§ 97.7.16 - D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27.
Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:30/01/1993
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 


§ 97.7.16 - D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27. [1]

Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.)

 

Titolo I

LEGISLAZIONE VETERINARIA

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Il presente titolo disciplina le modalità con le quali le autorità competenti in materia di controllo della applicazione della legislazione veterinaria collaborano con i servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata Commissione, allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

 

          Art. 2.

     1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

     a) "legislazione veterinaria": l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la salute degli animali, la salute pubblica in relazione al settore veterinario, l'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale e la protezione degli animali;

     b) "autorità richiedente": la competente autorità centrale di uno Stato membro che formula domande di assistenza: per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero della sanità che può avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A;

     c) "autorità interpellata": la competente autorità di uno Stato membro cui sono indirizzate domande di assistenza; per lo Stato italiano le domande di assistenza sono rivolte agli uffici di cui all'allegato A.

     2. Il Ministro della sanità comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco in cui sono individuate le autorità competenti di cui all'art. 1, comma 1.

     3. Gli uffici periferici di cui all'allegato A ferme restando le vigenti dotazioni organiche sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale.

 

          Art. 3.

     1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente titolo non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorità competenti di cui all'art. 1, comma 1, nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorità giudiziaria.

     2. In caso di assistenza su richiesta, la trasmissione delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, si effettua soltanto se l'autorità giudiziaria, espressamente consultata, lo consenta.

 

Capo II

ASSISTENZA SU RICHIESTA

 

          Art. 4.

     1. L'autorità interpellata, su domanda dell'autorità richiedente:

     a) trasmette ogni informazione, attestato, documento o copia conforme di cui sia in possesso o che si procuri ai sensi del comma 2 e che consenta di verificare l'osservanza della legislazione veterinaria;

     b) effettua ogni indagine diretta ad accertare la veridicità dei fatti segnalati dall'autorità richiedente e comunica alla stessa il risultato di tale indagine ivi compresa ogni informazione necessaria per svolgerla.

     2. L'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità italiana.

 

          Art. 5.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata provvede a notificare, nel rispetto delle norme vigenti, atti e provvedimenti concernenti l'applicazione della legislazione veterinaria adottati dalle autorità a ciò competenti.

     2. L'autorità interpellata può chiedere che la domanda di assistenza sia formulata anche in lingua italiana.

 

          Art. 6.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, nel rispetto delle norme vigenti, esercita, fa esercitare o rafforzare la sorveglianza nei luoghi in cui si sospettano irregolarità e in particolare:

     a) sulle aziende;

     b) sui depositi di merci;

     c) sui movimenti di merci segnalati;

     d) sui mezzi di trasporto.

 

          Art. 7.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata comunica tutte le informazioni di cui dispone o che si procuri ai sensi dell'art. 4, comma 2, concernenti specifiche operazioni che all'autorità richiedente sembrano contrarie alla legislazione veterinaria.

 

Capo III

ASSISTENZA SPONTANEA

 

          Art. 8.

     1. Le autorità di cui all'art. 1, comma 1, collaborano, ai sensi del comma 2, con le autorità competenti degli altri Stati membri anche senza preventiva richiesta da parte di queste ultime.

     2. Le autorità, qualora lo ritengano utile per l'osservanza della legislazione veterinaria:

     a) esercitano o fanno esercitare, secondo la rispettiva competenza la sorveglianza prevista dall'art. 6, comma 1;

     b) segnalano quanto prima agli uffici di cui all'allegato A, per la successiva comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria, ivi compresi i mezzi ed i metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 9.

     1. Le autorità competenti, non appena ne dispongono, segnalano al Ministero della sanità, perché le comunichi alla Commissione, informazioni:

     a) concernente le merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria nonché i metodi e i procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati;

     b) tendenti ad evidenziare eventuali carenze legislative in materia veterinaria.

 

          Art. 10.

     1. Il Ministero della sanità comunica quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di essa, qualsiasi informazione, che possa avere interesse sul piano comunitario, attinente ad operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria e, in particolare:

     a) quando le operazioni abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri;

     b) quando sembri che analoghe operazioni possano essere state effettuate in altri Stati membri.

     2. Qualora le comunicazioni di cui al comma 1 riguardino casi che possano presentare un pericolo per la salute umana e non esistano altri mezzi di prevenzione, il Ministero della sanità, previ contatti con la Commissione ne dà informazione motivata al pubblico.

     3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al comma 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni in contrasto con la legislazione veterinaria.

     4. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono sostituire quelle di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 9, comma 1.

 

          Art. 11.

     1. Il Ministro della sanità:

     a) assicura il coordinamento fra le autorità competenti di cui all'art. 1, comma 1;

     b) stabilisce, se necessario, una diretta cooperazione con le autorità specificamente abilitate a tal fine dagli altri Stati membri.

 

          Art. 12.

     1. Le autorità competenti non devono prestare assistenza che possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato.

     2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

 

          Art. 13.

     1. La trasmissione dei documenti di cui al presente titolo può essere sostituita dall'invio di informazioni mediante il sistema informatizzato.

 

          Art. 14.

     1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo sono riservate ed inoltre:

     a) sono coperte dal segreto d'ufficio;

     b) sono trasmesse unicamente ai soggetti che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle;

     c) non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente titolo, salvo che le autorità che le ha fornite vi abbia espressamente consentito.

     2. Le informazioni di cui al presente titolo possono essere utilizzate in procedimenti giudiziari o amministrativi compresi quelli concernenti la prevenzione o la ricerca di irregolarità a danno dei fondi comunitari; di tale utilizzazione viene data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

     3. L'autorità interpellata fornisce le informazioni all'autorità richiedente nella misura in cui ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti.

 

          Art. 15.

     1. Il Ministro della sanità, allorché attiva accordi bilaterali di reciproca assistenza con Paesi terzi, ne dà comunicazione alla Commissione ed agli altri Stati membri.

 

          Art. 16.

     Le spese risultanti dall'applicazione del presente titolo, salvo le eventuali indennità corrisposte ad esperti, non sono ripetibili, a condizione di reciprocità.

 

TITOLO II

Legislazione zootecnica

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 17.

     1. Il presente titolo disciplina le modalità con le quali le autorità competenti in materia di controllo dell'applicazione della legislazione zootecnica collaborano con i servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione, allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

 

          Art. 18.

     1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

     a) "legislazione zootecnica": l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la zootecnia;

     b) "autorità richiedente": la competente autorità centrale di uno Stato membro che formula domande di assistenza; per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero dell'agricoltura, che può avvalersi degli organismi indicati nell'allegato B

     c) "autorità interpellata": la competente autorità di uno Stato membro cui sono indirizzate domande di assistenza; per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono presentate alle autorità competenti ad esercitare il controllo di cui all'art. 19, che sono indicate nell'allegato B.

     2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco in cui sono individuate le autorità competenti di cui all'art. 19, comma 1, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle autorità richiedenti comunicate dagli altri Stati membri.

 

          Art. 19.

     1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente titolo non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorità competenti di cui all'art. 19, comma 1, nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorità giudiziaria.

     2. In caso di assistenza su richiesta, la trasmissione delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, si effettua soltanto se l'autorità giudiziaria, espressamente consultata, lo consenta.

 

Capo II

ASSISTENZA SU RICHIESTA

 

          Art. 20.

     1. L'autorità interpellata, su domanda dell'autorità richiedente:

     a) trasmette ogni informazione, attestato, documento o copia conforme di cui sia in possesso o che si procuri ai sensi del comma 2 e che consenta di verificare l'osservanza della legislazione zootecnica;

     b) effettua ogni indagine diretta ad accertare la veridicità dei fatti segnalati dall'autorità richiedente e comunica alla stessa i risultati e ogni informazione necessaria per svolgerla.

     2. L'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità italiana.

 

          Art. 21.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata provvede a notificare, nel rispetto della normativa vigente, atti e provvedimenti concernenti l'applicazione della legislazione zootecnica.

     2. L'autorità interpellata può chiedere che la domanda di assistenza sia formulata anche in lingua italiana.

 

          Art. 22.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, nel rispetto delle norme vigenti, esercita, fa esercitare o rafforzare la sorveglianza nei luoghi in cui si sospettano irregolarità e in particolare:

     a) sulle aziende;

     b) sui depositi di merci ovvero sulle stalle di sosta;

     c) sui movimenti di merci segnalate;

     d) sui mezzi di trasporto.

 

          Art. 23.

     1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata comunica tutte le informazioni di cui dispone o che si procuri ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), concernenti specifiche operazioni che all'autorità richiedente sembrano contrarie alla legislazione zootecnica.

 

Capo III

ASSISTENZA SPONTANEA

 

          Art. 24.

     1. L'autorità di cui all'art. 19 collaborano, ai sensi del comma 2, con le autorità competenti degli altri Stati membri anche senza preventiva richiesta da parte di queste ultime.

     2. Le autorità, qualora lo ritengano utile per l'osservanza della legislazione zootecnica:

     a) esercitano o fanno esercitare, secondo la rispettiva competenza, la sorveglianza prevista dall'art. 23, comma 1;

     b) segnalano quanto prima agli uffici di cui all'allegato B, per la successiva comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione zootecnica, ivi compresi i mezzi ed i metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 25.

     1. Le autorità competenti, non appena ne dispongono, segnalano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, perché le comunichi alla commissione, ogni informazione:

     a) concernente gli animali, i materiali da riproduzione ed altri prodotti zootecnici che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni in contrasto con la legislazione zootecnica nonché i metodi e i procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati;

     b) tendente ad evidenziare eventuali carenze legislative in materia zootecnica.

 

          Art. 26.

     1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica quanto prima alla commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di essa, qualsiasi informazione, che possa avere interesse sul piano comunitario, attinente ad operazioni in contrasto con la legislazione zootecnica e in particolare:

     a) quando le operazioni abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri;

     b) quando sembri che analoghe operazioni possano essere state effettuate in altri Stati membri.

     2. Qualora le comunicazioni di cui al comma 1 riguardino casi che possano presentare un pericolo per la salute umana e non esistano altri mezzi di prevenzione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne informa il Ministero della sanità, il quale attiva la procedura di cui all'art. 10, comma 2.

     3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al comma 1, unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni in contrasto con la legislazione zootecnica.

     4. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono sostituire quelle di cui all'art. 25, comma 1, e all'art. 26, comma 1.

 

          Art. 27.

     1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     a) assicura il coordinamento fra le altre competenti autorità di cui all'art. 19, comma 1;

     b) stabilisce, se necessario, una diretta cooperazione con le autorità specificamente abilitate a tal fine degli altri Stati membri.

 

          Art. 28.

     1. Le autorità competenti non sono tenute a prestare assistenza che possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato.

     2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

 

          Art. 29.

     1. La trasmissione dei documenti di cui al presente titolo può essere sostituita dall'invio di informazioni mediante il sistema informatizzato.

 

          Art. 30.

     1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo sono riservate ed inoltre:

     a) sono coperte dal segreto di ufficio;

     b) sono trasmesse unicamente ai soggetti che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie e degli altri Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle;

     c) non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente titolo, salvo che le autorità che le ha fornite vi abbia espressamente consentito.

     2. Le informazioni di cui al presente titolo, possono essere utilizzate in procedimenti giudiziari o amministrativi compresi quelli concernenti la prevenzione o la ricerca di irregolarità a danno dei fondi comunitari; di tale utilizzazione viene data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

     3. L'autorità interpellata fornisce le informazioni all'autorità richiedente nella misura in cui ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti.

 

          Art. 31.

     1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allorché attiva accordi bilaterali di reciproca assistenza con Paesi terzi, ne dà comunicazione alla commissione e agli altri Stati membri.

 

          Art. 32.

     1. Le spese risultanti dall'applicazione del presente titolo, salvo le eventuali indennità corrisposte ad esperti, non sono repetibili, a condizione di reciprocità.

 

     Allegato A

     Uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti degli obblighi comunitari

 

Uffici

Competenza territoriale

1. Pollein Uff. veterinario dogana interna

Regione Valle d'Aosta

2. Torino Uff. veterinario dogana interna

Regione Piemonte

3. Milano Uff. veterinario dogana interna

Regione Lombardia

4. Genova Uff. veterinario di porto

Regione Liguria

5. Verona Uff. veterinario dogana interna

Regione Veneto

6. Campo Trens Uff. veterinario dogana interna

Regione Trentino-Alto Adige

7. Gorizia Uff. veterinario dogana interna

Regione Friuli - Venezia Giulia

8. Campogalliano Uff. veterinario dogana interna

Regione Emilia Romagna

9. Livorno Uff. veterinario di porto

Regione Toscana

10. Ancona Uff. veterinario di porto

Regione Marche e regione Umbria

11. Fiumicino Uff. veterinario di aeroporto

Regione Lazio

12. Pescara Uff. veterinario di porto

Regione Abruzzo e regione Molise

13. Napoli Uff. veterinario di porto

Regione Campania e regione Basilicata

14. Bari Uff. veterinario di porto

Regione Puglia

15. Reggio Calabria Uff. veterinario di porto

Regione Calabria

16. Catania Uff. veterinario di porto

Regione Sicilia

17. Porto Torres Uff. veterinario di porto e di aeroporto

Regione Sardegna

 

     Allegato B

     1. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

     2. Presidenti giunte regionali

     3. Assessori regionali all'agricoltura

     4. Prefetti


[1] Abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.