| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 organi regionali | 
| Data: | 07/05/2007 | 
| Numero: | 8 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale. | 
| Art. 2. Entrata in vigore. | 
§ 1.2.60 - L.R. 7 maggio 2007, n. 8. [1]
Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.
(B.U. 11 maggio 2007, n. 27).
Art. 1. Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale.
     1. L'incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della 
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 45 della