§ 10.2.c - Legge 26 aprile 1954, n. 251.
Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:26/04/1954
Numero:251


Sommario
Art. 1.      All'art. 34 - sub 78/a - comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge
Art. 2.      All'art. 34 - sub 78/b - del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge
Art. 3.      L'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente
Art. 4.      I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000
Art. 5.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è ridotto da tre a due anni
Art. 6.      La presente legge entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 10.2.c - Legge 26 aprile 1954, n. 251. [1]

Modificazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

(G.U. 7 giugno 1954, n. 128).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 34 - sub 78/a - comma primo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge:

     "...o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza".

 

          Art. 2.

     All'art. 34 - sub 78/b - del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, si aggiunge:

     "Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovrà anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.

     "Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalità entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.

     "In caso di contestazione e ove la spedalità non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sarà a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.

     "Nel caso che la spedalità venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovrà corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631".

 

          Art. 3.

     L'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

     "Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

     "La decisione del prefetto è definitiva. Contro di essa è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità".

 

          Art. 4.

     I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000.

 

          Art. 5.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è ridotto da tre a due anni.

 

          Art. 6.

     La presente legge entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.