§ 98.1.6610 - D.M. 28 dicembre 1995, n. 584.
Regolamento recante la revisione della normativa attinente ai titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1995
Numero:584


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 98.1.6610 - D.M. 28 dicembre 1995, n. 584. [1]

Regolamento recante la revisione della normativa attinente ai titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo.

(G.U. 20 febbraio 1996, n. 42)

 

 

     IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     Visti gli articoli 55 e 56 e il capitolo NIX del regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

     Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

     Vista la risoluzione n. 1 della Conferenza IMO dei governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) 1974 del 9 novembre 1988, riguardante l'entrata in vigore di emendamenti per le radiocomunicazioni del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, nel seguito denominato GMDSS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1992 - supplemento ordinario - parte prima;

     Considerato che l'art. 55 del regolamento delle radiocomunicazioni prevede l'istituzione dei certificati di operatore per le stazioni di nave e per le stazioni terrene di nave che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;

     Vista la raccomandazione CEPT T/R 31-03 riguardante l'adeguamento delle prove di esame per il rilascio del certificato generale e limitato di operatore per stazioni di navi e per stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;

     Vista la necessità di adeguare i programmi di esame per il conseguimento dei certificati di operatore per stazioni di nave e per stazioni terrene di nave e quelli vigenti in ambito CEPT;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 9 novembre 1995;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell'art. 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono istituiti i sottoelencati nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS:

     a) certificato generale di operatore;

     b) certificato limitato di operatore.

 

          Art. 2.

     1. I certificati generale e limitato di operatore, di cui al precedente art. 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

     2. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato generale di operatore, di cui al precedente art. 1, i candidati debbono dimostrare di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima o seconda classe o del diploma di licenza di istituto secondario di secondo grado o di un diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato per le attività marinare.

 

          Art. 3.

     1. Fino al 1° febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato generale di operatore sostengono le prove pratiche ed orali, i cui programmi sono illustrati nell'allegato 3 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:

     a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

     b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

     c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

     d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

     e) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

     f) certificato generale di radiotelefonista per navi.

     2. Fino al 1° febbraio 1997 i candidati al conseguimento del certificato limitato di operatore sostengono le prove pratiche e orali i cui programmi sono illustrati nell'allegato 4 al presente decreto, del quale fa parte integrante, se in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche, di cui all'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:

     a) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

     b) certificato di seconda classe di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

     c) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

     d) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;

     e) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

     f) certificato generale di radiotelefonista per navi;

     g) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;

     h) certificato limitato di radiotelefonista per navi.

 

          Art. 4.

     1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati generale e limitato di operatore è quella prevista dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegati

     (Allegati omessi)


[1] Abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la decorrenza stabilita dal comma 2, art. 218, dello stesso D.Lgs. 259/2004 e dall'art. 6 del D.M. 25 settembre 2018, n. 134.