§ 3.9.10 – L.R. 28 marzo 2006, n. 7.
Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 cooperazione
Data:28/03/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale e Regolamento attuativo.
Art. 3.  Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale.
Art. 4.  Promozione del commercio equo e solidale.
Art. 5.  Incentivi alle imprese del commercio equo e solidale.
Art. 6.  Introduzione dei prodotti nelle mense pubbliche e nei punti i somministrazione interni.
Art. 7.  Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale.
Art. 8.  Cooperazione internazionale e istituzione della “Giornata regionale del commercio equo e solidale”.
Art. 9.  Attività di monitoraggio.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 3.9.10 – L.R. 28 marzo 2006, n. 7.

Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo.

(B.U. 14 aprile 2006, n. 23).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle politiche di sostegno della cooperazione internazionale, delle iniziative di sostegno e promozione di una cultura della pace e della solidarietà e dialogo tra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Abruzzo dell’incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel pieno rispetto delle fonti legislative comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, sostiene e agevola l’attività del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese e i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della “Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale”, approvata dall’Associazione “Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale” (denominata d’ora in poi AGICES) nel settembre 1999.

 

     Art. 2. Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale e Regolamento attuativo.

     1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio il Regolamento per la disciplina delle modalità per il riconoscimento di prodotto del commercio equo e solidale.

     2. Il Regolamento attuativo di cui al comma 1, dispone:

     a) L’istituzione e il funzionamento del disciplinare di prodotto;

     b) I criteri e le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la revoca al registro regionale del commercio equo e solidale

     di cui all’articolo 3;

     c) i contenuti della relazione di cui all’articolo 9;

     d) le modalità organizzative e i contenuti della “Giornata regionale del commercio equo e solidale” di cui all’articolo 8.

     3. Nello stabilire i requisiti di riconoscimento il Regolamento di cui al comma 1, deve tener conto anche delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei soggetti del commercio equo e solidale.

 

     Art. 3. Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale.

     1. Per l’individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale si istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti coloro che operano in forma stabile nel territorio regionale.

     2. Nello stabilire le modalità di funzionamento del registro e i requisiti di iscrizione, si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dall’Associazione AGICES in merito al “Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale”.

     3. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione di cui al comma 2; i costi di gestione del registro sono a carico dei soggetti richiedenti l’iscrizione e/o cancellazione e/o variazioni.

     4. Nelle more istitutive del registro regionale, l’iscrizione al “Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale” è sostitutiva dell’iscrizione.

 

     Art. 4. Promozione del commercio equo e solidale.

     1. La Regione, in collaborazione con le organizzazioni interessate, promuove specifiche azioni educative finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato non solo sul prodotto ma anche sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione. I programmi delle azioni educative sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto dell’autonomia scolastica e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli Enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale e dei soggetti di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. Incentivi alle imprese del commercio equo e solidale.

     1. La Giunta regionale nell’ambito del piano dell’attività relative ai settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale, turismo, dispone che alle imprese iscritte al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all’articolo 3, sia riconosciuta la priorità nell’accesso agli aiuti e agli investimenti stabiliti nelle misure ed azioni ivi contemplate.

     2. Nell’ambito del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere specifiche misure a sostegno del rafforzamento del sistema delle imprese esercenti in Abruzzo il commercio equo e solidale.

 

     Art. 6. Introduzione dei prodotti nelle mense pubbliche e nei punti i somministrazione interni.

     1. La Giunta regionale dà indicazioni agli Enti locali, alle ASL e alle altre istituzioni ed organizzazioni locali per la promozione e l’utilizzazione dei prodotti del commercio equo e solidale nei loro ambiti.

 

     Art. 7. Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale.

     1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti di acquisto di beni da terzi, la Regione Abruzzo favorisce l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale, nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata preceduta da gara.

     2. Nell’ambito delle spese relative all’acquisto di beni da terzi secondo le procedure della trattativa privata e delle spese in economia, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l’ipotesi di acquisto di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale.

     3. La Giunta regionale, al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone affinché, nell’ambito dell’attività relative ai settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e del turismo, sia inserita una specifica e periodica azione rivolta a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale, rafforzando il proprio ruolo di partner commerciale qualificato e affidabile verso i Paesi in via di sviluppo.

     4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, disciplina l’attività contrattuale relativa a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 8. Cooperazione internazionale e istituzione della “Giornata regionale del commercio equo e solidale”.

     1. La Giunta regionale, nell’ambito della sua azione per la promozione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (L.R. 14 dicembre 1989, n. 105 – Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo da parte della Regione Abruzzo), e in collaborazione con le organizzazioni attivamente interessate, promuove una manifestazione per l’esposizione e la vendita dei prodotti di commercio equo e solidale.

     2. La Giunta regionale, nell’ambito della sua azione per la promozione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (L.R. n. 105/1989), individua iniziative o programmi di commercio equo e solidale in attuazione dei principi e delle finalità della legislazione vigente in materia di promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

 

     Art. 9. Attività di monitoraggio.

     1. Entro tre anni dall’applicazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.

     2. I contenuti della relazione sono definiti dal Regolamento attuativo di cui all’articolo 2.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale; le azioni indicate negli articoli precedenti trovano la loro copertura finanziaria nell’ambito della vigente normativa regionale.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A.