| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 organi regionali | 
| Data: | 22/04/1997 | 
| Numero: | 40 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. Ai Capigruppo Consiliari, per il periodo dell'incarico spetta l'indennità consiliare prevista per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti. | 
| Art. 4. L'onere derivante dalla presente legge grava sul capitolo 11101 del bilancio di previsione della Regione che presenta sufficiente disponibilità, e allo stesso o corrispondente capitolo per gli [...] | 
| Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 1.2.43 - L.R. 22 aprile 1997, n. 40. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.5.1973 n. 22 e sue modificazioni ed integrazioni, alla L.R. 15.9.1981, n. 44 e alla L.R. 27.1.1997, n. 10, in ordine a: Titoli e rimborsi in favore dei Consiglieri regionali.
(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).
Ai Capigruppo Consiliari, per il periodo dell'incarico spetta l'indennità consiliare prevista per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.
L'onere derivante dalla presente legge grava sul capitolo 11101 del bilancio di previsione della Regione che presenta sufficiente disponibilità, e allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 45 della 
[2] Modifica l'art. 1, comma 4, della 
[3] Modifica l'art. 2, comma 2, della