| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 organi regionali | 
| Data: | 14/09/1999 | 
| Numero: | 78 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 4 della L.R. 17/98 è così interpretato: | 
§ 1.2.46 - L.R. 14 settembre 1999, n. 78. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 4 della L.R. 10.3.1998, n. 17 recante: Norme per l'organizzazione e l'attività dei Gruppi consiliari.
(B.U. n. 37 del 24 settembre 1999).
L'art. 4 della L.R. 17/98 è così interpretato:
"I gruppi consiliari che si trovino nell'impossibilità di procedere al completamento della dotazione organica fissata dalla Tabella A, possono avvalersi dei contributi di cui all'art. 7 della L.R. 16/85 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto disposto al punto 2 dell'art. 2 della L.R. 15/93".
[1] Abrogata dall'art. 12 della