§ 98.1.2115 - D.M. 9 marzo 2000, n. 89.
Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/03/2000
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Composizione della commissione
Art. 2.  Funzionamento della commissione
Art. 3.  Durata in carica dei componenti
Art. 4.  Competenze della commissione


§ 98.1.2115 - D.M. 9 marzo 2000, n. 89. [1]

Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(G.U. 13 aprile 2000, n. 87)

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

     Visto il comma 2 del suddetto articolo 53 che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI;

     Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza Stato-città, siano emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della suddetta commissione;

     Sentita la conferenza Stato-città con parere del 5 agosto 1999;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi n. 226/99 del 12 ottobre 1999;

     Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1752/UCL del 1° febbraio 2000;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Composizione della commissione

     1. La commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni prevista dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (di seguito: "commissione") è nominata con decreto del Ministero delle finanze ed è composta:

     a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente;

     b) da due dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione finanziaria;

     c) da due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;

     d) da due rappresentanti delle province designati dall'Unione province italiane;

     e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, designati dalle rispettive associazioni di categoria, di cui uno in rappresentanza dei concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale con profilo professionale non inferiore all'ottavo, che può essere sostituito da impiegato con pari qualifica.

 

          Art. 2. Funzionamento della commissione

     1. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; a parità di voti prevale quello del presidente.

     2. Il funzionamento della commissione è disciplinato con norme deliberate dalla commissione stessa.

     3. I provvedimenti relativi alle attribuzioni della commissione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

 

          Art. 3. Durata in carica dei componenti

     1. I componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico.

     2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.

 

          Art. 4. Competenze della commissione

     1. La commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità necessari, per l'iscrizione nonché l'assenza delle previste cause di incompatibilità e dispone in ordine ai necessari adempimenti istruttori.

     2. La commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonché alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione.


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.M. 13 aprile 2022, n. 101.