§ 98.1.1319 - D.M. 8 maggio 2001, n. 229.
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari


Settore:Normativa nazionale
Data:08/05/2001
Numero:229


Sommario
Art. 1.      1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze


§ 98.1.1319 - D.M. 8 maggio 2001, n. 229.

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari

(G.U. 16 giugno 2001, n. 138)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

     Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;

     Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

     Ritenuto di consentire l'uso di alcuni aromi di cui al citato repertorio, già consentiti in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti di confetteria e gomma da masticare sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

     Visto il parere espresso in data 30 agosto 2000 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza di alcuni aromi;

     Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 settembre 2000, ai sensi della direttiva 98/34/CE;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 aprile 2001;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Sostanza

Campo di impiego

Dose massima di impiego

N-etil-2-isopropil-5- metilcicloesanocarbossammide (numero CAS39711-79-0)

prodotti di confetteria

100 mg/kg

 

gomma da masticare

1200 mg/kg

Lattato di L-metile (numero CAS 59259-38-0)

prodotti di confetteria

300 mg/kg

 

gomma da masticare

1200 mg/kg

Carbonato di mentolo e etilenglicole (numero CAS 156679-39-9)

prodotti di confetteria

300 mg/kg

 

gomma da masticare

1200 mg/kg

Carbonato di mentolo e 1 e 2-propilenglicole (numero CAS 30304-82-6)

prodotti di confetteria

300 mg/kg

 

gomma da masticare

1200 mg/kg

     2. Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

     Allegato - REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA

     N-etil-2-isopropil-5-metilcicloesanocarbossammide

Colore e aspetto:

cristalli fini incolori

Punto di fusione:

87°-102°C

Non deve contenere:

 

Arsenico

più di 2 mg/kg

Cadmio

più di 1 mg/kg

Mercurio

più di 1 mg/kg

Piombo

più di 10 mg/kg

Lattato di L-metile

 

Colore e aspetto

solido cristallino incolore

Punto di fusione

42°-47°C

Punto di ebollizione

142°C (5 mm Hg)

Non deve contenere:

 

Arsenico

più di 3 mg/kg

Cadmio

più di 1 mg/kg

Mercurio

più di 1 mg/kg

Piombo

più di 10

Carbonato di mentolo e etilenglicole solido giallo pallido

 

Colore e aspetto

 

Punto di fusione

52°C

Punto di ebollizione

118°-122°C (0.1 mm Hg)

Non deve contenere:

 

Arsenico

più di 3 mg/kg

Cadmio

più di 1 mg/kg

Mercurio

più di 1 mg/kg

Piombo

più di 10 mg/kg

Carbonato di mentolo e 1 e 2-propilenglicole liquido giallo pallido

 

Colore e aspetto

 

Punto di fusione

-21°C

Punto di ebollizione

158°-173°C (7 mm Hg)

Non deve contenere:

 

Arsenico

più di 3 mg/kg

Cadmio

più di 1 mg/kg

Mercurio

più di 1 mg/kg

Piombo

più di 10 mg/kg