipazione alle attività dei sindacati.

 

          Art. 18. Tutela degli interessi dei lavoratori italiani

     I lavoratori italiani avranno diritto, allo stesso modo dei lavoratori australiani, ad essere rappresentati davanti alla magistratura australiana nei procedimenti che sorgono da problemi inerenti al loro impiego o relativi a livelli salariali o a condizioni di lavoro. Ove non sia contrario a forme o pratiche vigenti, i lavoratori italiani, se lo desiderano, potranno richiedere la presenza di rappresentanti dell'Autorità consolare italiana durante i procedimenti.

     Le Autorità australiane prenderanno ogni possibile misura per far sì che le Autorità consolari italiane vengano informate, il più presto possibile, di ogni infortunio sul lavoro avvenuto in Australia che abbia causato la morte di lavoratori italiani e di ogni caso in cui i lavoratori italiani abbiano contratto malattie soggette a denuncia, originate dalla natura del loro lavoro in Australia.

     Gli aventi diritto di un lavoratore italiano morto in seguito ad infortunio sul lavoro possono nominare, oppure autorizzare un rappresentante consolare italiano in Australia a nominare in loro vece, rappresentanti legali per la tutela dei propri interessi in Australia. Le persone così designate, ove le leggi che sono o saranno in vigore lo consentano, possono comparire dinanzi alla magistratura australiana in nome e per conto degli aventi diritto.

 

          Art. 19. Alloggi per lavoratori italiani e loro famiglie

     Le Autorità australiane interporranno i loro buoni uffici per assistere in Australia i lavoratori italiani nel trovare adeguati alloggi per loro e per i loro familiari, specialmente allo scopo di agevolare le riunioni delle famiglie.

     I lavoratori italiani usufruiranno degli stessi diritti e degli stessi vantaggi dei lavoratori australiani per tutto quanto riguarda l'assegnazione e l'acquisto di alloggi in base ai programmi governativi sulla edilizia.

     Nel caso in cui al lavoratore italiano e alle persone a suo carico venga offerto alloggio dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 6 del presente Accordo, le Autorità australiane si accerteranno del fondamento di ogni reclamo presentato dal lavoratore circa la insufficienza dell'alloggio o circa la disparità tra il fitto pagato e quello corrisposto dai lavoratori australiani nella stessa zona, e prenderanno al riguardo ogni opportuna misura.

 

          Art. 20. Formazione professionale

     Su basi di eguaglianza con i lavoratori australiani e le loro famiglie, i lavoratori italiani e le loro famiglie possono presentare domanda per frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione e riabilitazione professionale e, al termine di tali corsi, ricevere l'assistenza dell'Ufficio australiano del lavoro per trovare un impiego confacente alla formazione professionale ricevuta.

     Le Autorità australiane e le Autorità consolari italiane assisteranno i lavoratori italiani e le loro famiglie e li incoraggeranno ad avvalersi delle possibilità indicate al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 21. Insegnamento delle lingue

     Le Autorità australiane promuoveranno iniziative in Australia, ivi inclusa l'istituzione di corsi, per assistere i lavoratori italiani e le loro famiglie nell'apprendimento della lingua inglese. Le Autorità australiane interporranno i loro buoni uffici nell'incoraggiare l'istituzione di classi speciali destinate a figli di lavoratori italiani, allo scopo di facilitare la loro integrazione nel sistema d'istruzione australiano.

     Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità consolari italiane circa ogni misura pratica diretta a fornire ai figli dei lavoratori italiani che lo desiderino la possibilità dell'insegnamento in lingua italiana.

 

          Art. 22. Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero

     Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità italiane nel promuovere quelle attività che possono agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie nel nuovo ambiente e, congiuntamente con le Autorità italiane, faciliteranno e coordineranno le attività di organizzazioni pubbliche e private italiane ed australiane, specialmente di quelle operanti nel campo ricreativo, sportivo, artistico e culturale.

 

          Art. 23. Rimesse di fondi

     I lavoratori italiani in Australia potranno trarre dai loro guadagni per rimetterli in Italia o in qualsiasi altro Paese nel quale risiedano le loro famiglie, fondi necessari per il sostentamento delle famiglie stesse (nella misura del cinquanta per cento nel caso di tre persone a carico e del settantacinque per cento del proprio salario nel caso di più di tre persone a carico) ovvero destinati al risparmio.

     I lavoratori italiani che lasciano definitivamente l'Australia potranno trasferire i loro risparmi dall'Australia a condizioni non meno favorevoli di quelle in vigore per gli altri residenti in Australia.

 

          Art. 24. Ingresso e soggiorno

     I cittadini di ciascuno dei due Paesi potranno entrare, circolare liberamente, stabilirsi, o lasciare il territorio dell'altro in conformità delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese e sempre che ciò non contrasti con gli interessi nazionali, ivi inclusi l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute pubblica e la difesa nazionale.

 

          Art. 25. Stabilimento di imprese private

     I cittadini di ciascuno dei due Paesi che si stabiliscono nel territorio dell'altro avranno gli stessi diritti dei cittadini dell'altro Paese di costituire società, imprese industriali e commerciali e di esercitare arti e mestieri, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese.

 

          Art. 26. Protezione legale e accesso agli organi giudiziari

     I cittadini di ciascuno dei due Paesi e le persone giuridiche riconosciute in ciascuno dei due Paesi godranno nell'altro di un trattamento non meno favorevole di quello riservato rispettivamente ai cittadini di tale Paese e alle persone giuridiche riconosciute nello stesso Paese, per quanto riguarda:

     a) la costante tutela e sicurezza delle loro persone e dei diritti garantiti dalla legge, e

     b) l'aiuto legale (gratuito patrocinio, ove previsto) e l'accesso a tutte le istanze giudiziarie.

     Essi, a causa della loro nazionalità e della loro residenza o domicilio, o, nel caso di persone giuridiche, a causa del luogo ove abbiano ottenuto il loro riconoscimento, non saranno obbligati a depositi o garanzie per spese giudiziarie nei casi in cui tali depositi non siano richiesti rispettivamente ai cittadini del Paese o alle persone giuridiche riconosciute nel Paese in cui svolgono i procedimenti.

 

          Art. 27. Libertà di culto e di associazione

     Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese, i cittadini di ciascuno dei due Paesi godranno, nel territorio dell'altro, dello stesso trattamento dei nazionali sia per quanto riguarda la libertà di religione, di associazione e di istruzione sia in particolare per quanto riguarda quella di intraprendere ricerche scientifiche e attività culturali, filantropiche e simili e di formare associazioni a tale scopo.

 

          Art. 28. Acquisto e possesso di beni mobili ed immobili

     I cittadini di ciascuno dei due Paesi e le persone giuridiche riconosciute in ciascuno dei due Paesi avranno, nel territorio dell'altro Paese, gli stessi diritti dei cittadini dell'altro Paese e delle persone giuridiche riconosciute in detto Paese per quanto riguarda la possibilità di:

     a) acquisite, sia per compravendita che diversamente,

     b) possedere e godere, e,

     c) disporre, sia per vendita, che per donazione, per testamento o altrimenti di:

     cose mobili ed immobili, ivi inclusi in particolare azioni, obbligazioni, quote e diritti in azioni. Non sarà applicato alcun limite all'esercizio dei diritti sopra elencati eccetto quelli dovuti:

     1) a ragioni di interesse nazionale o in adempimento alle leggi in vigore in ciascun Paese; o

     2) alla mancanza dei requisiti di registrazione che in base a una legge di un particolare Stato o Territorio dell'Australia, debbono essere soddisfatti da una persona giuridica riconosciuta fuori da quello Stato o Territorio.

     Il Governo di ciascuno dei due Paesi accorderà ai cittadini e alle persone giuridiche dell'altro trattamento uguale a quello accordato ai propri cittadini e persone giuridiche in materie riguardanti la locazione di case, edifici, locali e fondi per uso commerciale, industriale e agricolo, salvo, in quanto possano ancora esistere, limitazioni per la concessione in locazione a stranieri di beni immobili di proprietà della Corona.

 

          Art. 29. Espropriazioni e requisizioni

     Procedimenti di espropriazione o di "resumption" per pubblica utilità o di requisizione nell'interesse nazionale di beni mobili o immobili di qualsiasi genere, situati in un Paese e di proprietà di un cittadino dell'altro o di una persona giuridica riconosciuta nell'altro, non saranno intrapresi nel caso in cui i procedimenti non sarebbero stati intrapresi se i beni oggetto della procedura fossero stati di cittadini o di persone giuridiche riconosciute nel Paese nel quale sono situati, o di cittadini o persone giuridiche riconosciute in qualsiasi terza nazione.

     Il principio di parità di trattamento sarà applicato anche per quanto riguarda gli indennizzi sorgenti da tali procedimenti.

 

          Art. 30. Garanzie nei procedimenti penali

     I cittadini di ciascuno dei due Paesi, in materia di procedimenti penali nei quali possano essere coinvolti sul territorio dell'altro, usufruiranno di tutte le garanzie di tutela giurisdizionale alle quali hanno diritto i nazionali.

 

          Art. 31. Arresto

     Ove il cittadino di uno dei due Paesi sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale sul territorio dell'altro, le Autorità competenti di quest'ultimo lo informeranno che, ove egli lo desideri, saranno senza indugio avvertite le più vicine Autorità consolari; e, nei limiti consentiti da leggi o da regolamenti che sono o saranno in vigore, sarà data al rappresentante consolare, a cui sia stata fatta la notifica, possibilità di visitare la persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale e comunicare con essa.

 

          Art. 32. Espulsione

     I cittadini di ciascuno dei due Paesi residenti legalmente nell'altro non saranno sottoposti a procedimenti di espulsione o ad altre misure intese ad obbligarli a partire, salvo che nei casi previsti dalle leggi dell'altro Paese. La disoccupazione in base alle leggi dei due Paesi non è motivo valido per l'espulsione.

     Ove le Autorità di uno dei due Paesi dovessero iniziare procedimenti per l'espulsione di un cittadino dell'altro, esse dovranno informare senza indugio le Autorità consolari dell'altro Paese dei provvedimenti in corso.

     La persona di cui sia stata ordinata l'espulsione da uno dei due Paesi dovrà avere la possibilità di appellarsi contro tale ordine, nei casi in cui il diritto di appello sia accordato dalle leggi locali.

 

          Art. 33. Servizio militare

     La posizione dei due Governi sul principio dell'obbligo del servizio militare di persone che non siano cittadini dell'altro Paese ma che abbiano deciso di stabilirsi nell'altro Paese è stata chiarita reciprocamente con scambio di comunicazioni per via diplomatica avvenute in Canberra e Roma nell'anno 1966. Senza recar pregiudizio alla sostanza di tali Note si concorda che:

     a) a favore del cittadino di ciascuno dei due Paesi che sia in possesso di un certificato delle Autorità militari competenti che dichiari che egli ha già prestato servizio militare continuativo nelle Forze Armate del suo Paese sarà, all'atto del suo stabilimento nell'altro Paese, considerato già adempiuto quel periodo di servizio militare effettuato in Patria, come stabilito dalle leggi o dai regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese;

     b) un cittadino italiano, residente in Australia che desideri lasciare l'Australia come alternativa al servizio militare in loco, sarà libero di farlo previa domanda al "Department of Labour and National Service".

 

          Art. 34. Istruzione

     Ai cittadini di ciascuno dei due Paesi residenti nell'altro saranno accordate le stesse possibilità e le stesse agevolazioni concesse ai nazionali per frequentare scuole di ogni tipo e livello e le università; ad essi sarà anche accordato lo stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'ammissione a scuole e università.

 

          Art. 35. Sicurezza sociale

     Nell'ambito delle leggi che sono e saranno in vigore nel proprio territorio, ciascuno dei due Paesi provvederà a che i cittadini dell'altro, i quali si stabiliscono nel proprio territorio, ricevano le stesse provvidenze di sicurezza sociale e di assistenza governative previste per i propri cittadini e alle stesse condizioni che per i propri cittadini.

     I due Governi continueranno lo studio della possibilità di giungere ad un accordo di reciprocità circa il pagamento delle prestazioni dei benefici previsti dai rispettivi sistemi di sicurezza sociale.

 

          Art. 36. Trasferimento di capitali

     I due Governi riconoscono che il principio di libertà sarà applicato per quanto concerne il trasferimento di capitali e nell'ambito delle rispettive politiche nazionali si adopereranno per il perseguimento di tale principio.

 

          Art. 37. Commissione mista

     I due Governi, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, appena possibile prenderanno provvedimenti per la costituzione di una Commissione mista che:

     a) si riunirà a richiesta di uno dei due Governi;

     b) stabilirà il proprio regolamento;

     c) formulerà raccomandazioni ai due Governi sulle modalità di funzionamento del presente Accordo;

     d) studierà e informerà i due Governi di tutti i problemi, sollevati da ciascuno di essi, relativi al presente Accordo;

     e) formulerà raccomandazioni su tutte le controversie relative alla interpretazione e alla applicazione del presente Accordo, che i due Governi sottoporranno al suo esame;

     f) proporrà ai due Governi tutte quelle aggiunte e modifiche al presente Accordo che saranno ritenute necessarie;

     g) esaminerà periodicamente lo sviluppo dell'emigrazione in seguito all'applicazione del presente Accordo;

     h) esaminerà le questioni relative all'impiego, alle qualifiche professionali (come previsto dall'art. 8) e all'insediamento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Australia; e

     i) esaminerà ogni altra questione la cui trattazione venga ad essa attribuita per mutuo accordo fra i due Governi.

 

          Art. 38. Entrata in vigore

     Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

     Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e continuerà ad essere in vigore fino a quando non vi sia posto termine secondo quanto stabilito dal comma successivo.

     Dopo che l'Accordo sia rimasto in vigore per cinque anni, ciascuna delle due Parti potrà notificare all'altra, per iscritto, il proprio desiderio di porre fine all'Accordo stesso. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto a partire dal centottantesimo giorno dalla data di comunicazione della notifica.

     In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato a Canberra il presente Accordo addì ventisei settembre millenovecentosessantasette in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

 

 

     Intesa per l'emigrazione assistita finanziariamente dall'Italia all'Australia

 

     Clausola 1 - Disposizioni dell'Accordo di Emigrazione e Stabilimento

     I lavoratori italiani e le persone a loro carico che emigrino in Australia ai sensi di questa Intesa avranno diritto ai benefici contenuti nelle disposizioni dell'Accordo di emigrazione e di stabilimento italo-australiano salvo condizioni più favorevoli previste dalla presente Intesa.

     Clausola 2 - Domande e Autorità Competenti

     1. Il Rappresentante australiano per l'immigrazione svolgerà in Italia per conto del Governo australiano ed il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale svolgerà per conto del Governo italiano i compiti previsti dai rispettivi Governi in base alla presente Intesa.

     2. Moduli di domanda saranno predisposti dal Governo australiano d'accordo col Governo italiano e potranno essere distribuiti agli aspiranti all'emigrazione dal Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale e dal Rappresentante australiano per la immigrazione. I cittadini italiani residenti in Italia potranno presentare domanda in base alla presente Intesa e potranno inoltrare i moduli riempiti al Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale o al Rappresentante australiano per l'immigrazione. Tali moduli, presentati al Rappresentante australiano per l'immigrazione, saranno inoltrati da questi al Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale per un primo esame.

     3. Il reclutamento di gruppi di lavoratori italiani che vengano richiesti per speciali settori di lavoro dal Governo australiano sarà curato in Italia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Ove non sia altrimenti previsto spetterà al Dipartimento dell'immigrazione di portare a buon fine i compiti spettanti in Australia al Governo australiano in base alla presente Intesa.

     Clausola 3 - Informazioni

     La distribuzione ai lavoratori italiani delle informazioni previste all'art. 2 dell'Accordo di emigrazione e di stabilimento avrà inizio, da parte dei competenti uffici italiani o dagli Uffici australiani in Italia, non appena tali lavoratori abbiano richiesto ragguagli circa l'emigrazione in Australia prevista dalla presente Intesa. Informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti il luogo di destinazione in Australia, saranno fornite nella più larga maniera possibile prima del momento del loro imbarco per l'Australia.

     Clausola 4 - Vaglio dei candidati

     1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltrerà al Rappresentante australiano per l'immigrazione in Italia tutte le domande ricevute a norma della Clausola 2 della presente Intesa. Il Rappresentante australiano per l'immigrazione prenderà in considerazione per l'emigrazione prevista dalla presente Intesa solo le domande inoltrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale si consulterà con il Rappresentante australiano per l'immigrazione nei riguardi di qualsiasi richiedente che, a suo avviso, non dovrebbe essere prescelto in base alla presente Intesa.

     Clausola 5 - Selezione definitiva dei candidati

     1. La selezione definitiva dei candidati sarà fatta dal Rappresentante australiano per l'immigrazione.

     2. Il Rappresentante australiano per l'immigrazione accerterà se i candidati rispondono ai requisiti (ivi compresi quelli sanitari) previsti per l'immigrazione in Australia.

     3. Salvo in casi speciali che saranno notificati alle Autorità italiane, la decisione in merito a ciascuna domanda sarà notificata dal Rappresentante australiano per l'immigrazione al candidato e al Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale entro cinque mesi dalla data in cui la richiesta viene trasmessa al Rappresentante australiano per l'emigrazione.

     4. Il Governo italiano si accollerà il costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza originario e dell'alloggio dei candidati e delle persone a loro carico chiamati per la selezione definitiva.

     Clausola 6 - Impiego

     1. I lavoratori italiani che emigrano in Australia a seguito di accordi diretti con i datori di lavoro in Australia in base all'art. 6 dell'Accordo di emigrazione e stabilimento e che siano finanziariamente assistiti in base alla presente Intesa, all'atto del loro arrivo in Australia dovranno assumere lavoro secondo le condizioni convenute con i datori di lavoro australiani.

     2. Per quel che riguarda i lavoratori italiani che emigrino in Australia a norma della Clausola 2 della presente Intesa, il Governo australiano si assume la piena responsabilità per il loro accoglimento ai porti di sbarco stabiliti in Australia e successivamente per il loro smistamento e l'alloggio provvisorio, e per facilitare il collocamento, non appena essi siano giunti in Australia, in impieghi adatti alle loro qualifiche professionali. L'assistenza del Governo australiano attraverso il "Commonwealth Employment Office" continuerà ad essere messa a disposizione dei lavoratori italiani in ogni momento dopo il loro arrivo in Australia.

     3. Il Governo australiano regolerà la partenza dall'Italia di lavoratori italiani che emigrino in base alla presente Intesa secondo le possibilità di impiego esistenti in Australia per lavoratori della loro qualifica nella loro futura destinazione.

     4. I lavoratori italiani che emigrino in Australia a seguito della presente Intesa, per quanto riguarda il riconoscimento della loro qualifica professionale, usufruiranno degli stessi diritti elencati nell'art. 8 dell'Accordo di emigrazione e stabilimento.

     Clausola 7 - Rimpatrio

     Ove il Governo italiano ritenga che vi siano basi sufficienti per il rimpatrio di un cittadino italiano immigrato in Australia secondo la presente Intesa, esso potrà esporre il caso al Governo australiano, che lo prenderà in considerazione con benevolenza. Il rimpatrio, se accordato, sarà a spese del Governo australiano.

     Clausola 8 - Preparativi per la partenza

     1. Il Governo italiano assisterà i candidati e le persone a loro carico che siano state prescelte per l'immigrazione in base alla presente Intesa nell'ottenere i documenti necessari per la loro emigrazione, li informerà in merito alle misure prese per il loro viaggio in Australia, si accollerà il costo del viaggio dal luogo di loro residenza al porto o aeroporto di imbarco in Italia e li alloggerà in appositi centri per l'emigrazione in Italia in attesa del loro imbarco per l'Australia.

     2. Ognuno dei candidati prescelti, prima della partenza dall'Italia, dovrà firmare, secondo il modulo di cui all'allegato A della presente Intesa, una dichiarazione con cui egli si impegna a rimborsare l'ammontare dell'assistenza finanziaria ricevuta da lui e dalle persone a suo carico attraverso il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee, nel caso che egli stesso o le persone a suo carico dovessero decidere di lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data del loro arrivo in Australia.

     Clausola 9 - Rinvio della partenza

     Qualora il Governo australiano, o quello italiano, dopo essersi consultato con l'altro Governo, ritenga che si sia verificata una situazione di urgenza, avrà il diritto di annullare o di rinviare la partenza dei candidati prescelti e delle persone a loro carico a norma della presente Intesa. In tal caso il costo dell'annullamento o del rinvio - ivi compreso il costo del ritorno al domicilio originario in Italia dei candidati già prescelti - sarà sostenuto in base ad accordi da prendere separatamente dai due Governi.

     Clausola 10 - Trasporto

     1. Il trasporto dei lavoratori italiani in base alla presente Intesa sarà intrapreso dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee rispettando i seguenti principi:

     a) i viaggi via mare saranno effettuati su navi battenti bandiera italiana;

     b) i viaggi via aerea saranno limitati alle linee aeree italiane e australiane. Ogni anno il traffico di migrazione assistita finanziariamente sarà ripartito egualmente fra di esse. Ove la linea aerea italiana o quella australiana, per una ragione qualsiasi, non potesse trasportare sui propri aeromobili (o su aeromobili noleggiati su base "charter" d'accordo fra i due Governi) la quota del traffico di migrazione assistita finanziariamente alla quale ha diritto in base alla presente Clausola, detta quota o una qualsiasi parte di essa sarà assegnata all'altra linea aerea.

     2. Le tariffe per i viaggi dall'Italia all'Australia via mare o via aerea per i lavoratori italiani che emigrino in base alla presente Intesa saranno stabilite in anticipo periodicamente tra il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee ed i due Governi. Nessuna modifica alle tariffe potrà essere effettuata dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee senza il consenso dei due Governi.

     3. Se per qualsiasi ragione il trasporto di lavoratori italiani in base alla presente Intesa dovesse cessare di essere effettuato dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee i due Governi si consulteranno allo scopo di poter stabilire accordi alternativi per il trasporto.

     Clausola 11 - Rappresentanti a bordo delle navi

     1. Ciascun Governo avrà il diritto di nominare uno o più rappresentanti che viaggino a bordo delle navi che trasportano lavoratori italiani in Australia in base alla presente Intesa allo scopo di fornire ai lavoratori ulteriori informazioni riguardanti l'Australia previste dall'Art. 2 dell'Accordo di emigrazione e stabilimento e allo scopo di insegnare loro la lingua inglese.

     2. I rappresentanti si daranno aiuto scambievole per fornire ai lavoratori italiani la migliore assistenza.

     3. Le spese di viaggio dei singoli rappresentanti resteranno a carico dei rispettivi Governi.

     Clausola 12 - Sbarco

     Coloro che emigrino in base alla presente Intesa e che viaggino per via marittima avranno diritto allo stesso trattamento degli altri passeggeri. All'atto del loro arrivo nei porti australiani sarà loro permesso lo sbarco appena possibile e senza discriminazioni con gli altri passeggeri.

     Clausola 13 - Accoglienza e trasporto all'atto dell'arrivo in Australia

     1. All'atto dell'arrivo in Australia di un lavoratore italiano e delle persone a suo carico che emigrino in base alla presente Intesa, il Governo australiano:

     a) provvederà al trasporto gratuito dalla banchina o aeroporto dove egli e le persone a suo carico siano sbarcate ad un alloggio privato, all'alloggio fornito dal suo datore di lavoro, o ad un ostello gestito dal Commonwealth Hostels Ltd. situato nella zona ove si prevede che il lavoratore sarà impiegato;

     b) fornirà il trasporto gratuito, per i bagagli provenienti dall'Italia, dalla banchina o dall'aeroporto all'alloggio al quale sono stati condotti in base al sottocomma a) del comma 1 della presente Clausola;

     c) ove siano stati alloggiati in un ostello;

     1) provvederà vitto e alloggio gratuito in tale ostello per i primi sette giorni in cui il lavoratore sia in attesa di impiego, e

     2) a partire dall'ottavo giorno, quando normalmente al lavoratore ancora disoccupato viene pagato un sussidio di disoccupazione o di servizio sociale dedurrà da tale sussidio la somma necessaria per saldare la spesa di vitto e d'alloggio del lavoratore e delle persone a suo carico.

     2. Il lavoratore alloggiato in un ostello a cui venga offerto un conveniente impiego sarà responsabile per il pagamento del proprio vitto e alloggio e di quello delle persone a suo carico, nel caso che siano con lui alloggiate nell'ostello, alle tariffe settimanali in vigore in quel momento.

     3. Lo stesso trattamento previsto nei comma precedenti verrà riservato alle persone a carico di un lavoratore che emigrino a norma della presente Intesa e che lo raggiungano successivamente in Australia.

     Clausola 14 - Riunione di famiglie

     1. Nell'intento di favorire la riunione di famiglie in Australia, un lavoratore italiano che sia stato autorizzato ad emigrare in Australia in base alla presente Intesa prima della moglie e dei figli a suo carico, può, in Australia, richiamare la moglie e i figli a carico (a condizione che abbiano i requisiti per l'ingresso in Australia) per emigrare in qualità di emigranti assistiti finanziariamente in base alla presente Intesa. Inoltre persone residenti in Australia potranno richiamare, in base alla presente Intesa, le sorelle nubili, la fidanzata e la moglie sposata per procura.

     2. Le persone richiamate indicate nella presente clausola saranno considerate alla stessa stregua di aspiranti alla emigrazione secondo quanto previsto dalla presente Intesa.

     Clausola 15 - Statistiche

     Alla fine di ciascun mese il Governo australiano fornirà al Governo italiano in merito all'emigrazione prevista dalla presente Intesa:

     a) il numero dei visti concessi, elencando separatamente il numero dei lavoratori e delle persone a carico, e

     b) il numero dei lavoratori sbarcati in Australia, elencando separatamente il numero dei lavoratori e delle persone a carico.

     Clausola 16 - Contributi finanziari

     1. Con speciale riguardo al comma 2 della presente clausola l'ammontare del costo delle spese di viaggio per ogni emigrante assistito finanziariamente e trasportato dal CIME in base alla clausola 10 della presente Intesa sarà rimborsato al CIME nel modo seguente:

     a) ciascun cittadino italiano (lavoratore o persona a suo carico) che emigri e che abbia compiuto o superato i 19 anni di età alla data del suo imbarco pagherà l'equivalente di dollari australiani 25 (venticinque). Nessun pagamento sarà richiesto ai cittadini italiani che non abbiano raggiunto i 19 anni di età;

     b) per ogni emigrante che abbia raggiunto o superato i 19 anni di età il Governo australiano pagherà la minor somma fra il saldo delle spese di viaggio e l'equivalente di dollari australiani 335. Per ogni emigrante che non abbia raggiunto i 19 anni di età il Governo australiano pagherà la minor somma fra il saldo delle spese di viaggio e l'equivalente di dollari australiani 360.

     2. Ove la somma di cui ai sotto-commi a) e b) del comma 1 della presente clausola sia insufficiente a coprire le spese di viaggio di ciascun emigrante, la somma addizionale richiesta sarà pagata dall'emigrante, in aggiunta alla somma a lui richiesta dal sotto-comma a) del comma 1.

     Clausola 17 - Rimborso dell'assistenza finanziaria

     1. I lavoratori italiani che siano emigrati in base alla presente Intesa e che desiderino lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data del loro arrivo, salvo quanto previsto dal comma 2 della presente clausola, dovranno rimborsare al Governo australiano, secondo la dichiarazione firmata prima della partenza dall'Italia (allegato A), l'ammontare delle somme pagate dal Governo australiano in base alla clausola 16 della presente Intesa. Simili rimborsi saranno effettuati al Governo australiano dai lavoratori italiani nel caso in cui le persone a loro carico, che siano emigrate in base alla presente Intesa, desiderino lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data del loro arrivo.

     2. Ove il Governo australiano ritenga che speciali circostanze possano essere prese in considerazione, esso potrà rinunciare all'obbligo del rimborso di cui al comma 1 della presente clausola.

 

     Allegato A - Intesa italo-australiana sui passaggi assistiti finanziariamente

     Impegno

     In considerazione di ogni assistenza finanziaria concessa dalla Federazione australiana in merito al costo delle spese sostenute per me stesso, e/o per qualsiasi membro della mia famiglia, per il viaggio in Australia, Io sottoscritto ............................ di ................................. mi impegno a rimborsare alla Federazione australiana l'ammontare del costo dell'assistenza finanziaria per il mio viaggio, e/o per il viaggio di qualsiasi membro della mia famiglia, nel caso che io stesso, e/o qualsiasi membro della mia famiglia, dovessimo lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data di arrivo in Australia. Mi impegno inoltre a rimborsare detto ammontare prima della mia partenza, e/o della partenza di qualsiasi membro della mia famiglia, dall'Australia.