§ 97.4.27 - D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:17/05/1996
Numero:363


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini delle misure di lotta contro la peste suina classica si intende per
Art. 2.      1. Il ripopolamento dell'azienda in cui si è manifestata la peste suina classica si effettua secondo le seguenti modalità
Art. 3.      1. E' vietato qualsiasi spostamento di suini presenti nell'azienda infetta, anche se clinicamente sani e nemmeno al solo scopo di macellazione
Art. 4.      1. Qualora da aziende assoggettate a vigilanza ufficiale sia stata autorizzata l'uscita per la macellazione di suini diversi da quelli che hanno provocato l'adozione [...]
Art. 5.      1. L'autorità competente, appena la diagnosi di peste suina classica è stata ufficialmente confermata, istituisce intorno al focolaio la zona di protezione per un raggio [...]
Art. 6.      1. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure
Art. 7.      1. Nel caso in cui i divieti di cui all'art. 5, comma 4, lettera f), ed all'art. 6, comma 1, lettera f), siano mantenuti per oltre trenta giorni a causa [...]
Art. 8.      1. Le restrizioni adottate sono portate a conoscenza di tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza prendendo tutte le misure necessarie, e [...]
Art. 9.      1. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate con disinfettanti autorizzati, sotto controllo ufficiale, conformemente
Art. 10.      1. L'autorità competente, appena ricevuta la denuncia di sospetto di infezione di peste suina classica nei suini selvatici, adotta le misure necessarie per la conferma [...]
Art. 11.      1. Qualora venga confermata la peste suina classica in un macello, il veterinario ufficiale dispone che
Art. 12.      1. Il laboratorio nazionale di cui all'allegato II assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento in relazione a quanto prescritto dall'allegato [...]
Art. 13.      1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica
Art. 14.      1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli [...]
Art. 15.      1. Il Ministero della sanità elabora, sulla base dei criteri previsti nell'allegato C al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992 n. [...]
Art. 16.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 7, 10, comma 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nonché quelle di cui agli allegati I, II e III, del decreto [...]


§ 97.4.27 - D.P.R. 17 maggio 1996, n. 363. [1]

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai fini delle misure di lotta contro la peste suina classica si intende per:

     a) suino: ogni animale della famiglia dei suidi;

     b) suino riproduttore: suino destinato o utilizzato per la riproduzione, allo scopo di moltiplicare la specie;

     c) suino da ingrasso: suino ingrassato e destinato ad essere macellato al termine del periodo d'ingrasso per la produzione della carne;

     d) suino da macello: suino destinato direttamente alla macellazione in un macello;

     e) suino selvatico: qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non è allevato o tenuto in un'azienda;

     f) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante o, in generale, ogni locale, recinto o impianto in cui sono allevati o abitualmente tenuti suini;

     g) suino sospetto d'infezione di peste suina classica: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem ovvero reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I;

     h) suino infetto da peste suina classica: ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post-mortem di peste suina classica oppure sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I;

     i) proprietario o allevatore: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che abbia la proprietà, il possesso e la detenzione di suini o sia incaricata di allevarli;

     j) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

     k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità competente;

     l) estrazione di grassi: il trattamento di materiale ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

     m) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, della ristorazione e dell'industria che utilizza la carne.

     2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro la peste suina classica sono trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanità.

 

          Art. 2.

     1. Il ripopolamento dell'azienda in cui si è manifestata la peste suina classica si effettua secondo le seguenti modalità:

     a) se si tratta di allevamento all'aperto, inizia con l'introduzione di suinetti sentinella che, previo esame sierologico con esito negativo per la ricerca degli anticorpi del virus della peste suina classica sono distribuiti conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente sull'intero allevamento infetto e successivamente sottoposti ad esame sierologico dopo ventuno e dopo quarantadue giorni dall'introduzione per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi pestosi; si procede poi al ripopolamento totale dell'allevamento se in nessuno dei suinetti è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica e non appena sono disponibili i risultati del secondo esame con esito negativo;

     b) nelle altre forme di allevamento, avviene o come indicato nella lettera a), o nel seguente modo:

     1) tutti i suini vengono introdotti in un periodo di tempo di otto giorni; essi devono provenire da aziende situate al di fuori della zona assoggettate a misure di polizia veterinaria contro la peste suina classica;

     2) nessun suino deve lasciare l'azienda per un periodo di sessanta giorni dopo l'arrivo degli ultimi capi;

     3) tutti i suini devono essere sottoposti ad un esame sierologico conformemente agli allegati I e IV non oltre trenta giorni dopo l'arrivo degli ultimi suini.

 

          Art. 3.

     1. E' vietato qualsiasi spostamento di suini presenti nell'azienda infetta, anche se clinicamente sani e nemmeno al solo scopo di macellazione.

     2. Le misure prescritte per l'azienda infetta possono essere applicate dall'autorità competente ad altre aziende quando la loro ubicazione ed eventuali contatti diretti o indiretti con l'azienda infetta possano far temere l'eventualità di una contaminazione.

 

          Art. 4.

     1. Qualora da aziende assoggettate a vigilanza ufficiale sia stata autorizzata l'uscita per la macellazione di suini diversi da quelli che hanno provocato l'adozione della vigilanza ufficiale, l'autorità competente garantisce che il trasporto e la macellazione avvengano nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera f), punto 1), e che le carni ottenute da detti suini soddisfino le condizioni stabilite all'art. 5, comma 4, lettera g).

 

          Art. 5.

     1. L'autorità competente, appena la diagnosi di peste suina classica è stata ufficialmente confermata, istituisce intorno al focolaio la zona di protezione per un raggio di almeno tre chilometri e la zona di sorveglianza per un raggio di almeno dieci chilometri.

     2. Nella delimitazione delle zone di cui al comma 1, l'autorità competente tiene conto dei seguenti elementi:

     a) risultati delle indagini epidemiologiche;

     b) prove sierologiche disponibili;

     c) situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;

     d) ubicazione e vicinanza delle aziende;

     e) modalità di commercializzazione dei suini d'allevamento e da macello e disponibilità di macelli;

     f) mezzi di controllo e tipo delle misure di controllo applicate, indipendentemente dal fatto che l'abbattimento venga o meno effettuato nei locali infetti.

     3. Se una delle zone di cui al comma 1 include parte del territorio di altri Stati membri, l'autorità competente collabora per la delimitazione di dette zone con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

     4. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

     a) censimento di tutte le aziende esistenti, con apposizione di tabelle indicanti la presenza della malattia ai limiti della zona stessa, nonché sulla porta di ogni ricovero infetto situato entro detta zona; le aziende sono ispezionate da un veterinario ufficiale, al più tardi, entro sette giorni dalla delimitazione della zona;

     b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private ad eccezione del trasporto su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; il Ministero della sanità, tuttavia, può chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti ad un macello situato in detta zona;

     c) divieto di uscita dall'azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione o da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite e debitamente ispezionati, di mezzi, veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, utilizzati nella zona di protezione;

     d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di introduzione e di uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;

     e) denuncia di tutti i suini dell'azienda morti o malati, al veterinario ufficiale, che effettua tutti gli esami necessari per accertare la presenza della malattia;

     f) divieto di uscita dei suini dall'azienda durante i ventuno giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta; trascorso tale termine può essere autorizzata l'uscita di suini, assicurandosi che mezzi e attrezzature utilizzati siano puliti, lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto, per essere trasportati direttamente:

     1) in un macello designato dall'autorità competente, situato possibilmente nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

     a) il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad ispezione tutti i suini dell'azienda;

     b) i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

     c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

     d) il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che informa immediatamente il veterinario ufficiale del macello di destinazione. All'arrivo i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri; durante le visite ante e post mortem il veterinario ufficiale controlla che gli animali non presentino sintomi clinici o lesioni sospette riferibili alla malattia;

     3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:

     a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;

     b) suini da trasportare siano stati sottoposti all'esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

     c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

     g) le carni fresche dei suini macellati ai sensi della lettera f), punto 1), destinate al consumo umano devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità sanitaria competente, dove le carni devono essere trasportate con autoveicolo riconosciuto idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale; tuttavia, il Ministero della sanità, può rivolgere motivata richiesta alla Commissione europea per l'adozione di misure particolari riguardanti la bollatura delle carni, la successiva utilizzazione e la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento;

     5. L'applicazione delle misure di cui al comma 4 nella zona di protezione è mantenuta almeno fino al momento in cui:

     a) sono state completate le prescritte misure di pulizia e disinfezioni;

     b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti:

     1) ad un esame clinico che permetta di escludere la presenza della peste suina classica;

     2) ad un esame sierologico effettuato conformemente agli allegati I e IV con esito negativo per anticorpi del virus della peste suina classica.

     6. Gli esami di cui al comma 5, lettera b) non possono essere effettuati prima che siano trascorsi trenta giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al comma 5, lettera a).

 

          Art. 6.

     1. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

     a) censimento di tutte le aziende che detengono suini;

     b) divieto di circolazione e di trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo autorizzazione dell'autorità competente; tale divieto non si applica per il transito di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano previste operazioni di scarico o soste;

     c) divieto di uscita dalla zona di sorveglianza, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente, di mezzi, di altri veicoli e di attrezzature impiegati per il trasporto di suini, di altro bestiame o di materiale suscettibile di essere contaminato, utilizzati nella zona di sorveglianza;

     d) divieto d'introduzione o d'uscita di animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale durante i sette giorni successivi all'istituzione della zona di sorveglianza;

     e) denuncia di tutti i suini morti o malati che si trovano in azienda al veterinario ufficiale che dispone gli accertamenti necessari per verificare l'eventuale presenza della malattia;

     f) divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano prima che siano trascorsi sette giorni dal completamento delle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta assicurandosi che mezzi e attrezzature; utilizzati siano puliti, lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto; trascorso tale termine può essere autorizzata l'uscita di suini per essere inviati direttamente:

     1) in un macello ubicato preferibilmente nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza e individuato dalle autorità competenti, a condizione che:

     a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati esaminati dal veterinario ufficiale;

     b) i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

     c) tutti i suini siano contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

     d) il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che informa immediatamente il veterinario ufficiale del macello di destinazione. All'arrivo i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini; durante le visite ante e post mortem il veterinario ufficiale controlla che gli animali non presentino sintomi clinici o lesioni sospette riferibili alla malattia;

     2) in circostanze eccezionali, in altri locali situati nella zona di sorveglianza, purché:

     a) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;

     b) i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo;

     c) tutti i suini risultino contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

     g) le carni fresche dei suini macellati ai sensi della lettera f), punto 1), destinate al consumo umano devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne. Il trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità competente, dove le carni devono essere trasportate con autoveicolo riconosciuto idoneo e sigillato dal veterinario ufficiale; tuttavia, il Ministero della sanità, può rivolgere motivata richiesta alla Commissione europea per l'adozione di misure particolari riguardanti la bollatura delle carni, la successiva utilizzazione e la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento;

     2. L'applicazione delle misure di cui al comma 1 nella zona di sorveglianza è mantenuta almeno fino al momento in cui:

     a) sono state completate le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione;

     b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esame clinico che permetta di escludere la presenza di sintomi della peste suina classica;

     c) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad un esame sierologico, con le modalità stabilite in sede comunitaria, con esito negativo per anticorpi del virus della peste suina classica.

     3. Gli esami di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere eseguiti prima che siano trascorsi quindici giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui al comma 2, lettera a).

     4. In deroga al comma 1, lettera f), e all'art. 5, comma 4, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda di suini destinati ad un impianto di trasformazione per essere distrutti o ad altro luogo per essere abbattuti e quindi inceneriti o infossati; tali suini devono essere stati sottoposti, per sondaggio, ad esami per accertare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato IV per il prelievo dei campioni di sangue; sono adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del virus durante il trasporto e in particolare quelle relative alla pulizia e disinfezione del mezzo dopo lo scarico.

 

          Art. 7.

     1. Nel caso in cui i divieti di cui all'art. 5, comma 4, lettera f), ed all'art. 6, comma 1, lettera f), siano mantenuti per oltre trenta giorni a causa dell'accertamento di nuovi focolai di malattia e creino problemi d'allevamento, l'autorità competente, previo nulla osta del Ministero della sanità, può autorizzare, dietro motivata richiesta del proprietario o allevatore, il trasporto di suini sani da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

     a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;

     b) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;

     c) i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un accurato esame clinico, compreso il rilievo termometrico su un numero statisticamente rappresentativo di capi;

     d) tutti i suini siano stati contrassegnati con le modalità prescritte per la loro identificazione;

     e) l'azienda di destinazione si sia ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza;

     f) vengano adottate le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del virus pestoso durante il trasporto, comprese pulizia e disinfezione del mezzo dopo lo scarico.

 

          Art. 8.

     1. Le restrizioni adottate sono portate a conoscenza di tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza prendendo tutte le misure necessarie, e verificandone l'applicazione, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, alla stampa e alla televisione.

 

          Art. 9.

     1. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate con disinfettanti autorizzati, sotto controllo ufficiale, conformemente:

     a) alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

     b) alle modalità indicate per le aziende infette nell'allegato V.

 

          Art. 10.

     1. L'autorità competente, appena ricevuta la denuncia di sospetto di infezione di peste suina classica nei suini selvatici, adotta le misure necessarie per la conferma della malattia, fornendo informazioni ai proprietari o detentori di suini nonché ai cacciatori ed eseguendo l'inchiesta epidemiologica, anche mediante esami di laboratorio, sui suini selvatici uccisi con un'arma da fuoco o trovati morti.

     2. L'autorità competente, quando la diagnosi di peste suina classica è stata confermata, delimita la zona infetta e sottopone immediatamente a sorveglianza ufficiale le aziende in essa ubicate disponendo, in particolare, l'applicazione delle seguenti misure:

     a) censimento ufficiale dei suini presenti nelle aziende e relative categorie aggiornato a cura del proprietario o dell'allevatore, i cui dati devono essere esibiti, su richiesta, in ogni ispezione; tuttavia per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto il primo censimento può essere effettuato sulla base di una stima;

     b) il mantenimento di tutti i suini presenti nelle aziende nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettano l'isolamento dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito venire a contatto con i suini dell'azienda;

     c) divieto di entrata e di uscita di suini dalle aziende, salvo autorizzazione dell'autorità competente in relazione alla situazione epidemiologica;

     d) utilizzazione, all'entrata e all'uscita dai locali di stabulazione e dai fabbricati dell'azienda, di appropriati metodi di disinfezione;

     e) controllo di laboratorio sui suini ammalati o morti nell'azienda al fine di accertare la presenza della peste suina classica;

     f) divieto di introduzione nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto.

     3. Confermata la presenza della malattia, l'autorità competente adotta immediatamente i necessari provvedimenti affinché tutti i suini selvatici abbattuti con arma da fuoco o trovati morti nella zona infetta determinata siano sottoposti ad esame di laboratorio per peste suina classica; tutti gli animali riscontrati positivi sono trattati come materiale ad alto rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

     4. Il Ministero della sanità, d'intesa con l'autorità regionale, sentiti il laboratorio nazionale per le pesti suine e l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, elabora un piano per eradicare la malattia dalla zona infetta di cui al comma 2, nonché le misure applicate agli allevamenti ubicati nella stessa zona; il piano viene trasmesso per l'approvazione alla Commissione europea. Le misure contemplate dal piano approvato sostituiscono quelle indicate al comma 2 a decorrere dalla data fissata in sede comunitaria.

     5. Il piano di cui al comma 4 indica:

     a) la zona infetta, determinata tenendo conto della diffusione geografica della malattia, della popolazione di suini selvatici nella zona e della presenza di rilevanti barriere naturali o convenzionali che ostacolano gli spostamenti dei suini selvatici;

     b) il numero approssimativo dei gruppi di suini selvatici presenti nella zona e le relative categorie;

     c) le specifiche iniziative tese a determinare il grado di propagazione della peste suina classica tra i suini selvatici, mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio;

     d) l'organizzazione dei rapporti di collaborazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, eventuali istituti e associazioni di tutela della fauna selvatica ed i servizi veterinari;

     e) la riduzione della popolazione dei suini selvatici a mezzo dell'attività venatoria, le norme che i cacciatori devono osservare per evitare la diffusione della malattia, il periodo stabilito per la riduzione della popolazione dei suini selvatici che deve prevedere una fase iniziale di eradicazione cui farà seguito una fase di sorveglianza;

     f) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi con arma da fuoco; che si baserà:

     1) nella prima fase, periodo di eradicazione: a) sull'eliminazione mediante il trattamento stabilito per i materiali ad alto rischio; b) sull'ispezione da parte del veterinario ufficiale e sull'esame di laboratorio di cui all'allegato I. Qualora gli esami risultino negativi per la malattia, si applicano le misure previste dalle norme in materia di sanità pubblica e sanità animale concernenti l'abbattimento della selvaggina e l'immissione delle relative carni sul mercato e le parti non destinate al consumo sono distrutte sotto il controllo dell'autorità competente;

     2) nella seconda fase, periodo di sorveglianza, l'eliminazione sarà stabilita dall'autorità competente;

     g) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico, ucciso o trovato morto, dalla quale deve risultare:

     1) la località in cui è stato trovato;

     2) la data del ritrovamento;

     3) la persona che l'ha trovato o ucciso;

     4) l'età e il sesso dell'animale;

     5) i sintomi constatati prima dell'uccisione;

     6) lo stato della carcassa trovata;

     7) gli esiti degli esami di laboratorio;

     h) le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona infetta, compresi il trasporto e la circolazione degli animali recettivi all'interno, all'entrata e all'uscita dalla stessa zona;

     i) i criteri seguiti per revocare le misure adottate per l'eradicazione della malattia nella zona infetta e le misure applicate alle aziende della stessa zona.

 

          Art. 11.

     1. Qualora venga confermata la peste suina classica in un macello, il veterinario ufficiale dispone che:

     a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente;

     b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti o contaminati vengano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus della peste suina classica;

     c) le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e dei veicoli siano attuate secondo le istruzioni e sotto il controllo del veterinario ufficiale;

     d) venga eseguita l'indagine epidemiologica;

     e) non vengano introdotti suini nel macello per un periodo di almeno ventiquattro ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera c).

 

          Art. 12.

     1. Il laboratorio nazionale di cui all'allegato II assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento in relazione a quanto prescritto dall'allegato VI.

 

          Art. 13.

     1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica.

     2. La manipolazione del virus della peste suina classica a scopo di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini è autorizzata esclusivamente in stabilimenti e laboratori riconosciuti.

     3. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la peste suina classica avvengono sotto controllo ufficiale e secondo le modalità stabilite dal Ministero della sanità.

     4. In deroga al comma I, qualora la peste suina classica presenti un carattere di eccezionale gravità e tenda a diffondersi in forma epizootica, il Ministero della sanità può presentare alla Commissione europea un piano di emergenza contro la malattia, contenente i seguenti elementi:

     a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione d'emergenza;

     b) l'estensione dell'area territoriale in cui sarà effettuata la vaccinazione d'emergenza;

     c) il numero approssimato e le categorie di suini da vaccinare;

     d) il vaccino da utilizzare;

     e) la durata della campagna di vaccinazione;

     f) la identificazione e la registrazione dei suini vaccinati;

     g) la disciplina dello spostamento dei suini e dei loro prodotti;

     h) altri elementi utili in relazione allo stato di emergenza.

     5. Nel caso si faccia ricorso alla vaccinazione antipestosa di emergenza di cui al comma 4:

     a) nessun suino vivo può uscire dalla zona di vaccinazione se non per essere condotto, per l'immediato abbattimento, in un macello designato dall'autorità competente situato nella zona di vaccinazione o, in mancanza, nelle immediate vicinanze;

     b) le carni fresche ottenute dai suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione antipestosa d'emergenza devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche.

     6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano durante tutto il periodo della campagna di vaccinazione antipestosa di emergenza e per almeno sei mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata; prima che scadano i sei mesi, il Ministero della sanità adotta le misure stabilite in sede comunitaria, concernenti:

     a) il divieto di uscita dall'azienda dei suini sierologicamente positivi se non per essere immediatamente macellati;

     b) il divieto di uscita dall'azienda di origine dei suinetti nati da scrofe sierologiamente positive se non per essere trasportati:

     1) in un macello per essere immediatamente macellati;

     2) in un'azienda designata dall'autorità competente, dalla quale saranno trasportati direttamente al macello;

     3) in un'azienda dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, all'esame sierologico per la presenza di anticorpi della peste suina classica;

     c) la produzione, l'imballaggio, la distribuzione e l'entità delle scorte di vaccini contro la peste suina classica.

 

          Art. 14.

     1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto.

 

          Art. 15.

     1. Il Ministero della sanità elabora, sulla base dei criteri previsti nell'allegato C al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992 n. 229, un piano di emergenza contenente le misure applicabili in caso di comparsa della peste suina classica e lo sottopone, per l'approvazione e le eventuali modifiche, alla Commissione europea.

     2. Il piano di cui al comma 1 deve permettere l'accesso agli edifici, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessario per una rapida ed efficace eradicazione della malattia nonché il fabbisogno di vaccino ritenuto necessario per l'eventualità di una vaccinazione di urgenza.

     3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 16.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 7, 10, comma 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nonché quelle di cui agli allegati I, II e III, del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, cessano di avere efficacia.

     2. Le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, valgono anche per i termini utilizzati nel decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427.

     3. I riferimenti agli allegati I, II e III, del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, si intendono effettuati rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto.

 

 

     ALLEGATO 1 - (previsto dall'art. 1, comma 1, lettera g))

     METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA DELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA CLASSICA.

     A prescindere dal periodo necessario per lo sviluppo degli anticorpi, per quanto riguarda i metodi diagnostici della peste suina classica (CSF) sono stabiliti le linee direttrici, gli standard ed i criteri minimi seguenti.

     A. RACCOLTA DEI MATERIALI DIAGNOSTICI.

     1. Per isolare il virus ed evidenziare l'antigene si considerano essenziali i tessuti delle tonsille e della milza. E' meglio prelevare almeno altri due campioni di tessuti linfatici, quali i linfonodi retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici nonché l'ileo e il rene. Ogni campione di tessuto è posto in una busta di plastica separata, sigillata ed etichettata. I campioni sono trasportati e conservati in contenitori ermetici. Essi non sono congelati, bensì tenuti freschi a temperatura di frigorifero e saggiati sollecitamente.

     2. Per l'isolamento del virus dai leucociti devono esser prelevati campioni di sangue da suini con sintomi febbrili o di altro tipo. Come anticoagulanti si usano EDTA o eparina. I campioni sono mantenuti freschi a temperatura di frigorifero e sottoposti agli esami di laboratorio senza indugio.

     3. I campioni di sangue per evidenziare gli anticorpi quale supporto diagnostico di focolai clinici ed a scopo di sorveglianza sono prelevati da animali che siano guariti da sospetta infezione e da suini noti per essere stati in contatto con casi infetti o sospetti. In tali allevamenti sospetti devono essere presi come campione tutti i primi 20 animali sospetti o in contatto ed il 25% degli altri animali. Per individuare con molta probabilità gli anticorpi si prelevano contemporaneamente campioni da ogni unità dell'allevamento.

     B. DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLA PESTE SUINA CLASSICA.

     Il punto di partenza nella diagnosi di CSF di laboratorio è l'individuazione dell'antigene virale, del virus e degli anticorpi negli organi o nei fluidi tissutali.

     In caso di risultati non probanti, si ripetono gli esami sugli stessi campioni. Se continuano ad esserci sospetti clinici, si devono prelevare ulteriori campioni della stessa origine.

     In casi di sospetta CSF si possono usare, come supporto diagnostico, esami sierologici per evidenziare gli anticorpi. Se non si è riusciti a individuare l'antigene virale od isolare il virus del materiale prelevato da animali sospetti di CSF o proveniente da allevamenti che hanno avuto contatto con casi di CSF, si fanno esami per evidenziare anticorpi sui campioni di sangue degli animali guariti da sospetta malattia di quelli noti per essere stati in contatto con la malattia stessa.

     1. Ricerca dell'antigene virale.

     Per la ricerca dell'antigene virale in tessuti d'organo si deve impiegare la tecnica di immunomarcatura diretta su sezioni al criostato (sino a cinque micron) delle tonsille e degli altri organi specificati in A1. Il reagente per la diagnosi deve essere in antisiero pestivirus-specifico policlonale del virus CSF, marcato con un fluorocromo, un enzima, o biotina, secondo i criteri seguenti:

     a) il siero iperimmune è preparato da suini esenti da infezione il siero dei quali è privo di anticorpi che possano influire sulla specificità o qualità della reazione;

     b) l'immunoglobulina marcata preparata dal siero suino iperimmune dalla CSF come specificato sotto a) deve avere un titolo minimo di 1/20 determinato in colture cellulari infettate con il virus CSF e confermato da esami di controllo su sezioni di tessuto. La diluizione d'uso del coniugato deve combinare un massimo di segnale con un minimo di colorazione di fondo.

     Ogni campione che mostri una reazione citoplasmica specifica è considerato positivo per pestivirus; in tali casi si devono effettuare ulteriori esami come descritto in B3.

     2. Isolamento ed identificazione del virus in colture cellulari.

     a) L'isolamento del virus da campioni di tessuto si effettua su colture cellulari sensibili di PK 15 o su altre linee cellulari parimenti sensibili. Le sospensioni d'organo di un animale sospetto devono essere inoculate ad una diluizione di 1/10.

     b) L'isolamento del virus da campioni di sangue, raccolti e trattati come indicato nel paragrafo A2, si effettua inoculando sulle colture cellulari la sospensione del "buffy coat" ricostituita sino al volume ematico originale.

     c) Per evidenziare l'antigene virale nel citoplasma dei monostrati, si devono trattare la colture cellulari con antisiero policlonale marcato. Si deve applicare il colorante ad intervalli da 24 a 72 ore dal momento dell'inoculazione.

     d) Le colture cellulari positive devono essere sottoposte agli esami di diagnosi differenziale come specificato in B3. Risultati negativi dopo il primo passaggio su coltura cellulare possono richiedere un secondo od anche più passaggi per l'isolamento del virus.

     3. Tipizzazione dei virus pestosi isolati, con anticorpi monoclonali.

     a) Si devono esaminare ulteriormente, mediante anticorpi monoclonali marcati, i duplicati delle sezioni al criostato di tessuti o le colture cellulari che danno reazioni positive all'antisiero policlonale, come descritto in B 1 e 2, al fine di differenziare tra il virus CSF ed i virus diarrea virale del bovino (BVD)/border disease (Bd).

     b) Si devono usare solo i monoclonali ufficialmente raccomandati dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

     c) I monoclonali devono essere suddivisi in quattro gruppi secondo i criteri seguenti:

 

Nome del gruppo

Reattività

1

Tutti i virus pestosi

2

Tutti i virus CSE

3

Ceppi vaccinali CSF

4

Tutti i virus BVD / BD

 

     Ogni gruppo può essere rappresentato o da un singolo monoclonale o da una miscela di anticorpi monoclonali, a condizione che lo spettro di reattività corrisponda a quello di cui sopra.

     d) L'interpretazione degli schemi di reazione è così riassunta:

Gruppi

Interpretazione

1

2

3

4

 

+

+

-

-

CSF confermata

+

+

+

-

CSF ceppo vaccinale

+

-

-

+

virus BVD / BD

+

-

-

-

Virus non classificato, necessitano ulteriori esami

+

+

-

+

 

+

+

+

+

 

-

-

-

-

 

     C. RICERCA DEGLI ANTICORPI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA.

     La ricerca degli anticorpi del virus CSF in campioni di sangue viene effettuata per agevolare la diagnosi di peste suina in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici di malattia o su suini sospetti di aver avuto contatti con suini infetti. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

     Per questi scopi, i campioni di sangue devono essere sottoposti ad un test approvato.

     I test seguenti sono approvati per l'uso e devono essere effettuati congiuntamente a controlli con sieri positivi e negativi.

     I ceppi virali da usare per i test sierologici devono essere autorizzati in una riunione dei laboratori nazionali per la peste suina (NSFL) e rilasciati a questi ultimi, dietro loro richiesta, secondo quanto disposto dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

     Tutti i test utilizzati devono dare risultati soddisfacenti con i sieri CSF di riferimento, forniti dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

     1. Test di virus-neutralizzazione.

     Questo test si basa sulla determinazione della soglia 50%. Miscele di diluizione di siero e quantità costanti di virus, dopo uno specificato periodo d'incubazione a 37° C, vengono inoculate nelle colture. I risultati si basano sull'assenza di replicazione del virus, ricercata con un sistema di immunomarcatura. Si possono usare sia la prova di immunofluorescenza-neutralizzazione (NIF), sia quella degli anticorpi neutralizzanti perossidasi-coniugati. Il laboratorio di riferimento CE per la CSE fornirà, su richiesta, protocolli dettagliati.

     A scopi di screening i sieri vengono inizialmente diluiti a 1/10. Quando è necessaria una titolazione completa, si preparano diluizioni doppie del siero partendo da 1/10. Ogni diluizione viene miscelata con ugual volume di una soluzione virale contenente 100 (± 0,5 log10) dosi infettanti (TCID 50). Per ogni livello di diluizione si utilizzano almeno due colture. Dopo un appropriato periodo di incubazione le colture cellulari vengono fissate e si ricerca l'antigene virale con un sistema di immunomarcatura. I risultati vengono espressi come reciproco della diluizione iniziale di siero, a cui corrisponde assenza di marcatura specifica nella metà delle colture cellulari inoculate. Il punto di estinzione viene calcolato a metà tra due livelli di diluizione.

     2. Prova di immunoassorbimento enzima-coniugato (ELISA).

     Si possono usare prove di competizione, di blocco ed indirette su ogni supporto idoneo.

     Si raccomanda che i test usati minimizzano le reazioni crociate con il virus BVD ed altri pestivirus. Tuttavia i test devono garantire l'identificazione di tutte le infezioni da CSF, ed a tutti gli stadi di risposta immunitaria all'infezione.

     Antigene.

     L'antigene deve essere ricavato o corrispondere alle proteine virali di uno dei ceppi virali CSF raccomandati. Le cellule usate per preparare l'antigene devono essere idenni da ogni infezione da pestivirus.

     Antisieri.

     I sieri policlonali per le prove di competizione o di blocco devono essere ottenuti da suino o conigli infettati con uno dei ceppi di virus CSF raccomandati o con il ceppo lapinizzato C. Gli anticorpi monoclonali devono essere attivi contro o corrispondere ad una proteina virale immunodominante del virus CSF. Le prove indirette devono utilizzare un reattivo immunoglobulinico anti-suino che rivela sia le IgG che le IgM.

     La sensibilità dell'ELISA deve essere tale da registrare come positivo ogni siero che reagisce al test di neutralizzazione, nonché i sieri positivi di riferimento forniti dal laboratorio di riferimento CE per la CSF.

     L'ELISA può essere usato solo con siero ottenuto da campioni di plasma presi da singoli suini.

     Se la procedura ELISA usata non è specifica per la CSF, i campioni positivi devono essere esaminati ulteriormente con i test differenziali specificati nella sezione E.

     D. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

     1. L'individuazione dell'antigene virale CSF nei tessuti d'organo o nelle colture di cellule, dopo isolamento del virus dai campioni di tessuto con le tecniche definite un B 1, 2 e 3, costituisce la base della conferma della presenza della malattia, eccettuato nei casi di reazione dimostrate come dovuta a virus vaccinale, come specificato in B 3. La dimostrazione di antigene BVD/BD, secondo B 3, elimina il sospetto di CSF, purché non sussistano altre base per tale sospetto.

     A seguito di risultati inusuali o inaspettati della tipizzazione monoclonale secondo B 3, i pestivirus isolati devono essere considerati come inclassificati, e l'allevamento di origine deve essere ritenuto sospetto fino ad ulteriori esami. Questi possono comprendere la trasmissione del virus ad un laboratorio di riferimento per la caratterizzazione e ricerche sierologiche sull'allevamento di origine.

     2. A seguito di rinvenimento di anticorpi reagenti con il virus CSF, l'allevamento di origine è ritenuto sospetto:

     a) al fine di escludere il sospetto di CSF originatosi dal rinvenimento di anticorpi, si usa il test descritto nel successivo capitolo E per distinguere tra anticorpi reagenti alla CSF che possono essere stati indotti da altri pestivirus ed anticorpi dovuti realmente al virus CSF, si devono risaggiare con il test differenziale tutti i campioni originali;

     b) se al primo test differenziale non si può escludere il sospetto, si deve effettuare un ulteriore test almeno 30 giorni dopo, per eseguire la possibile diffusione dell'infezione. Nell'azienda sospetta occorre prelevare campioni da tutti i primi 20 animali e dal 25% dei rimanenti.

     3. Interpretazione dei risultati sierologici.

     Un titolo neutralizzante 10 in tutti i suini unito ad aspetti clinici o epizootologici originanti sospetto di malattia costituisce una diagnosi positiva. Un titolo 1/10 in tutti i suini senza aspetti clinici ed epizootologici dà origine al sospetto di malattia e deve essere seguito da procedimenti diagnostici differenziali.

     Gli stessi criteri devono essere applicati ad ogni suino positivo all'ELISA.

     E. PROCEDURE SIEROLOGICHE PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA PESTE SUINA CLASSICA ED ALTRI PESTIVIRUS.

     1. I test per la diagnosi differenziale tra CSF ed altre infezioni da pestivirus si basano sull'esame in parallelo dei sieri con ceppi virali sia di CSF sia di BVD/BD, usando metodi totalmente compatibili.

     I ceppi virali CSF e BVD/BD da usare devono essere stati ufficialmente approvati (vedi sopra sub C). Per escludere il sospetto di CSF originatosi dalla scoperta di anticorpi, i campioni di sangue devono essere esaminati mediante titolazioni comparative delle soglie degli anticorpi neutralizzanti anti virus CSF e virus BVD/BD.

     Nell'ELISA di blocco, si deve utilizzare il confronto tra le percentuali di blocco con antigeni CSF e con antigeni BVD/BD.

     2. I risultati dei test sierologici comparativi, usando ceppi di riferimento di CSF e di altri pestivirus, devono essere interpretati come segue:

     a) se i test comparativi mostrano che più di un suino possiede anticorpi del virus CSF senza anticorpi degli altri pestivirus, il risultato viene considerato positivo per CSF;

     b) se i test comparativi mostrano che i titoli per il virus CSF sono uguali o maggiori dei titoli per gli altri pestivirus in più di un suino, allora c'è sospetto di CSF e la differenziazione è eseguita come segue:

     - i suini aventi titoli neutralizzanti antivirus CSF maggiori o uguali ai titoli anti altri pestivirus sono macellati. I loro tessuti e, se del caso, i loro feti, sono esaminati per la ricerca di antigene o virus della CSF, secondo la procedura definita in B 1, 2 o 3;

     - se si rinviene antigene virale o virus della CSF, la CSF sarà confermata;

     - se la ricerca definita nel soprastante secondo trattino non rileva la presenza di antigene o virus della CSF, l'azienda è considerata come sospetta finché un ulteriore gruppo di campioni di sangue, prelevati almeno 30 giorni dopo, non sia stato sottoposto a nuovi test comparativi;

     - se questi successivi test comparativi mostrano che tutti gli animali hanno titoli significativamente più alti (quattro volte o più) contro il virus BVD/BD rispetto al virus CSF, il sospetto è eliminato;

     - se uno o più animali mostrano un titolo contro il virus CSF uguale o maggiore del titolo contro il virus BVD/BD, il risultato viene considerato positivo per CSF;

     c) se i titoli BVD/BD sono tali da non escludere la possibilità di CSF, l'azienda è considerata come sospetta e nuovamente esaminata dopo almeno 30 giorni.

     F. DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA.

     La ASF non può essere differenziata dalla peste suina classica mediante esami clinici o esami post mortem e nella diagnosi differenziale di ogni sindrome acuta febbrile emorragica dei suini devono essere prese in considerazione entrambe queste malattie.

     Gli esami di laboratorio sono essenziali per la distinzione tra le due malattie. Una diagnosi positiva in un paese indenne da ASF deve essere basata sull'isolamento e sull'identificazione del virus ASF.

     Il punto di partenza nella diagnosi di laboratorio di ASF deve essere l'individuazione del virus, dell'antigene virale o degli anticorpi negli organi e nei fluidi tissutali.

     In caso di risultati non probanti o negativi due esami su campioni provenienti da animali sospetti di ASF o con materiale proveniente da allevamenti che hanno avuto contatti con casi di ASF, deve essere prelevato ulteriore materiale nello stesso allevamento e dagli animali che sono stati in contatto con suini infetti.

     1. Ricerca dell'antigene virale.

     Per la ricerca dell'antigene virale si applicano la tecnica dell'immunofluorescenza diretta o altre tecniche utili, su sezioni sottili di criostato di tessuti d'organo, su strisci o su sedimenti da colture di leucociti. Le procedure sono simili a quelle descritte per la CSF, tranne il fatto che si usano reagenti specifici per la ASF.

     2. Isolamento ed identificazione del virus:

     a) test di emoassorbimento (HAD).

     Lo HAD test viene effettuato inoculando in colture primarie di leucociti suini le sospensioni al 10% di tessuti o il sangue prelevato sul campo da suini sospetti, oppure allestendo colture di leucociti da sangue di suini febbricitanti inoculato in laboratorio o da sangue prelevato sul campo. L'emoassorbimento consiste nell'adesione di un gran numero di eritrociti suini sulla superficie delle cellule infette e conferma la diagnosi di ASF;

     b) inoculazione del suino.

     Si fa un pool con aliquote di ogni sospensione di tessuto al 10% e se ne inoculano intramuscolo 2 ml a capo in quattro suini; due di questi debbono essere stati vaccinati contro la CSF e due non vaccinati. I suini dovranno essere esaminati giornalmente per 21 giorni, per valutare un eventuale innalzamento della temperatura rettale e l'insorgenza di sintomi clinici. Se si sviluppa febbre devono essere prelevati campioni di sangue onde allestire colture di leucociti per lo HAD test ("autorosette" ed inoculazione di colture primarie di leucociti suini). Se non si sviluppano sintomi clinici, si deve prelevare del sangue per la ricerca di anticorpi dopo un periodo di osservazione di 21 giorni.

     G. RICERCA DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS ASF IN CAMPIONI DI SANGUE E NEI FLUIDI TISSUTALI.

     La ricerca di anticorpi in campioni di siero o di fluidi tissutali viene effettuata per agevolare la diagnosi di ASF in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici che fanno sospettare la malattia o sui suini sospetti di aver avuto contatto con suini infetti da ASF. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

     Per questi scopi, i campioni devono essere sottoposti ad un test approvato.

     I test che seguono sono approvati e debbono essere effettuati congiuntamente ad appropriati controlli con sieri positivi e negativi:

     a) test di immunofluorescenza indiretta (ILF); - b) ELISA.

 

     ALLEGATO II - (previsto dall'art. 12, comma 1)

     1) I laboratori nazionali per la peste suina sono i seguenti:

     Danimarca: Statens Veterinaere Institut for Virusforking, Lindholm;

     Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Perugia;

     Gran Bretagna: Central Veterinary Laboratory, Veybridge, Surrey, England;

     Irlanda del Nord: Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast;

     Belgio: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B 1180 Bruxelles;

     Francia: Laboratoire central de recherches vétérinaires d'Alfort, rue Pierre Curie 22, 94700 Maisons-alfort;

     Lussemburgo: Laboratoire bactériologique de médicine vétérinaire de l'Etat, avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg;

     Irlanda: Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock - Co. Dublin;

     Germania: Bundesforschutrgsanstalt für Viruskranheiten der Tiere, Tubigen;

     Paesi Bassi: Central veterinary Institute, Lelystad;

     Grecia: Kteniatrikon Istitouton Loimondon kai Parasitikon Nosematon (Ergasterion Iolo Gias), Neapoleons, 9 Agia Paraskue, Attikes;

     Spagna: Laboratorio de Sanidad y Producion Animal de Barcelona;

     Portogallo: Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria Lisboa.

     2. I laboratori nazionali per la peste suina sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia.

     A tal fine essi:

     a) possono fornire i reattivi necessari per la diagnosi ai laboratori che ne fanno richiesta;

     b) controllano la qualità di tutti i reattivi diagnostici impiegati nello Stato;

     c) organizzano periodicamente prove comparative;

     d) conservano isolati del virus della peste suina provenienti dai casi constatati nello Stato.

 

     ALLEGATO III - (previsto dall'art. 16, comma 3)

     INFORMAZIONI EPIZOOTOLOGICHE

     1. Entro 24 ore dalla notifica del primo caso di peste suina il Ministero della Sanità deve inviare alla commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

     a) data in cui è stata sospettata la presenza di peste suina;

     b) data in cui la peste suina è stata confermata e metodi di conferma impiegati;

     c) ubicazione dell'azienda infetta e distanza alla quale si trovano gli allevamenti suini più vicini;

     d) numero di suini dell'azienda, suddivisi per categorie;

     e) per ciascuna categoria, numero di suini sui quali è stata constatata la peste suina e livello di morbilità.

     2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere eseguite da un resoconto che precisi:

     a) la data in cui si è proceduto all'abbattimento e alla distruzione dei suini dell'azienda;

     b) in caso di applicazione della deroga di cui all'art. 6, il numero di suini abbattuti e distrutti, il numero di suini il cui abbattimento è stato rinviato, nonché la durata di questo rinvio;

     c) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia.

     3. Il Ministero della Sanità invia alla commissine e agli altri Stati membri le informazioni di cui al punto 1, entro il termine ivi previsto, per ogni successiva comparsi della peste suina in altre aziende, fino al momento in cui il numero di aziende infette e la diffusione della malattia ne rilevino il carattere estensivo.

 

     ALLEGATO IV - (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3)

     SCREENING SIEROLOGICO DI SUINI NELLA ZONA DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA.

     Il programma di screening sierologico dovrà tener conto della propagazione della peste suina classica e delle modalità di allevamento di suini, che siano o meno tenuti in gruppo.

     1. Screening sierologico di suini allevati in gruppo.

     Un gruppo consiste di due o più suini a contatto diretto tra di loro.

Prelievo di campioni da gruppi

 

— Gruppo composto da 20 suini al massimo;

— 2 suini qualora il gruppo consista di una scrofa con suinetto, i campioni sono prelevati dalla sola scrofa;

— Gruppo composto da più di 20 suini

— 2 suini + il 5% dei rimanenti capi

     I campioni debbono essere prelevati da tutti i gruppi.

     2. Screening sierologico di suini allevati separatamente, che comprendono i suini allevati in stretta vicinanza, ma che non hanno contatti diretti tra di loro, come ad esempio le scrofe legate alla corda.

     Metodo di prelievo dei campioni

Numero di suini

Suini da esaminare

Meno di 20

tutti

20 — 100

20 + 20% dei rimanenti capi

Più di 100

20 + il 10% dei rimanenti capi (almeno 36)

 

     ALLEGATO V - (previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b)) - PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE AZIENDE INFETTE

     I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI.

     a) Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, quelle parti dei locali di scabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 10.

     b) Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione post mortem o ancora contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente raccolti ed eliminati con le carcasse.

     c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore.

     II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALI.

     a) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua fredda.

     b) Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.

     c) Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda.

     d) Il concime e le lettiere utilizzate devono essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Questo periodo può essere prorogato se il liquame è stato contaminato in misura considerevole.

 

     ALLEGATO VI - (previsto dall'art. 12, comma 1)

     LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE SUINA CLASSICA

     Nome del laboratorio:

     Institut für Virologie

     der Tierärzlichen Hochschule

     Bischofsholer Damm 15

     D-3000 Hannover 1,

     Germania

     Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica sono i seguenti:

     1. coordinate, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina classica e in particolare:

     a) conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi;

     b) tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della peste suina classica destinati agli esami sierologici e alla preparazione dell'antisiero;

     c) fornitura ai laboratori di sieri di riferimento, sieri coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare gli esami e i reattivi utilizzati in ciascun Stato membro;

     d) creazione e conservazione di una collezione di virus della peste suina classica;

     e) organizzazione periodica di prove comparative comunitarie dei procedimenti diagnostici;

     f) raccolta di dati e informazioni relativi ai metodi diagnostici impiegati e ai risultati degli esami effettuati;

     g) caratterizzazioni dei virus isolati con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della peste suina classica;

     h) aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della peste suina classica;

     i) acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina classica e altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi differenziale;

     j) acquisizione di una conoscenza approfondita sulla preparazione e sull'imiego dei prodotti immunologici utilizzati per l'eradicazione e la lotta contro la peste suina classica;

     2. organizzazione corsi di formazione o di aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche;

     3. disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni d'emergenza nell'ambito della Comunità;

     4. svolgere attività di ricerca e coordinare, ogniqualvolta ciò sia possibile, attività di ricerca volte a rendere più efficate la lotta contro la peste suina classica.


[1] Abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55.