§ 98.1.1743 - D.M. 24 ottobre 2001, n. 420.
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/10/2001
Numero:420


Sommario
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneità organizzativa.      1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di capacità economica e finanziaria.      1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 è sostituito dal seguente
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore di beni culturali.      1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore qualificato per i beni culturali.      1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente
Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili per la qualificazione.      1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui all'articolo 5" sono sostituite [...]


§ 98.1.1743 - D.M. 24 ottobre 2001, n. 420.

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici

(G.U. 1 dicembre 2001, n. 280)

 

 

     IL MINISTRO PER I BENI

     E LE ATTIVITA' CULTURALI

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

     Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, in particolare, l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

     Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;

     Visto il proprio decreto 3 agosto 2000, n. 294, recante il regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

     Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni allo stesso decreto n. 294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in sede di prima applicazione;

     Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

     Udito il parere dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici espresso in data 13 settembre 2001;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di idoneità organizzativa.

     1. All'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) al comma 1, le parole "operatori qualificati" e "cinquanta" sono sostituite rispettivamente con le parole "collaboratori restauratori di beni culturali" e "quaranta";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.".

 

          Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di capacità economica e finanziaria.

     1. L'articolo 6 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Capacità economica e finanziaria) - 1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.".

 

          Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore di beni culturali.

     1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.

     2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

     a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;

     b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;

     c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.".

 

          Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore qualificato per i beni culturali.

     1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:

     a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

     b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

     2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".

 

          Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di lavori utili per la qualificazione.

     1. All'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, le parole "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 4".Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.