§ 98.1.435 - D.M. 13 luglio 2002, n. 196.
Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia


Settore:Normativa nazionale
Data:13/07/2002
Numero:196


Sommario
Art. 1.  Articolazione del corso di formazione iniziale
Art. 2.  Modalità di svolgimento del ciclo formativo del primo anno di corso
Art. 3.  Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova
Art. 4.  Modalità di svolgimento del ciclo formativo del secondo anno di corso
Art. 5.  Assenze durante il corso di formazione iniziale
Art. 6.  Trattamento economico durante il corso iniziale


§ 98.1.435 - D.M. 13 luglio 2002, n. 196. [1]

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia

(G.U. 11 settembre 2002, n. 213)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

     Visto l'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che fissa in 9 mesi la durata del tirocinio operativo presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, nell'ambito del corso di formazione iniziale;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del 10 settembre 1980, istitutivo della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno;

     Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

     Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

     Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Articolazione del corso di formazione iniziale

     1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di seguito denominata "Scuola".

     2. Il corso di formazione iniziale si articola in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo secondo il programma definito dal comitato direttivo della Scuola, su proposta del direttore della stessa, ed è mirato a promuovere la cultura e l'etica istituzionale, nonché a rafforzare le attitudini e le capacità professionali proprie delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari della carriera prefettizia.

 

          Art. 2. Modalità di svolgimento del ciclo formativo del primo anno di corso

     1. Il ciclo formativo del primo anno di corso si articola in periodi di attività didattica, di tirocinio operativo e di formazione libera.

     2. L'attività didattica, di durata non inferiore a 6 mesi, è rivolta all'approfondimento di tematiche in ambito giuridico, economico e storico-sociologico connesse all'attività istituzionale del Ministero dell'interno, nonché all'apprendimento delle tecniche di analisi, elaborazione e gestione delle funzioni del dirigente pubblico, ivi compresi l'uso degli strumenti informatici e le tecniche di comunicazione e di mediazione dei conflitti sociali. Le lezioni sono svolte in ogni caso con modalità atte a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. E' considerata attività didattica anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari presso la Scuola, ovvero presso altre istituzioni pubbliche di formazione ed università su temi d'interesse dell'amministrazione dell'interno.

     3. Nel programma del corso una parte dell'attività didattica è destinata a specifici moduli per l'approfondimento di una o più lingue straniere, da individuarsi a cura del direttore della Scuola in relazione alle conoscenze linguistiche dei corsisti, nonché per l'approfondimento dell'informatica.

     4. Il tirocinio operativo, di durata non inferiore a 3 mesi, è svolto presso gli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno secondo criteri volti ad assicurare l'acquisizione di un ampio ventaglio di esperienze professionali.

     5. Durante il periodo di formazione libera la Scuola assicura la presenza di tutor per le esigenze di supporto didattico alle attività di studio e ricerca dei frequentatori.

     6. La Scuola predispone per ciascun funzionario una scheda curriculare sull'attività svolta, sul profitto, sulle specifiche attitudini dimostrate e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo. La scheda è compilata sulla base di apposite relazioni dei docenti incaricati dell'attività didattica e dei dirigenti generali preposti agli uffici centrali presso i quali è svolto il tirocinio operativo, nonché, per quanto attiene al comportamento tenuto durante il ciclo formativo, sulla base delle valutazioni del direttore della Scuola.

 

          Art. 3. Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova

     1. Al termine del ciclo formativo del primo anno di corso, per il superamento del periodo di prova, i frequentatori sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attività didattica e discutono una tesi svolta per iscritto su un argomento scelto tra quelli individuati dal direttore della Scuola nell'ambito delle medesime materie. La tesi deve comprendere la risoluzione di un caso di studio.

     2. La commissione giudicatrice è composta del direttore della Scuola, che la presiede, di tre docenti del corso, scelti dal comitato direttivo della Scuola, e del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali o di un suo delegato.

     3. Il giudizio di idoneità è espresso sulla base delle annotazioni riportate nella scheda curriculare e delle risultanze del colloquio.

     4. I funzionari valutati idonei sono confermati in ruolo. Il giudizio di non idoneità comporta la risoluzione del rapporto di impiego.

 

          Art. 4. Modalità di svolgimento del ciclo formativo del secondo anno di corso

     1. Il ciclo formativo del secondo anno di corso è dedicato prevalentemente all'applicazione pratica e si articola in:

     a) un periodo di tirocinio operativo, di durata non inferiore a 6 mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno per la verifica e la sperimentazione sul campo delle conoscenze e delle metodologie di lavoro acquisite nel corso dell'attività formativa. I funzionari sono addetti, a rotazione, ai diversi servizi nei quali si articola la struttura cui sono destinati;

     b) un periodo di tirocinio operativo, di durata non inferiore a 2 mesi, presso gli Uffici territoriali del Governo;

     c) un periodo di applicazione, anche non consecutivo, presso altre amministrazioni pubbliche, ovvero aziende pubbliche e private ovvero presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.

     2. Il programma del secondo anno di corso prevede anche un periodo dedicato alla attività didattica.

     3. A cura della Scuola sono annotate nella scheda curriculare di cui all'articolo 2, comma 6, secondo i criteri ivi indicati, le valutazioni espresse nei confronti di ciascun funzionario dai dirigenti generali preposti agli uffici presso i quali sono svolti i periodi di tirocinio operativo.

     4. Al termine del ciclo formativo la commissione giudicatrice di cui all'articolo 3, comma 2, formula per ciascun funzionario una valutazione complessiva, espressa in centesimi, sulla base delle risultanze della scheda curriculare e dell'esito di un colloquio sulle esperienze maturate [2].

     5. La graduatoria, formata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso e nel giudizio conclusivo del biennio di formazione, determina la posizione in ruolo.

     6. Al termine del biennio di formazione iniziale i consiglieri sono nominati vice prefetti aggiunti.

     7. Per ciascun anno di corso, ai frequentatori è garantita la fruizione dei periodi di ferie previsti dalla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

 

          Art. 5. Assenze durante il corso di formazione iniziale

     1. Nel primo anno di corso, le assenze superiori al venti per cento delle giornate effettive di svolgimento dell'attività didattica, ovvero al venti per cento delle giornate lavorative previste per il tirocinio operativo, comportano, se le assenze sono senza giustificazione, l'esclusione del funzionario dall'ulteriore frequenza del corso e la risoluzione del rapporto d'impiego. Se le assenze sono giustificate, il funzionario è tenuto a completare il periodo di tirocinio operativo, ovvero, relativamente all'attività didattica, a frequentare il corso di formazione dell'anno successivo, se previsto, ovvero appositi corsi individuati dal direttore della Scuola, sentito il comitato direttivo.

     2. Nel secondo anno di corso, in caso di assenze per oltre il venti per cento delle giornate lavorative previste dal programma del corso, il funzionario è tenuto a completare i periodi di tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 1.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il direttore della Scuola, sentito il comitato direttivo, individua le modalità di espletamento delle prove di esame previste, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 4.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

 

          Art. 6. Trattamento economico durante il corso iniziale

     1. Il trattamento economico del consigliere è definito dalla disciplina negoziale indicata nell'articolo 5, comma 4.


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.M. 29 dicembre 2022, n. 211.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 19 dicembre 2008, n. 221.