§ 98.1.2596 - D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/09/2000
Numero:289


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'albo
Art. 2.  Soggetti iscrivibili
Art. 3.  Requisiti per l'iscrizione
Art. 4.  Criteri di iscrizione
Art. 5.  Obblighi dei richiedenti l'iscrizione
Art. 6.  Requisiti finanziari
Art. 7.  Requisiti di onorabilità
Art. 8.  Requisiti tecnici
Art. 9.  Cause di incompatibilità
Art. 10.  Requisiti dei legali rappresentanti
Art. 11.  Cancellazione dall'albo
Art. 12.  Sospensione dell'iscrizione nell'albo
Art. 13.  Decadenza
Art. 14.  Effetti della decadenza
Art. 15.  Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza
Art. 16.  Poteri istruttori e vigilanza
Art. 17.  Domanda per l'iscrizione nell'albo
Art. 18.  Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale
Art. 19.  Attestazione dell'iscrizione nell'albo
Art. 20.  Disciplina transitoria


§ 98.1.2596 - D.M. 11 settembre 2000, n. 289. [1]

Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(G.U. 18 ottobre 2000, n. 244)

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto il comma 1, dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

     Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città, sono definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

     Sentita la Conferenza Stato-città, con parere del 5 agosto 1999;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 240/99 del 19 ottobre 1999;

     Considerato, in ordine alle osservazioni di cui al citato parere del Consiglio di Stato, che non si è ritenuto necessario apportare modifiche all'articolo 5 del presente regolamento in quanto il regime della pubblicità delle società quotate in borse valori dell'Unione europea è di per sé sufficiente per l'effettuazione dei necessari controlli circa l'identità delle persone fisiche cui direttamente o indirettamente fanno capo quote o azioni dei soggetti da iscrivere nell'albo e che inoltre il regime della preclusione all'esercizio della commercializzazione della pubblicità opera in via generale per tutti i soggetti iscrivibili;

     Considerato, altresì, con riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ampliato ad un massimo di 100.000 abitanti in totale il complesso dei comuni gestibili dai soggetti della prima categoria mentre non si è ritenuto di modificare l'entità del capitale sociale, ciò in quanto la misura minima del capitale sociale costituisce una garanzia di affidabilità, che, esercitando il massimo prudente apprezzamento possibile, si ritiene irrinunciabile tenuto conto della delicatezza dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni;

     Considerato, inoltre, sempre in riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ritenuto di prevedere la possibilità di variare i requisiti finanziari come richiesto dalla Conferenza Stato-città, variazione che, tenuto presente l'ordinario incremento del costo della vita, non potrà che essere in aumento;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1753/UCL del 1° febbraio 2000;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Istituzione dell'albo

     1. Presso il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, è istituito l'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominato "albo".

 

          Art. 2. Soggetti iscrivibili

     1. Nell'albo possono essere iscritti:

     a) i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

     b) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività;

     c) le società miste costituite a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 1996, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), del presente comma, per la gestione presso altri comuni.

     2. Le società miste costituite a norma dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attività in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione è in ogni caso necessaria qualora dette società intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni.

     3. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti ad informare tempestivamente la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, della costituzione della società mista, trasmettendo atto costitutivo e statuto, nonché dell'eventuale affidamento dei servizi.

     4. Lo statuto delle società, di cui al comma 1, lettere a), b), c), e comma 2, deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze.

 

          Art. 3. Requisiti per l'iscrizione

     1. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento da parte della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei confronti dei legali rappresentanti e dei soci delle società dei prescritti requisiti di onorabilità, di professionalità e dell'assenza di cause di incompatibilità; nonché, nei confronti delle società, dell'idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

     2. Non è iscrivibile, in ogni caso, la società precedentemente cancellata dall'albo o dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

     3. La sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'albo viene verificata annualmente.

 

          Art. 4. Criteri di iscrizione

     1. Le società richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee a seguito del provvedimento della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni secondo la suddivisione di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, con attribuzione a ciascuna di un numero di iscrizione progressivo.

     2. L'iscrizione nell'albo dei concessionari di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999 è disposta senza necessità di ulteriori adempimenti, previa istanza degli interessati, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Restano fermi nei tempi e nei modi le attribuzioni del Ministero delle finanze nei confronti di detti concessionari stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1999.

 

          Art. 5. Obblighi dei richiedenti l'iscrizione

     1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le società sono tenute a dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'identità dei titolari di quote od azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.

     2. I soci delle società sono tenuti a dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la misura del possesso di quote od azioni di altri soggetti iscritti nell'albo o che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità e di non esercitare nei confronti di questi, direttamente o indirettamente, influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e di non svolgere come imprenditori individuali attività di commercializzazione della pubblicità.

 

          Art. 6. Requisiti finanziari

     1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

     a) 1 miliardo di lire, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

     b) 3 miliardi di lire, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

     2. L'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo può essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

          Art. 7. Requisiti di onorabilità

     1. Non possono essere amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

     a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione;

     b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

     c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

     1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

     2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

     4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

     d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) per tempi non inferiori a quanto ivi previsto, con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

 

          Art. 8. Requisiti tecnici

     1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le società interessate sono tenute a dimostrare i seguenti requisiti tecnici:

     a) il possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonché la presenza delle necessarie figure professionali;

     b) la disponibilità di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche, anche al fine di consentire i necessari interscambi di dati con gli enti locali interessati e con il sistema dell'anagrafe tributaria, sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

     c) il rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e di previdenza, nonché dei contratti collettivi di lavoro degli addetti.

 

          Art. 9. Cause di incompatibilità

     1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

     a) i membri del Parlamento e del Governo;

     b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

     c) i pubblici impiegati;

     d) i ministri dei culti;

     e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d).

 

          Art. 10. Requisiti dei legali rappresentanti

     1. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle società iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità e onorabilità:

     a) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

     b) essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale;

     c) non aver superato il settantesimo anno di età.

 

          Art. 11. Cancellazione dall'albo

     1. La cancellazione dall'albo può essere richiesta dalla società iscritta in qualsiasi momento.

     2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivi:

     a) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5 del presente regolamento ovvero aver effettuato, anche successivamente all'iscrizione, attività di commercializzazione della pubblicità come imprenditore individuale od aver esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti iscritti nell'albo o che effettuano attività di commercializzazione della pubblicità influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

     b) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;

     c) per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente regolamento;

     d) per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze;

     e) per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi;

     f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità;

     g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta.

     3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.

 

          Art. 12. Sospensione dell'iscrizione nell'albo

     1. Si procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo per i seguenti motivi:

     a) per non aver pagato la prescritta tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 22, della tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

     b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta;

     c) per aver compiuto irregolarità nella conduzione del servizio che non comportino la cancellazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarità perdurano;

     d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall'articolo 7, lettera c), numeri 1, 2 e 3 del presente regolamento.

     2. La sospensione può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

     3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.

 

          Art. 13. Decadenza

     1. Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:

     a) per la cancellazione dall'albo;

     b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

     c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;

     d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

     e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

     2. La decadenza può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

 

          Art. 14. Effetti della decadenza

     1. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

     2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il sindaco od il presidente della provincia diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

 

          Art. 15. Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza

     1. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, previa contestazione degli addebiti.

     2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.

 

          Art. 16. Poteri istruttori e vigilanza

     1. Al fine di consentire alla commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nell'albo nonché l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione centrale per la fiscalità locale effettua d'ufficio le attività istruttorie ritenute necessarie per verificare il possesso ed il permanere della idoneità tecnica e finanziaria delle società, dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale sociale e l'assenza delle cause di incompatibilità necessari per la gestione delle attività previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la suddetta Direzione centrale si avvale dei competenti uffici, nonché, per il tramite delle direzioni regionali delle entrate, delle informazioni assunte in merito dalla Guardia di finanza, anche mediante accessi, verifiche ed ispezioni, presso le sedi degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.

 

          Art. 17. Domanda per l'iscrizione nell'albo

     1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalità locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità.

     2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.

     3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in centottanta giorni [2].

 

          Art. 18. Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale

     1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, gli iscritti nell'albo sono tenuti a far pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalità locale, specifica dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

     2. Gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano alla Direzione centrale per la fiscalità locale il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

          Art. 19. Attestazione dell'iscrizione nell'albo

     1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, l'attestazione dell'iscrizione nell'albo, rilasciata dalla Direzione centrale per la fiscalità locale, può essere sostituita, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, da apposita autocertificazione. In tal caso l'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo.

 

          Art. 20. Disciplina transitoria

     1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero di attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti, per proseguirne la gestione devono ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30 settembre 2001; decorso inutilmente detto termine i contratti stessi sono risolti di diritto.

     2. Le condizioni dei contratti di cui al comma 1, ove ne sia possibile la prosecuzione, devono essere aggiornate secondo le disposizioni del regolamento previsto dal comma 7 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

     3. Nello stesso termine di cui al comma 1, i contratti legittimamente sottoscritti, possono essere, anche in deroga alle condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze.


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.M. 13 aprile 2022, n. 101.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109.