| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura | 
| Data: | 08/01/1993 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. All'art. 1 della legge 11 gennaio 1984, n. 1 la parola «gravi» è soppressa. | 
| Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 3.3.20 - L.R. 8 gennaio 1993, n. 1.
Modifica alla L.R. 11.1.1984, n. 1: Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.
(B.U. n. 2 del 20 gennaio 1993).
     1. All'art. 1 della 
2. All'art. 3 della legge medesima sono aggiunti i seguenti commi:
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».