§ 98.1.1445 - D.M. 6 giugno 2001, n. 289.
Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/2001
Numero:289


Sommario
Art. 1.      1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con [...]


§ 98.1.1445 - D.M. 6 giugno 2001, n. 289.

Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta

(G.U. 17 luglio 2001, n. 164)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, che ha inserito nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis);

     Visto l'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese veterinarie sostenute, fino all'importo di L. 750.000 e limitatamente alla parte che eccede L. 250.000;

     Visto l'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che demanda ad un apposito decreto del Ministero delle finanze l'individuazione delle tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

     Considerato che gli oneri indicati nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernono spese sostenute in relazione alla sfera personale del soggetto;

     Atteso che i predetti oneri possono essere detratti se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo;

     Tenuto conto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 novembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

     Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6112 del 24 maggio 2001;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

     2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.