§ 1.2.55 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.
Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:13/12/2004
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all’art.1 della L.R. 19.03.2002, n. 1.
Art. 2.  Integrazioni all’art. 3 della L.R. 19.03.2002, n. 1.
Art. 3.  Sostituzione degli artt. 16 e 16 bis della L. 17.02.1968, n. 108.
Art. 4.  Modelli delle schede.
Art. 5.  Disposizioni transitorie.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 1.2.55 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 42. [1]

Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali.

(B.U. 17 dicembre 2004, n. 39 Bis).

 

Art. 1. Integrazioni all’art.1 della L.R. 19.03.2002, n. 1.

     1. Dopo l’art. 1 della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. Integrazioni all’art. 1 della L. 17.02.1968, n. 108.

1. Dopo il comma 4 dell’art. 1 della L. 17.02.1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

“4 bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina” [2].

     2. Dopo l’art. 1 bis della L.R. 19.03.2002, n.1 è inserito il seguente:

“Art. 1 ter. Collegamento tra liste provinciali e candidature alla Presidenza della Giunta regionale - Dichiarazione di apparentamento.

1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato Presidente della Giunta, che è capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta che è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all’attribuzione del premio di maggioranza.”

     3. Dopo l’art. 1 ter della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 1 quater. Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

3. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all’art. 9 della L. 17.02.1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente capolista e capo della coalizione.

5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell’articolo 9, comma 8, n. 2) della L. 108/68.

6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell’articolo 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all’art. 9, comma 8, n. 3) della L. 108/68; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all’articolo 9, comma 8, n. 5, della L. 108/68 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.

7. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall’art. 9, comma 2, della L. 108/68 ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell’art. 9 della L. 108/68.

8. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 10 della L. 108/68, intendendosi sostituito l’Ufficio centrale regionale all’Ufficio centrale circoscrizionale.”

     4. Dopo l’art. 1 quater della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 1 quinques. Integrazioni all’art. 2 della L. 17.02.1968, n. 108.

1. Dopo il comma 1 dell’art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

“1 bis. Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali”.

 

     Art. 2. Integrazioni all’art. 3 della L.R. 19.03.2002, n. 1.

     1. Dopo l’art. 3 della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Integrazioni al comma 8 dell’art. 9 della L. 17.02.1968, n. 108.

1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

“5.La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta;”

     2. Dopo l’art. 3 bis della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 ter. Modifiche all’art. 10 della L.17.02.1968, n. 108.

1. Il comma 1 dell’art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4 bis e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1, comma 4 bis;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all’articolo 9, comma 8, lettera d);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell’articolo 9, comma 8;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all’Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all’art. 9, comma 8, n.5).”

2. Il comma 5 dell’art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“5. I delegati di lista possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla comunicazione.”

     3. Dopo l’art. 3 ter della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 quater. Integrazione alla L.17.02.1968, n. 108.

1. Dopo l’art. 10 della L. 17.02.1968, n. 108 è inserito il seguente:

“Articolo 10 bis. Scheda elettorale.

1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L’elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate.”

     4. Dopo l’art. 3 quater della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 quinquies. Sostituzione dell’art. 11 della L. 17.02.1968, n. 108.

1. L’art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11. Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull’ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l’ordine del sorteggio, di cui all’art. 10 bis, comma 3;

b) assegna un numero a ciascuna lista all’interno della coalizione, secondo l’ordine del sorteggio di cui all’art. 10 bis, comma 2;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per il mezzo della Presidenza della Giunta, alla stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, la lista o le liste dei candidati collegate ed i relativi contrassegni, secondo l’ordine di ammissione, ed all’invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

f) trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l’ordine risultato dai sorteggi.”

     5. Dopo l’art. 3 quinquies della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 sexies. Sostituzione dell’art. 15 della L. 17.02.1968, n. 108.

1. L’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15. Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale.

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e reclami presentati in proposito e decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla Segreteria del Comune ove ha sede la sezione. Il Presidente del Tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda necessario, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame, all’Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle stesse.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo, è allegato all’esemplare del verbale di cui al comma 14.

3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) Invia alla segreteria dell’ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

4. L’Ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:

a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b;

b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero dei voti ottenuti in sede circoscrizionale; quindi procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate;

d) individua le liste provinciali ammesse all’assegnazione dei seggi in conformità alle disposizioni dell’art. 7 della L. 23.02.1995, n. 43;

e) invia estratto di verbale delle operazioni all’ Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l’estratto di verbale di cui al comma 4, lettera e):

a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

f) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

g) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

6. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del verbale sono depositati rispettivamente presso la presidenza del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la presidenza della Giunta regionale.

8. L’Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e apparentate in sede di presentazione delle liste medesime;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lett. a);

a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall’Ufficio centrale circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.

11. L’Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.

13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.”

     6. Dopo l’art. 3 sexies della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 septies. Integrazione alla L. 17.02.1968, n. 108.

1. Dopo l’art. 15 della L. 17.02.1968, n. 108 è inserito il seguente:

“Articolo 15 bis. Operazioni per l’assegnazione del premio di maggioranza.

1. L’Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all’art. 2, comma 1 bis.

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60 % dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l’Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell’art. 15:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l’assegnazione dei seggi con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall’Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell’attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l’assegnazione dei seggi con i resti.

5. L’Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15 ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all’art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell’art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell’art. 15 ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L’Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.”

     7. Dopo l’art. 3 septies della L.R. 19.03.2002, n. 1 è inserito il seguente:

“Art. 3 octies. Integrazione alla L. 17.02.1968, n. 108.

1. Dopo l’art. 15 bis della L. 17.02.1968, n. 108 è inserito il seguente:

“Articolo 15 ter. Proclamazione degli eletti.

1. Il presidente dell’Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell’Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l’Ufficio centrale regionale riserva l’ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.”

 

     Art. 3. Sostituzione degli artt. 16 e 16 bis della L. 17.02.1968, n. 108.

     1. L’art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16. Surrogazioni.

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione dei seggi fatta dall’Ufficio centrale regionale, ai sensi dell’art. 15 bis.

3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito ai sensi dell’art. 15 ter, lo stesso è attribuito al primo dei non eletti della lista o coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto.”

     2. L’art. 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 bis. Supplenze.

1. In caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis della l. n. 55/1990, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all’art. 16.”

 

     Art. 4. Modelli delle schede.

     1. Le schede sono fornite a cura della Presidenza della Giunta regionale, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all’entrata in vigore del nuovo statuto e della legge elettorale regionale, per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo si applicano le disposizioni della L.R. 19.03.2002, n. 1, di cui agli artt. 1, 2, e 3, commi 2, 6, 8 e 9, così come integrate dalla presente legge [3].

     2. Alle elezioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23.02.1995, n. 43, limitatamente agli articoli 5, 6, 7 e 8, per quanto non in contrasto con la presente legge.

     3. Al comma 2 dell’art. 5 della L. 23.02.1995, n. 43 l’espressione “ad eccezione del capolista nella lista regionale” è riferita al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

TABELLA A

Modello della parte interna della scheda di votazione per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

(Omissis)

 

TABELLA

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio regionale

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 2 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, con le eccezioni ivi previste e dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2013, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 9.

[3] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 7 gennaio 2005, n. 1.