§ 10.3.27 - Legge 12 marzo 1968, n. 233.
Norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:12/03/1968
Numero:233


Sommario
Art. 1.      In attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il [...]
Art. 2.      L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM, alle quali si fa [...]
Art. 3.      La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'INAM nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari [...]
Art. 4.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'INAM e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano si provvede
Art. 5.      L'INAM e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 10.3.27 - Legge 12 marzo 1968, n. 233.

Norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.

(G.U. 28 marzo 1968, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     In attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano ed il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvedono, per l'anno 1968, con separata gestione, all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonchè dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo, in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

 

          Art. 2.

     L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

     Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane per le malattie in corso al momento della cessazione dell'occupazione medesima fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi o complessivi nell'anno.

 

          Art. 3.

     La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'INAM nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali provincie, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dello stato di famiglia del lavoratore e di una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, di un certificato dell'autorità consolare italiana competente, attestante l'occupazione in Svizzera.

     La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di mesi 6 dalla data del rilascio.

     Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 30 giorni dall'evento che le ha determinate.

 

          Art. 4.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'INAM e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano si provvede:

     con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri, da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per un familiare a carico, di lire 2.100 per due o tre familiari, di lire 2.500 per quattro o più familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;

     con un contributo straordinario a carico dello Stato, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 3.600 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'INAM e le casse provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alla spesa da tali enti sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli esteri e per il tesoro.

     All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato di cui al primo comma del presente articolo si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e, quanto a lire 1.100 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     L'INAM e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.