§ 10.3.9 - D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 201 .
Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:23/08/1946
Numero:201


Sommario
Art. 1.      Il sussidio straordinario previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, è concesso a favore dei lavoratori di cittadinanza italiana [...]
Art. 2.      Il sussidio di cui all'articolo precedente non può avere una durata superiore ai 45 giorni a decorrere da quello successivo alla partenza del lavoratore dal suo luogo di [...]
Art. 3.      Il sussidio è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione ed è posto a carico dello Stato
Art. 4.      Sono chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, il capo del servizio migrazioni del Ministero del lavoro e della [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° [...]


§ 10.3.9 - D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 201 [1] .

Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero.

(G.U. 16 ottobre 1946, n. 235)

 

 

     Art. 1.

     Il sussidio straordinario previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, è concesso a favore dei lavoratori di cittadinanza italiana aventi a carico persone di famiglia in istato di bisogno, che si siano arruolati attraverso gli uffici del lavoro per prestare la loro opera all'estero ed abbiano già lasciato il territorio nazionale.

 

          Art. 2.

     Il sussidio di cui all'articolo precedente non può avere una durata superiore ai 45 giorni a decorrere da quello successivo alla partenza del lavoratore dal suo luogo di residenza e cessa comunque dalla data d'arrivo della prima rimessa del lavoratore alla famiglia, ovvero dalla data del rientro del lavoratore, per qualsiasi motivo, nel territorio nazionale.

     Esso viene corrisposto alla moglie o, in mancanza, ai genitori dell'avente diritto ed è regolato dalle norme di cui al decreto predetto in quanto applicabili.

 

          Art. 3.

     Il sussidio è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione ed è posto a carico dello Stato.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà imputato in conto restituzione dei fondi anticipati dallo Stato alla gestione suddetta a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

 

          Art. 4.

     Sono chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, il capo del servizio migrazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero degli affari esteri - Direzione generale degli italiani all'estero - un rappresentante del Ministero dei trasporti e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1946.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35.