| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 organi regionali | 
| Data: | 03/03/1988 | 
| Numero: | 27 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il quarto comma dell'art. 1 della L.R. del 22 marzo 1985, n. 16 è così modificato | 
| Art. 2. Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 1 della Legge regionale 22 marzo 1985, n. 16 a partire dall'entrata in vigore della Legge regionale 12 settembre 1978, n. 63, è riconosciuto [...] | 
| Art. 3. (Norma finanziaria). | 
§ 1.2.18 - L.R. 3 marzo 1988, n. 27.
Integrazione alla L.R. 22 marzo 1985, n. 16, recante norme per l'inquadramento del personale assunto nei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 12 settembre 1978, n. 63.
(B.U. n. 8 del 30 marzo 1988).
     Il quarto comma dell'art. 1 della 
(Omissis).
     Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 1 della 
Tale riconoscimento è effettuato con gli stessi criteri adottati per il personale regionale di ruolo in attuazione delle Leggi regionali n. 60/79, 15/81 e 35/84.
Art. 3. (Norma finanziaria).
(Omissis).