§ 98.1.2279 - D.M. 22 maggio 2000, n. 180.
Modificazioni al regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento


Settore:Normativa nazionale
Data:22/05/2000
Numero:180


Sommario
Art. 1.      L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è soppresso
Art. 2.      Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è sostituito dal seguente: [...]


§ 98.1.2279 - D.M. 22 maggio 2000, n. 180.

Modificazioni al regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento

(G.U. 3 luglio 2000, n. 153)

 

 

     IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria;

     Visto in particolare l'articolo 37, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d'investimento con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

     Considerata la difficoltà di reperire sul mercato una garanzia nei termini previsti dall'articolo 17, comma 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;

     Ritenuta l'opportunità di non differenziare il regime dei fondi immobiliari ad apporto rispetto ai fondi immobiliari ordinari, ove non strettamente necessario;

     Ritenuta l'opportunità di consentire l'avvicendamento di soggetti diversi nell'incarico di valutazione dei fondi con apporto;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 17 aprile 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 11 maggio 2000;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è sostituito dal seguente: "L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.