§ 3.5.92 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 23.
Nuova legge organica in materia di artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:30/10/2009
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto
Art. 2.  Destinatari
Art. 3.  Associazioni di categoria
Art. 4.  Disposizioni di attuazione
Art. 5.  Funzioni e compiti della Regione
Art. 6.  Funzioni delle Province
Art. 7.  Funzioni dei Comuni
Art. 8.  Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 9.  Modalità di esercizio delle funzioni delegate
Art. 10.  Imprenditore artigiano
Art. 11.  Impresa artigiana
Art. 12.  Limiti dimensionali
Art. 13.  Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane
Art. 14.  Iscrizione delle imprese artigiane
Art. 15.  Natura costitutiva delle iscrizioni
Art. 16.  Procedimento di iscrizione
Art. 17.  Attività istruttoria dei Comuni
Art. 18.  Iscrizione d’ufficio
Art. 19.  Modificazioni e cancellazioni
Art. 20.  Ricorsi
Art. 21.  Sanzioni amministrative
Art. 22.  Applicazione e riscossione delle sanzioni
Art. 23.  Contributi regionali
Art. 24.  Corsi di formazione
Art. 25.  Botteghe scuola
Art. 26.  Attribuzione della qualifica lavorativa
Art. 27.  Rendicontazione e relazione
Art. 28.  Successione nell’impresa
Art. 29.  Interventi per favorire la creazione d’impresa
Art. 30.  Interventi per il trasferimento e l’avvio dell’esercizio di impresa
Art. 31.  Criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni
Art. 32.  Interventi diretti della Giunta Regionale
Art. 33.  Delega dell’attività di istruttoria e di erogazione dei contributi.
Art. 34.  Iniziative promozionali
Art. 35.  Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato
Art. 36.  Attività di garanzia collettiva dei fidi
Art. 37.  Interventi a sostegno dei confidi
Art. 38.  Requisiti per fruire dei contributi
Art. 39.  Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate
Art. 40.  Tasso d'interesse
Art. 41.  Vigilanza
Art. 42.  Consorzio regionale di secondo grado
Art. 43.  Strumenti di intervento
Art. 44.  Criteri e modalità per la concessione dei contributi
Art. 45.  Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa.
Art. 46.  Contributi alle Associazioni di categoria artigiane
Art. 47.  Interventi a servizio delle aree artigianali e artigianali/ industriali
Art. 48.  Opere ammesse ai contributi
Art. 49.  Criteri e modalità per la concessione dei contributi
Art. 50.  Finalità
Art. 51.  Consorzi di tutela
Art. 52.  Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e regolamenti d’uso
Art. 53.  Maestro artigiano
Art. 54.  Osservatorio regionale per l’artigianato
Art. 55.  Centri di Assistenza Tecnica
Art. 56.  Abrogazioni
Art. 57.  Clausola valutativa
Art. 58.  (Misure di aiuto)
Art. 59.  Norma transitoria
Art. 60.  Norma finanziaria
Art. 61.  Entrata in vigore


§ 3.5.92 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 23.

Nuova legge organica in materia di artigianato.

(B.U. 6 novembre 2009, n. 57)

 

PARTE PRIMA

FINALITA’, DESTINATARI, FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI,

DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

 

TITOLO I

FINALITA’ E DESTINATARI DELLA LEGGE

 

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. La Regione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce al settore dell’artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all’occupazione.

2. Spetta alla Regione l’adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.

 

     Art. 2. Destinatari

1. Le norme della presente legge si applicano:

a) alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, risultino iscritte nell’albo delle imprese artigiane [1];

b) ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti nell’albo delle imprese artigiane con la denominazione di “consorzio artigiano” o “società consortile artigiana” [2];

c) ai consorzi, alle società consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui alla lettera b) [3];

d) ai confidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione [4].

 

     Art. 3. Associazioni di categoria

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura nazionale presenti nel CNEL, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell’artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Abruzzo, quali soggetti principali di riferimento dell’ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.

2. Si intendono per effettivamente presenti ed operanti quelle associazioni che dimostrino di avere strutture operative con personale dipendente ed uffici stabilmente aperti in almeno tre province.

3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di artigianato ogni richiamo alle associazioni di categoria è da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalità del presente articolo.

4. La Regione riconosce il valore e l’importanza della bilateralità.

 

     Art. 4. Disposizioni di attuazione

1. La Giunta Regionale, in tutte le norme nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della presente legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza.

 

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 5. Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza in materia di artigianato, attribuendole agli enti locali, nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 118 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario.

3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative:

a) di cui all’art. 28 e seguenti, concernenti aiuti alla trasmissione d’impresa, agli interventi per favorire la creazione di impresa ed interventi diretti;

b) di cui all’art. 34, concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse o organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui allo stesso art. 34;

c) di cui all’art. 35, concernenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’Artigianato;

d) di cui agli articoli 36 e seguenti, concernenti interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative;

e) di cui agli articoli 43 e seguenti, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;

f) di cui all’articolo 46, concernenti contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni di categoria artigiane;

g) di cui agli articoli 47 e seguenti, concernenti interventi per la predisposizione di aree attrezzate per insediamenti artigianali;

h) relative alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi, in collaborazione con le associazioni di categoria;

i) di cui agli artt. 50 e seguenti concernenti la tutela e la valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura;

l) relative all’ attuazione di programmi comunitari;

m) relative all’indirizzo, alla programmazione, al coordinamento, alla vigilanza e al monitoraggio, con particolare riferimento agli interventi di esclusivo interesse regionale cofinanziati dall’Unione europea o da altri soggetti.

4. La Regione, fermo restando il disposto di cui al comma 3, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli enti locali e allo Stato.

5. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate anche con l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

 

     Art. 6. Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla formazione professionale, di cui agli articoli 24 e seguenti.

2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) gli interventi economici a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative promozionali di cui all’art. 34 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo e cioè enti pubblici, associazioni delle categorie artigiane o di enti finalizzati alla promozione dell’artigianato riconosciuti dalla Regione, ad eccezione delle iniziative che possano rivestire un interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione, o per il tramite dei soggetti di cui all’art. 34;

b) gli interventi diretti all’incentivazione dell’occupazione giovanile di cui all’art. 23.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dalle province, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l’adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorità per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale, al settore ed alle finalità, nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

 

     Art. 7. Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) gli atti di verifica relativi alla iscrizione delle imprese artigiane nell’albo delle imprese artigiane [5];

b) gli atti di verifica per le modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo delle imprese artigiane [6];

c) l’individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, filiere e clusters;

d) la predisposizione di programmi per l’artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura;

e) per i nuovi insediamenti artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

b) l’esercizio delle funzioni delegate espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dai comuni, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, nonché in raccordo con la programmazione provinciale e nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

 

     Art. 8. Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Per l’esercizio delle funzioni delegate sono devoluti alle Camere di commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e certificati relativi alle imprese artigiane, nonché i proventi derivanti dall’ applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 21.

 

     Art. 9. Modalità di esercizio delle funzioni delegate

1. Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.

2. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

3. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l’ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta, decorrenti dalla diffida ad adempiere, entro il quale provvedere.

4. In caso d’inadempienza, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo.

5. La delega all’esercizio delle funzioni delegate può essere revocata dalla Giunta regionale, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verifichino gravi violazioni nell’attuazione delle deleghe, nell’osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.

6. Le risorse relative all’esercizio delle funzioni delegate e attribuite alle province sono a carico della Regione che le iscrive in appositi capitoli.

 

TITOLO III

DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO CONSORZI,

SOCIETA’ CONSORTILI E ASSOCIAZIONI

 

     Art. 10. Imprenditore artigiano

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi che disciplinano le singole attività artigiane.

3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

5. Non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento nel territorio regionale dei prestatori degli Stati membri della Comunità Europea e alla libera circolazione dei servizi nel rispetto della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento Europeo relativa ai servizi nel mercato interno.

 

     Art. 11. Impresa artigiana

1. È artigiana l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.

2. È artigiana l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, presenti comunicazione alla Camera di commercio, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo.

4. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all’art. 12 e con gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 10 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 10 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

5. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali all’esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi commessi, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività commerciali.

6. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso un immobile idoneo allo scopo o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

7. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.

8. La competente struttura della Giunta Regionale individua le attività che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.

 

     Art. 12. Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

1) un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, sono individuati dalla Giunta Regionale;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 non sono computati:

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modifiche, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche;

c) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

c) i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno, i limiti dimensionali di cui al presente articolo, mantengono l’iscrizione all’albo.

5. Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un’impresa come artigiana, non vengono cumulati gli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con gli eventuali sostituti.

 

     Art. 13. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nell’albo delle imprese artigiane con la denominazione di consorzio artigiano o società consortile artigiana [7].

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nell’albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui al comma 1, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti [8].

3. I confidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono iscritti nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione [9].

 

TITOLO IV

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE [10]

 

     Art. 14. Iscrizione delle imprese artigiane

1. E’ istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l’albo provinciale delle imprese artigiane [11].

2. Sono iscritte nell’albo delle imprese artigiane presso la Camera di commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché i consorzi, le società consortili ed i confidi di cui all’art. 13 della presente legge con le denominazioni ivi previste [12].

3. [Le imprese già iscritte all’albo delle imprese artigiane sono iscritte d’ufficio nel registro delle imprese con la denominazione di “impresa artigiana”, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Analoga procedura viene seguita per i consorzi, le società consortili ed i confidi] [13].

4. In caso di invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, a richiesta, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 11, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato [14].

5. Le stesse previsioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui all’imprenditore artigiano venga affiancato l’amministratore di sostegno di cui all’art. 404 del c.c.

 

     Art. 15. Natura costitutiva delle iscrizioni

1. L’iscrizione delle imprese artigiane nell’albo delle imprese artigiane ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi [15].

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non sia iscritta nell’albo delle imprese artigiane [16].

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese iscritte nell’albo delle imprese artigiane [17].

4. L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra, comporta, l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

 

     Art. 16. Procedimento di iscrizione

1. Il legale rappresentante dell’impresa presenta la comunicazione unica di cui al modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnicoprofessionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla Camera di commercio.

2. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l’iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa, sussistendo tutti i presupposti di legge.

3. L’iscrizione è trasmessa dalla Camera di Commercio alle competenti sedi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), ai fini previdenziali ed assistenziali.

4. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione, avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni. Gli interessati sono informati dell’avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.

5. La comunicazione di iscrizione è corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell’atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino:

a) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti dell’impresa;

b) la data di inizio, la natura, il tipo di lavorazione – completamente automatizzata o meno – e la sede dell’attività esercitata;

c) il numero dei dipendenti;

d) il numero dei familiari del titolare occupati nell’impresa;

e) il numero dei lavoratori a domicilio;

f) il possesso da parte dell’impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di igiene e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività artigiana;

g) la partecipazione professionale e manuale dell’imprenditore o, nel caso di società, del numero dei soci partecipanti.

6. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti tecnico professionali, previsti dalle relative leggi di riferimento, per l’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

7. [La comunicazione può essere presentata anche per via telematica o su supporto informatico] [18].

8. Alle comunicazioni presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese artigiane, debbono essere allegati una copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto ed un elenco dei soci, da aggiornarsi annualmente.

 

     Art. 17. Attività istruttoria dei Comuni

1. Nel caso in cui le Camere di commercio dispongono controlli ed accertamenti avvalendosi dell’attività istruttoria dei Comuni, ai sensi dell’art. 16, comma 4, i Comuni trasmettono le risultanze dell’istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 18. Iscrizione d’ufficio

1. La Camera di commercio procede all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l’iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta comunicazione [19].

2. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, le associazioni di categoria artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, sono tenuti a segnalare, alla competente Camera di commercio, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dalla presente legge nei confronti di imprese che non risultano iscritte nell’albo delle imprese artigiane, sia nel caso che quelle già iscritte abbiano perduto i requisiti essenziali predetti [20].

3. La Camera di commercio, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e di istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. La decisione è assunta entro 60 giorni dalla data nella quale è pervenuta la segnalazione. Gli interessati sono informati dell’avvio del procedimento per l’iscrizione o la cancellazione d’ufficio, entro 15 giorni dall’avvio dello stesso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di commercio, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere personalmente di essere sentiti.

4. Il provvedimento di iscrizione nell’albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge [21].

5. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla competente sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’ente e all’autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all’avvio della procedura di iscrizione o di cancellazione d’ufficio.

 

     Art. 19. Modificazioni e cancellazioni

1. I titolari di imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nell’albo delle imprese artigiane, sono tenuti a comunicare alla competente Camera di commercio, anche per via telematica o su supporto informatico, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall’iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana della impresa, del consorzio o della società consortile. La comunicazione deve pervenire alla Camera entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento oggetto della stessa [22].

2. Le domande di cancellazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti artigiani.

3. La Camera di commercio ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d’ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese artigiane iscritte nell’albo delle imprese artigiane [23].

4. Prima di decidere sulla cancellazione, la Camera deve informare l’interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte. La cancellazione ha effetto dalla data di cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione, ovvero dalla data del relativo provvedimento negli altri casi.

 

     Art. 20. Ricorsi

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente struttura della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all’art. 18, comma 2 [24].

2. Il ricorso alla competente struttura della Giunta Regionale, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

3. I ricorsi in via amministrativa alla Regione sono regolati, ove compatibili, dalle disposizioni di cui al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)

4. Le decisioni della Regione Abruzzo, adita in sede di ricorso, sono assunte tramite determinazione del competente dirigente e sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisone stessa, avanti al Tribunale competente per territorio.

5. La Camera di Commercio ha l’obbligo di dare esecuzione alla decisione della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

 

     Art. 21. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani ed il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all’opera svolta dal sanzionando per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.

3. L’ammontare delle sanzioni è così determinato:

a) per l’omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;

b) per l’omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall’iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell’impresa e di cessazione dell’attività da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;

c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all’autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;

d) per l’uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nell’albo delle imprese artigiane, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all’artigianato: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 [25].

4. In caso di ritardo nella presentazione delle comunicazioni, si applica una riduzione del 50% della sanzione.

5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all’artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti nell’albo delle imprese artigiane sono segnalate, da parte della Camera di Commercio, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni all’autorità giudiziaria, per l’accertamento degli eventuali reati e l’irrogazione delle relative sanzioni penali [26].

6. Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell’IVA, delle Imposte dirette, dell’Ispettorato del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

7. Qualora l’infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all’Amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 22. Applicazione e riscossione delle sanzioni

1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l’accertamento, la contestazione e notificazione della violazione, l’applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 21, ivi compresa la emanazione della ordinanza - ingiunzione, sono delegate ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.

2. I Comuni vi provvedono con l’osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all’anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Camera di commercio un’elencazione delle infrazioni relative, con l’indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l’esposizione delle spese sostenute per l’esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine i Comuni versano gli importi delle sanzioni riscosse, al netto delle spese sostenute per la riscossione, alla tesoreria camerale della Camera di commercio competente per territorio.

 

PARTE SECONDA

INTERVENTI PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE NELL’ARTIGIANATO, PER LA TRASMISSIONE E LA CREAZIONE

D’IMPRESA ED INTERVENTI DIRETTI, INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL’ARTIGIANATO

ABRUZZESE.

 

TITOLO I

INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E CORSI DI FORMAZIONE

NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO - BOTTEGA SCUOLA

 

     Art. 23. Contributi regionali

1. Allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani, la Giunta Regionale concede contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori.

2. Ai fini della presente legge, sono riconosciuti giovani lavoratori quelli che, alla data dell'assunzione, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età.

3. La Giunta Regionale, con proprio atto, detta i criteri per la ripartizione delle risorse.

4. La Giunta Regionale emana, altresì, direttive per l’esercizio delle funzioni delegate e detta criteri e modalità per quanto attiene:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) concessione ed erogazione dei contributi;

c) casi di revoca e decurtazione dei contributi.

5. Le Amministrazioni Provinciali, tenuto conto delle somme stanziate, predispongono ed attuano i programmi di intervento e individuano i progetti per le iniziative ammesse a contributo.

 

     Art. 24. Corsi di formazione

1. Nell’ambito della sua attività a sostegno della formazione nell’artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane.

2. La Giunta Regionale, con proprio atto, d’intesa con la competente Commissione consiliare, detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla formazione professionale nel settore artigianato.

3. La Giunta Regionale detta altresì criteri e modalità per quanto attiene:

a) termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani;

b) definizione dei piani provinciali;

c) ammontare del presalario e assicurazione degli allievi;

d) assegnazione degli allievi alle botteghe scuola;

e) casi di rinuncia, sostituzione e contenziosi;

f) gestione e vigilanza da parte dell’Amministrazione Provinciale;

g) completamento percorsi formativi.

4. I corsi sono tenuti dai titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per ambiti provinciali, dalla Giunta Regionale, su indicazione dell’Osservatorio Regionale per l’Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali.

 

     Art. 25. Botteghe scuola

1. I corsi di formazione hanno durata triennale.

2. La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l’apprendimento dell’arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega scuola.

3. Per l’intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario.

 

     Art. 26. Attribuzione della qualifica lavorativa

1. Al termine del triennio di formazione è attribuito a ciascun allievo l’attestato di qualifica valido ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale).

2. I titoli ottenuti antecedentemente sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/1978.

 

     Art. 27. Rendicontazione e relazione

1. Le Amministrazioni Provinciali trasmettono, entro il 30 aprile di ogni anno ed alla fine di ogni triennio di formazione, relazione illustrativa e rendiconto delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni attribuite.

 

TITOLO II

AIUTI ALLA TRASMISSIONE D’IMPRESA E ALLA “CREAZIONE DI IMPRESA” O “

START-UP” ED INTERVENTI DIRETTI

 

     Art. 28. Successione nell’impresa

1. La Giunta Regionale promuove iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un’impresa artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali.

2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell’Ente, nell’esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell’artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.

3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

 

     Art. 29. Interventi per favorire la creazione d’impresa

1. La Giunta Regionale promuove iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d’impresa, altrimenti denominata “start – up”, al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell’Ente, nell’esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell’artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.

3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

 

     Art. 30. Interventi per il trasferimento e l’avvio dell’esercizio di impresa

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane, tramite il trasferimento di proprietà di un’impresa da un titolare ad un altro, e la nascita di nuove imprese artigiane.

2. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

 

     Art. 31. Criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) individuazione dei concetti di “cedente” e “successore”;

c) contenuti dei progetti;

d) concessione ed erogazione dei contributi;

e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f) rendicontazione di spesa;

g) monitoraggio.

2. La Giunta Regionale, con proprio atto, ove necessario, stabilisce annualmente l’entità delle somme da destinare a ciascuna delle tipologie di intervento.

 

     Art. 32. Interventi diretti della Giunta Regionale

1. La Giunta Regionale è autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per la nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili.

2. La Giunta Regionale è altresì autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per l’avvio e il consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare favorendo le donne in fuoriuscita dal processo produttivo.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono comprendere l’acquisto, la locazione finanziaria, la ristrutturazione di locali, l’acquisto e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione.

4. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 33. Delega dell’attività di istruttoria e di erogazione dei contributi.

1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria e di erogazione dei contributi di cui al presente Titolo può essere stipulata una convenzione con società o enti strumentali regionali.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, tra l’altro, i reciproci diritti ed obblighi, nonché le modalità di verifica da parte della Giunta Regionale circa l’utilizzo delle risorse.

 

TITOLO III

INIZIATIVE PER FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI

SERVIZI DELL’ARTIGIANATO

 

     Art. 34. Iniziative promozionali

1. La Giunta Regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri Enti Pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o delle associazioni di categoria artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei consumatori.

2. Possono essere, altresì, concessi contributi per concorso alle spese sostenute da Enti Pubblici, da enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o dalle associazioni di categoria artigiane, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, per un importo non superiore al 60% delle spese sostenute.

3. Nessun contributo può essere corrisposto, per manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi artigiani, quando alle stesse partecipino imprese non artigiane in numero superiore ad un terzo.

4. La Giunta Regionale, con proprio atto, determina criteri direttivi e modalità per la promozione ed organizzazione di iniziative dirette ai sensi del comma 1.

5. La concessione dei contributi ad Enti ed associazioni di categoria artigiane ha luogo nel rispetto dei criteri e delle procedure che sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto.

6. Fino all’adozione degli atti di cui ai commi 4 e 5, si fa riferimento ai criteri e alle modalità già stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale, in quanto applicabili.

7. Fino a quando non è data attuazione alle previsioni dell’art. 6, comma 2, lett. a) le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Regione.

 

     Art. 35. Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato

1. La Giunta Regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili costituiti ai sensi della presente legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese, anche oltre l’ambito regionale, fino ad un ammontare massimo di € 60.000,00.

2. I progetti di cui sopra possono avere come oggetto una o più delle seguenti attività:

a) la consulenza e l’assistenza finalizzata alla commercializzazione;

b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informatico, destinati a favorire la conoscenza dell’artigianato abruzzese;

c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l’indirizzo delle produzioni;

d) l’effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l’individuazione di mercati e di clienti;

e) la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;

f) la promozione di centri permanenti polifunzionali, rivolti alla tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico, e tradizionale.

3. Ai consorzi ed alle società consortili sopra indicati possono essere concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti inerenti le attività sopra descritte fino all’ammontare massimo stabilito nel comma 1.

4. Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per la concessione dei contributi sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto.

 

PARTE TERZA

INTERVENTI ECONOMICI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

ARTIGIANE E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE

 

TITOLO I [27]

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONFIDI

 

     Art. 36. Attività di garanzia collettiva dei fidi [28]

1. La Giunta Regionale promuove l’accesso al credito delle imprese artigiane, prevedendo interventi a sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

2. Possono usufruire dei benefici della presente legge, in presenza dei requisiti di cui all’ articolo 38, i confidi così come individuati dall’art. 13 D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326, e cioè consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi, e cioè la prestazione di garanzie in favore delle imprese consorziate o socie, attraverso l’utilizzazione delle risorse provenienti in tutto o in parte dalle stesse, volte a favorire l’erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

3. Per finanziamenti assistiti da contributi regionali in conto interessi si intendono i prestiti di esercizio, o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, e i prestiti anche per spese di investimento fino a 84 mesi in favore delle imprese artigiane operanti nel territorio regionale.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 3 le operazioni a breve termine comunque denominate sotto forma di scoperto di c/c, di anticipo, di factoring o s.b.f.

 

     Art. 37. Interventi a sostegno dei confidi [29]

1. La Giunta Regionale promuove l’accesso al credito delle imprese artigiane, favorendo il consolidamento e le fusioni dei confidi, attraverso interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi intesi a concorrere:

a) al consolidamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo da distribuirsi proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confidi, ivi compreso quello risultante da fusione, con le medesime modalità e con lo stesso coefficiente di calcolo;

b) alle spese sostenute dai confidi connesse alle operazioni di attuazione del progetto di fusione nel limite di € 10.000,00 in favore del confidi risultante dalla fusione;

c) al pagamento in conto interessi passivi, attraverso contributi forfettari annuali commisurati all’importo complessivo delle operazioni di credito bancario o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestiti per spese di investimento, erogati nell’anno precedente, garantiti dai confidi;

d) alla integrazione dei fondi rischi, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all’ammontare delle operazioni di credito o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, erogati nell’anno precedente, garantiti dai confidi;

2. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono commisurati rispettivamente, per la lett. a), al patrimonio sociale dei confidi, per la lett. b) al numero delle imprese artigiane socie dei confidi partecipanti alla fusione, per le lettere c) e d) agli ammontari delle operazioni di credito effettuate con la garanzia del confidi in favore delle imprese artigiane.

3. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) ammontare dei prestiti e durata;

c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi, ivi compresa la determinazione degli indici per la ripartizione dei contributi in conto interessi;

d) casi di revoca e decurtazione dei contributi;

e) vigilanza.

 

     Art. 38. Requisiti per fruire dei contributi [30]

1. Sono ammessi a fruire dei benefici previsti nel presente titolo, i confidi di cui all’art. 13 D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326, costituiti ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 della presente legge, ed alle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. I confidi possono avere operatività territoriale regionale.

3. L’accesso ai contributi è consentito a condizione che i confidi:

a) siano operanti alla data del 31/12/2005 o siano risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla predetta data [31];

b) il numero delle imprese socie o consorziate, al momento della richiesta di contributo, non sia inferiore a 250;

c) siano iscritti nell’albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede [32].

 

     Art. 39. Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate [33]

1. Le richieste delle imprese artigiane associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzia da parte dei confidi, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.

2. Per quanto riguarda le operazioni di credito ammesse a garanzia l’organo di amministrazione del confidi deve accertare:

a) il regolare svolgimento dell'attività da parte dell'impresa artigiana beneficiaria della garanzia;

b) la validità della richiesta della prestazione di garanzia da parte dell’impresa artigiana.

3. L’impresa artigiana può usufruire del finanziamento agevolato con l’abbattimento del tasso di interesse attraverso un solo confidi, presentando a tal fine apposita dichiarazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

     Art. 40. Tasso d'interesse [34]

1. Il tasso di interesse complessivo, da applicare ai prestiti erogati con la prestazione di garanzia del confidi, è rapportato alle condizioni migliori di mercato, e comunque non superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione).

 

     Art. 41. Vigilanza [35]

1. La Giunta Regionale dispone ispezioni contabili e amministrative, nei confronti dei confidi, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione.

2. Tali ispezioni sono eseguite da revisori contabili iscritti al registro dei revisori contabili ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Le spese e gli oneri per le ispezioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

4. Al confidi per il quale siano state segnalate ed accertate irregolarità è sospesa la concessione dei contributi sino alla regolarizzazione.

5. La irregolarità accertata è segnalata al Ministero competente.

 

     Art. 42. Consorzio regionale di secondo grado [36]

1. La Regione Abruzzo al fine di favorire lo sviluppo e il consolidamento dell’artigianato e dell’associazionismo artigiano di garanzia, individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario, costituito ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326, a cui possono aderire i confidi della Regione Abruzzo.

2. La Giunta Regionale può avvalersi del Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario quale strumento funzionale e di supporto dell’attività amministrativa connessa all’incentivazione dell’artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l’ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

 

TITOLO II

INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE E PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

ARTIGIANE E DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 43. Strumenti di intervento

1. La Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l’espansione dei livelli occupazionali e l’ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici adottati, agevola l’accesso al credito alle imprese artigiane.

2. A questo fine, gli strumenti di intervento della Regione comprendono:

a) contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie ai sensi della Legge n. 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), integrati da un bonus una tantum per l’assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo perduto per operazioni della specie garantite da un confidi;

b) contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai confidi;

c) contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing, per le quali non siano stati richiesti o ottenuti i contributi di cui alla lett. a).

3. I contributi di cui al comma 2 lettera a) sono disposti a favore dell’Artigiancassa SpA secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa SpA.

4. I contributi di cui al comma 2 lett. a), nel caso di cessazione dell’operatività delle convenzioni in essere tra Regione Abruzzo e Artigianacassa S.p.A., sono disposti in favore del soggetto gestore scelto tramite bando di gara pubblico [37].

5. I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine, garantiti dai confidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature anche usate, sono concessi nella misura forfettaria del 7% dell’importo delle operazioni stesse, nella misura massima di € 15.000,00.

6. I contributi in conto canoni di locazione finanziaria, finalizzati ad agevolare l’acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonee all’aggiornamento tecnologico e al potenziamento delle attività delle imprese artigiane, sono concessi, forfetariamente e in un’unica soluzione, nella misura del 12% del valore originario dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati al momento della firma del contratto, o, comunque, del primo canone corrisposto, nella misura massima di € 10.000,00.

 

     Art. 44. Criteri e modalità per la concessione dei contributi

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziarie di cui all’art. 43, comma 2, lett. a);

c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

d) tipologie di spese ammissibili;

e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f) obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. a).

 

     Art. 45. Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa.

1. Il Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, per la durata prevista dall’art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).

2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:

a) Presidente, designato nella persona dell’Assessore con delega all’artigianato;

b) quattro componenti nominati su indicazione delle Associazioni di categoria artigiane.

3. Nessuna indennità o gettone di presenza viene corrisposta ai componenti il Comitato.

 

TITOLO III

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PROMOSSE E REALIZZATE

DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANE

 

     Art. 46. Contributi alle Associazioni di categoria artigiane

1. La Giunta Regionale riconosce e concede annualmente alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti delegati alla riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti terzi equivalenti.

2. I contributi sono liquidati secondo criteri e modalità determinati, con proprio atto, dalla Giunta Regionale.

 

PARTE QUARTA

INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI COMUNI E COMUNITA’ MONTANE ED ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ALTRE INFRASTRUTTURE NELLE AREE ARTIGIANALI E ARTIGIANALI/ INDUSTRIALI AL FINE DI FAVORIRE GLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI.

 

TITOLO I

CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE ARTIGIANALI E

ARTIGIANALI/INDUSTRIALI

 

     Art. 47. Interventi a servizio delle aree artigianali e artigianali/ industriali

1. La Giunta regionale, nel quadro delle politiche economiche di riequilibrio e razionalizzazione dell'uso del territorio, concede contributi in conto capitale quale cofinanziamento per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree attrezzate, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 48. Tali contributi sono conferiti ai Comuni e alle Comunità Montane, ai Distretti Industriali, alle Filiere, ai Clusters ed ai Consorzi di imprese artigiane.

2. La Giunta Regionale può individuare altri beneficiari dei contributi del presente articolo in soggetti o enti di cui a specifiche normative o provvedimenti di settore.

3. Le aree oggetto dell’intervento sono acquisite con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di espropri.

4. Le aree artigianali o industriali debbono essere già parzialmente urbanizzate e fruite al momento della richiesta di contributo da parte degli Enti aventi diritto.

5. Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167) e successive modificazioni e integrazioni.

6. E’ consentita la realizzazione di opere a servizio degli insediamenti produttivi artigianali all’esterno dell’area o della zona artigianale, purché le opere stesse siano destinate ad uso esclusivo o prevalente degli investimenti produttivi medesimi.

 

     Art. 48. Opere ammesse ai contributi

1. I soggetti di cui all’art. 47 comma 1 possono chiedere contributi anche per le spese relative alle seguenti iniziative:

a) completamento della costruzione e ristrutturazione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione ad imprese artigiane singole o associate a condizione che il capannone sia già esistente e si tratti di intervento definitivo atto a rendere il capannone stesso fruibile.

L'erogazione dei contributi per la ristrutturazione di tali immobili è subordinata alla condizione che la ristrutturazione riguardi capannoni di proprietà dei soggetti previsti all’art. 47, comma 1;

b) costruzione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione esclusivamente ad imprese artigiane singole o associate;

c) completamento delle opere di elettrificazione e metanizzazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali e artigianali/industriali;

d) realizzazione, completamento, adeguamento e ampliamento di depuratori a servizio dell'area artigianale e artigianale/industriale;

e) realizzazione di reti telematiche - fibre ottiche, banda larga, e altre - finalizzate alla informatizzazione ed adeguamento tecnologico delle aziende insediate o da insediare;

f) eventuali ulteriori tipologie di spese annualmente definite con proprio atto dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 49. Criteri e modalità per la concessione dei contributi

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;

c) approvazione dei progetti finanziabili e termini di presentazione dei progetti esecutivi;

d) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

e) condizioni per l’eventuale proroga dei termini;

f) casi di revoca e decurtazione dei contributi;

g) utilizzazione di eventuali economie finali;

h) controlli sull’attuazione delle iniziative ammesse a contributo;

i) restituzione dei contributi.

2. La Giunta Regionale può stabilire altresì l’ambito o gli ambiti territoriali sui quali indirizzare i finanziamenti.

 

PARTE QUINTA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E

TRADIZIONALE E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA

OSSERVATORIO REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

 

TITOLO I

ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE

 

     Art. 50. Finalità

1. La Regione Abruzzo tutela e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione, ed ai luoghi di origine.

2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura;

b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle suddette lavorazioni;

c) la promozione dei prodotti dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura;

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell’abbigliamento su misura oggetto della presente legge.

 

     Art. 51. Consorzi di tutela

1. La Regione Abruzzo si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell’abbigliamento su misura, dei Consorzi di tutela promossi dagli Enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane, allo scopo di garantire l’origine e la qualità delle produzioni.

2. I Consorzi sono costituiti da imprese dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell’abbigliamento su misura. Ai Consorzi di tutela possono partecipare le associazioni di categoria artigiane.

3. I compiti e le attività dei Consorzi di tutela sono definiti con proprio atto dalla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale riconosce con proprio atto i Consorzi di tutela a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:

a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane operanti nelle produzioni oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo parametri definiti dalla Giunta Regionale, sentite le associazioni di categoria artigiane;

b) siano retti da statuti che consentano l’ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;

c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.

5. I Consorzi trasmettono alla competente struttura della Giunta Regionale una relazione annuale sull’attività svolta, nonché dati ed informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.

6. Nel caso del venir meno dei requisiti ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti definiti, la Giunta regionale, previa diffida da parte della competente struttura della Giunta Regionale, revoca l’atto di riconoscimento dei Consorzi.

 

     Art. 52. Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e regolamenti d’uso

1. I disciplinari delle produzioni dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell’abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati, all’origine e alle caratteristiche storico-geografiche. I disciplinari sono approvati dalla Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale istituisce, con proprio atto, il contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane “artistiche”, “tipiche”, “tradizionali”, “della panificazione tipica abruzzese”, e “dell’abbigliamento su misura”. Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione, se “artistica”, “tipica”, “tradizionale”, “della panificazione tipica abruzzese”, o “dell’abbigliamento su misura”, l’origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

3. Il regolamento d’uso del contrassegno di origine definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché la modalità di esercizio della vigilanza ed i casi di revoca. Il regolamento d’uso è approvato dalla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione del contrassegno di origine alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

5. La concessione del contrassegno è disposta con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta Regionale, soggetta a pubblicazione sul BURA.

 

     Art. 53. Maestro artigiano

1. L’attestato di maestro artigiano è attribuito con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta Regionale, su proposta dell’Osservatorio regionale per l’artigianato, al titolare di impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell’abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all’attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno cinque anni maturata in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all’insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto apprendisti artigiani alle dipendenze o allievi in formazione ai sensi degli articoli 24 e seguenti della presente legge, rispettivamente portati alla qualificazione.

3. I Consorzi di Tutela, nell’ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l’attività dei maestri artigiani.

 

TITOLO II

OSSERVATORIO REGIONALE PER L’ARTIGIANATO E CENTRI DI ASSISTENZA

TECNICA

 

     Art. 54. Osservatorio regionale per l’artigianato

1. E’ istituito presso la Direzione Sviluppo Economico della Giunta Regionale l’Osservatorio regionale per l’artigianato. L’Osservatorio di cui al presente comma rimane in carica per la durata della legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così composto:

a) l’Assessore preposto allo Sviluppo Economico o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) quattro membri effettivi e quattro supplenti designati dalle associazioni artigiane di categoria;

c) il Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato o suo delegato;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna Amministrazione Provinciale.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Sviluppo dell’artigianato.

3. Nessun compenso e nessun rimborso spese sono dovuti ai componenti dell’Osservatorio regionale per l’Artigianato.

4. L’Osservatorio regionale per l’artigianato, quale strumento funzionale e di supporto dell’attività amministrativa connessa all’incentivazione dell’artigianato, ha funzioni di indirizzo programmatico dell’artigianato sul territorio e monitora la presenza dell’insediamento di nuove attività e le loro opportunità di sviluppo.

5. L’Osservatorio regionale sull’artigianato svolge le seguenti attività di promozione e sviluppo della categoria artigiana:

a) esprimere parere, se richiesti, e formulare proposte, quale organo tecnico consultivo della Regione, in merito ad iniziative in materia di artigianato;

b) esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell’artigianato di bottega scuola;

c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai progetti presentati ai sensi degli artt. 28 e 29 , e per le iniziative di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), anche nella successiva fase di attuazione e rendicontazione;

d) promuovere le iniziative più idonee ed opportune per la costituzione, la diffusione e lo sviluppo delle forme associative, al fine di agevolare l’accesso al credito delle imprese associate;

e) promuovere e coordinare l’elaborazione di programmi promozionali, per favorire la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell’artigianato abruzzese e la conquista di nuovi segmenti di mercato.

6. Per l’attuazione degli obiettivi di cui alla Parte Quinta Titolo I, l’Osservatorio regionale per l’artigianato svolge i seguenti compiti in ordine alla proposizione di:

a) disciplinari di produzione;

b) istituzione del contrassegno di origine e qualità, forma e caratteristiche tecniche ed estetiche del medesimo e del connesso regolamento d’uso;

c) concessione e revoca del “contrassegno di origine”;

d) concessione dell’attestato di maestro artigiano;

e) iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche.

7. L’ Osservatorio regionale per l’artigianato trasmette alla Giunta Regionale una relazione annuale, nonché dati ed informazioni sull’attività svolta.

8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

     Art. 55. Centri di Assistenza Tecnica

1. La Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l’ammodernamento del tessuto produttivo.

2. L’attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni artigiane di categoria.

3. I centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d’impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per l’eventuale accreditamento.

 

PARTE SESTA

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 56. Abrogazioni

1. La L.R. 31/7/1996, n. 60 (Testo Unico delle norme che regolano la materia dell’artigianato nella Regione Abruzzo) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. La L.R. 20 novembre 1986, n. 67 (Tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico) è abrogata.

 

     Art. 57. Clausola valutativa

1. Trascorso una anno dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, l’Assemblea legislativa con le modalità all’uopo previste dallo Statuto valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) come si è modificato il panorama regionale in materia di artigianato;

b) [quali effetti abbia prodotto l’abolizione dell’albo delle imprese artigiane ai fini della semplificazione del procedimento e del risparmio della spesa pubblica] [38];

c) quali risultati abbiano sortito gli strumenti disciplinati rispettivamente nella parte seconda, terza e quarta della presente legge.

 

     Art. 58. (Misure di aiuto) [39]

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE).

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

 

     Art. 59. Norma transitoria

1. La L.R. 60/96 continua a trovare applicazione per i procedimenti già avviati, in quanto compatibili.

 

     Art. 60. Norma finanziaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono annualmente finanziati, nei limiti dello stanziamento di spesa annualmente iscritto, con legge di bilancio regionale, nell’ambito della U.P.B. 08.02.013 sul capitolo di spesa 232429, ridenominato “Interventi a favore del settore artigianato” [40].

 

     Art. 61. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[2] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[3] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[4] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[5] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[6] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[10] Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[13] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[14] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[16] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[18] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[19] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[21] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[22] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[23] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[24] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[25] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[26] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[27] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[28] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[29] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[30] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[31] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, per il solo esercizio finanziario 2010, vedi l'art. 9, comma 1, lett. f) della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[32] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[33] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[34] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[35] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[36] Il titolo I, artt. 36 - 42, è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[37] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[38] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2009, n. 31.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[40] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.