§ 3.1.74 - L.R. 7 marzo 2000, n. 22.
Ripristino funzionale e recupero di società operanti nel settore agricolo ed agroalimentare dotate di valori immobiliari ed in sofferenza contingente per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:07/03/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 3.1.74 - L.R. 7 marzo 2000, n. 22.

Ripristino funzionale e recupero di società operanti nel settore agricolo ed agroalimentare dotate di valori immobiliari ed in sofferenza contingente per carenza di risorse finanziarie.

(B.U. n. 9 del 24 marzo 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge regionale persegue lo scopo di restituire liquidità finanziaria alle Società del comparto agricolo ed agroalimentare mediante acquisizione di beni immobiliari di dette Società e contestuale restituzione d'uso di detti immobili, mediante rapporti di concessione od altro rapporto contrattuale similare tra le parti.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. L'ARSSA, su domanda delle Società interessate ed in ottemperanza ai disposti della L.R. 29/96, art. 2, commi 2, 8, 11 e 13, ed art. 3, comma 1, valuta ed assume la tipologia d'intervento più utile e risolutiva per soddisfare la richiesta finanziaria ad essa Agenzia pervenuta.

     2. L'ARSSA, nell'assolvimento del mandato di cui al precedente comma, potrà acquisire al proprio patrimonio beni immobiliari funzionali al comparto produttivo agroalimentare della Regione Abruzzo.

     3. L'ARSSA potrà ripianare le spese d'acquisto, di cui al precedente comma, mediante programmazione di riscossione dei canoni per contratti stipulati con gli stessi venditori ed utilizzatori dei beni medesimi, oppure mediante conferimento di servizi, a titolo oneroso, attraverso la gestione degli immobili acquisiti.

     4. L'ARSSA, nel definire i rapporti contrattuali con terzi, per gli immobili acquisiti secondo disposto del precedente comma, potrà concordare con le controparti, ove utile ed opportuno, termini e facoltà di riscatto degli stessi beni.

     5. Alle Cooperative o Società in genere, costituite o promosse per disposizioni normative sulla riforma (legge Sila n. 230/50; legge stralcio n. 841/50; prima L.R. 87/78 ed ultima 29/96 tutte successivamente modificate ed integrate), è riconosciuta priorità nell'erogazione finanziaria richiesta, per quanto ritenuta ammissibile.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Per l'acquisto e la gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo precedente, l'ARSSA potrà disporre di un fondo di rotazione che verrà costituito mediante prelievo dal bilancio annuale dell'ARSSA che per il 2000 sarà pari a L. 100.000.000.

 

     Art. 4. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.