§ 10.3.23 - Legge 24 luglio 1959, n. 612.
Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:24/07/1959
Numero:612


Sommario
Art. 1.      Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, [...]
Art. 2.      Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 18.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa [...]


§ 10.3.23 - Legge 24 luglio 1959, n. 612.

Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero.

(G.U. 14 agosto 1959, n. 195)

 

 

     Art. 1.

     Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato art. 15, fino al numero complessivo di 10 unità.

     Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.

 

          Art. 2.

     Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 18.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.