§ 97.4.26 - D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:17/05/1996
Numero:362


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 97.4.26 - D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362. [1]

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualità dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I.

     2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanità, alle regioni e alle province autonome.

     3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali;

     b) "animale": qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione;

     c) "vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica;

     d) "proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli;

     e) "periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, è quella indicata nell'allegato I

     f) "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorità competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici;

     g) "autorità competente": il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

     h) "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorità competente.

 

          Art. 2.

     1. Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie di cui all'allegato I deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente che ne dà tempestiva comunicazione al Ministero della sanità, corredandola dei dati epidemiologici disponibili.

 

          Art. 3.

     1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, il veterinario ufficiale assume immediatamente le necessarie iniziative affinché venga attuata la procedura d'indagine diagnostica ufficiale per la conferma o l'esclusione della malattia, provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio; a tal fine, qualora si rendesse necessario, l'autorità competente dispone il trasporto degli animali sospetti adottando le necessarie misure e gli accorgimenti idonei ad evitare la propagazione della malattia.

     2. Non appena è notificato un caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che:

     a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;

     b) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;

     c) sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;

     d) sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:

     1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;

     2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

     e) si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;

     f) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

     3. In attesa che vengano adottate ufficialmente, le misure previste al comma 2, ad esclusione di quelle indicate alla lettera sono applicate dal proprietario o allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione.

     4. L'autorità competente può estendere in tutto o in parte le misure di cui al comma 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

     5. Le misure previste ai commi 1 e 2 si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso.

 

          Art. 4.

     1. La conferma ufficiale della presenza in una azienda di una delle malattie di cui all'allegato I comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, l'adozione delle seguenti ulteriori misure:

     a) immediato abbattimento in loco degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda; le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o sotterrate in loco, qualora possibile; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;

     b) distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti, come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle istruzioni, impartite dal veterinario ufficiale, atte a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno;

     c) pulizia e disinfezione, in conformità all'articolo 14 e dopo che sono state ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze nonché dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto e di qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato;

     d) indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

     2. In caso di sotterramento, carcasse, materiali e rifiuti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi.

     3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione.

     4. Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dall'autorità competente solo dopo ispezione e previa verifica delle condizioni di pulizia e disinfezione effettuata conformemente all'articolo 14.

 

          Art. 5.

     1. Qualora animali vivi allo stato selvatico siano infetti o sospetti infetti da una delle malattie di cui all'allegato I, il Ministero della sanità dispone le misure da applicare, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri in sede di comitato veterinario permanente.

 

          Art. 6.

     1. Nel caso di azienda comprendente due o più unità di produzione distinte, il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, può autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per quanto concerne le unità di produzione sane di un'azienda infetta, a condizione che:

     a) il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e le dimensioni di dette unità di produzione nonché le operazioni ivi effettuate siano tali da garantire una completa separazione per quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il materiale e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la propagazione dell'agente patogeno da una unità di produzione all'altra;

     b) il rischio di diffusione del virus della malattia tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate.

     2. Ai fini della concessione della deroga di cui al comma 1:

     a) al momento dell'indagine ufficiale diretta a confermare o escludere la presenza della malattia, il veterinario ufficiale deve aver valutato le condizioni e le circostanze che ne favorirebbero la diffusione;

     b) le unità di produzione intensiva che contengono animali sani devono:

     1) essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli contenenti animali infetti e non essere comunicanti né possedere uno spazio libero comune;

     2) disporre di depositi separati per le attrezzature, i foraggi, gli effluenti e, se del caso, per il latte;

     3) essere munite, ciascuna, di specifica attrezzatura di disinfezione all'entrata e all'uscita;

     4) disporre di personale esclusivamente ad esse adibito;

     5) non aver effettuato scambi, con unità infette, di macchinari o di altre attrezzature dell'azienda, né di animali, prodotti animali, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali lana o rifiuti o prodotti di scarto che possono trasmettere la malattia dalle unità infette a quelle sane.

     3. Le condizioni di cui comma 1, lettera b), e quelle di cui al comma 2, lettera b), devono essere soddisfatte prima che sia stata accertata la malattia in un animale presente nell'azienda, tenendo conto del probabile periodo di incubazione della malattia stessa.

     4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea le deroghe concesse.

 

          Art. 7.

     1. L'indagine epidemiologica riguarda:

     a) il periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto;

     b) la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende in cui si trovano animali di specie sensibili che possono essere stati infettati o contaminati;

     c) i movimenti di persone e di veicoli, nonché i trasporti di animali, carcasse, materiali o materie che possono aver portato l'agente patogeno fuori o dentro l'azienda in questione;

     d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

 

          Art. 8.

     1. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia può essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 3 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso.

     2. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia può essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso.

     3. Nel caso che un'azienda sia soggetta alle disposizioni del comma 2, l'autorità competente mantiene in vigore nell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 3 per un periodo almeno corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di ciascuna malattia, con decorrenza dal probabile momento di introduzione dell'infezione stabilito dall'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'art. 7.

     4. Nelle aziende di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente, qualora ritenga che le condizioni lo consentano, può limitare le misure di controllo ufficiale di cui all'articolo 3, esclusivamente agli animali delle specie sensibili o, purché l'azienda stessa soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano.

 

          Art. 9.

     1. Non appena la diagnosi di una delle malattie di cui all'allegato I è stata ufficialmente confermata, l'autorità competente delimita attorno all'azienda infetta una zona di protezione, di raggio minimo di tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri; nella delimitazione si tiene conto dei fattori di carattere geografico, amministrativo, ecologico ed epidemiologico connessi alla malattia e delle strutture di controllo.

     2. Qualora sia interessato il territorio di più Stati membri la delimitazione delle zone di cui al comma 1 avviene in collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri o, se necessario, in sede comunitaria.

     3. Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata o su sua richiesta, può promuovere in sede comunitaria la modifica dei limiti delle zone di cui al comma 1 e della durata delle misure restrittive, tenendo conto di quanto segue:

     a) situazione geografica e fattori ecologici;

     b) condizioni meteorologiche;

     c) presenza, distribuzione e specie dei vettori;

     d) risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'articolo 7;

     e) risultati degli esami di laboratorio;

     f) misure di lotta effettivamente applicate.

 

          Art. 10.

     All'interno della zona di protezione l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:

     a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

     b) visite periodiche da parte del veterinario ufficiale alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili ed esame clinico degli stessi, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro; la frequenza delle visite è stabilita in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;

     c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

     d) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessità e d'urgenza in un macello ubicato nella zona o, se in detta zona non ne esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente; il trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale, su tutti gli animali appartententi alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvisato dell'invio degli animali.

     2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per un periodo almeno uguale al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'eliminazione degli animali dall'azienda infetta come stabilito dall'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 14; tuttavia, quando la malattia si trasmette con insetto vettore, il Ministero della sanità può fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalità relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanità informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate.

     3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 2, si applicano le misure prescritte per la zona di sorveglianza.

 

          Art. 11.

     1. All'interno della zona di sorveglianza l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:

     a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

     b) divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;

     c) divieto di transito, salvo deroga concessa dall'autorità competente nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

     d) trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

     e) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati, sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorità competente per una macellazione di necessità e d'urgenza; lo spostamento può essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartententi alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvertito dell'invio degli animali.

     2. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'eliminazione dall'azienda di tutti gli animali come stabilito dall'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 14; tuttavia, se la malattia viene trasmessa da un insetto vettore, il Ministero della sanità può fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalità relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanità informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate.

 

          Art. 12.

     1. Se le misure di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), sono mantenute oltre il limite di trenta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente, previo nulla osta del Ministero della sanità, può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario o allevatore, il trasporto di animali sani da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

     a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;

     b) tutti gli animali presenti nell'azienda siano stati sottoposti a visita veterinaria;

     c) gli animali da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico;

     d) gli animali siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

     e) l'azienda di destinazione sia ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza;

     f) siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione dell'agente patogeno durante il trasporto, in particolare procedendo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi dopo il trasporto.

 

          Art. 13.

     1. In caso di restrizioni adottate a causa dell'insorgere della malattia, sono prese, verificandone l'applicazione, tutte le misure necessarie perché almeno gli abitanti delle zone di protezione e di sorveglianza siano messi al corrente di tali restrizioni.

     2. Qualora l'epizoozia presenti carattere di eccezionale gravità, il Ministero della sanità promuove l'adozione in sede comunitaria di misure supplementari e ne assicura l'esecuzione.

 

          Art. 14.

     1. Le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione sono effettuate, utilizzando prodotti autorizzati anche con riguardo alle relative concentrazioni, sotto controllo ufficiale conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e in modo da eliminare il rischio di propagazione o di sopravvivenza dell'agente patogeno.

     2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 il veterinario ufficiale accerta che le misure siano state applicate correttamente e che sia trascorso un periodo di tempo appropriato in relazione alla malattia, e comunque non inferiore a ventuno giorni, a garanzia dell'eleminazione totale della malattia in questione prima della reintroduzione nell'azienda di animali appartenenti alle specie sensibili.

 

          Art. 15.

     1. Il laboratorio nazionale di riferimento per cuascuna malattia di cui all'allegato I è designato dal Ministero della sanità tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

     2. Il laboratorio di cui al comma 1 è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi impiegati da ciascun laboratorio di diagnosi della malattia per la quale è designato nonché dell'uso dei reagenti.

     3. Il laboratorio di cui al comma 1:

     a) provvede alla individuazione del tipo, sottotipo e variante del virus in questione;

     b) può fornire i reagenti diagnostici agli Istituti zooprofilattici speimentali competenti per territorio;

     c) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati;

     d) organizza periodicamente prove comparative;

     e) conserva isolati del virus della malattia in questione provenenti da casi confermati;

     f) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

     4. I laboratori nazionali designati per ciascuna delle malattie previste cooperano con il rispettivo laboratorio comunitario di riferimento designato in sede comunitaria le cui competenze e i cui compiti sono indicati nell'allegato III.

 

          Art. 16.

     1. Le misure di lotta e di eradicazione specifiche per la malattia vescicolare dei suini sono quelle indicate nell'allegato II, capitolo I.

     2. Per la malattia vescicolare dei suini, l'elenco dei laboratori nazionali è riportato nell'allegato II, capitolo I, punto 5, e il laboratorio comunitario di riferimento è riportato nell'allegato II capitolo I, punto 6.

 

          Art. 17.

     1. La vaccinazione contro le malattie citate nell'allegato I può essere praticata, a complemento delle misure di lotta effettuate al manifestarsi della malattia in questione, solo sulla base di disposizioni adottate in sede comunitaria.

     2. In caso di ricorso alla vaccinazione di cui al comma 1:

     a) è vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali appartenenti alle specie sensibili nelle aziende di cui all'art. 3;

     b) è vietata la sieroprofilassi;

     c) tutti gli animali vaccinati devono essere identificati con un marchio chiaro e leggibile e con un metodo riconosciuto in sede comunitaria;

     d) tutti gli animali vaccinati devono restare all'interno della zona di vaccinazione a meno che non siano trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente per la macellazione d'urgenza. In tal caso, il movimento di animali può essere autorizzato solo dopo che il veterinario ufficiale abbia effettuato un esame di tutti gli animali dell'azienda appartenenti alle specie sensibili ed abbia escluso la presenza di animali sospetti.

     3. Terminate le operazioni di vaccinazione, su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili dalla zona di vaccinazione secondo modalità stabilite in sede comunitaria.

     4. Il Ministero della sanità informa regolarmente la Commissione europea, in sede di comitato veterinario permanente, sui progressi conseguiti con le misure di vaccinazione.

     5. In deroga al comma 1, la decisione di effettuare la vaccinazione di emergenza può essere adottata dal Ministero della sanità, previa notifica alla Commissione europea, purché non siano compromessi gli interessi fondamentali comunitari, tenendo conto, in particolare, del grado di concentrazione degli animali, della necessità di proteggere razze specifiche nonché della zona geografica in cui è attuata la vaccinazione; il Ministero della sanità si attiene a quanto stabilito in sede comunitaria circa il mantenimento, la modifica, l'estensione o la revoca delle misure adottate.

 

          Art. 18.

     1. Il Ministero della sanità, sulla base dell'allegato IV, predispone un piano di emergenza, applicabile a tutte le malattie elencate nell'allegato I, contenente le misure nazionali da attuare in caso di insorgenza di un focolaio di una delle malattie; tale piano deve permettere l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e agli altri materiali adeguati, necessario per l'eliminazione rapida ed efficace del focolaio.

     2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione e può essere da essa modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione e della natura specifica della malattia.

     3. Il piano approvato e le sue eventuali modifiche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 19.

     1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto.

 

          Art. 20.

     1. All'elenco delle malattie considerate a carattere infettivo e diffusivo di cui all'art. 1, primo comma, del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche:

     a) la malattia "vaiolo ovino" è sostituita dalla seguente: "vaiolo degli ovicaprini";

     b) è aggiunta la seguente malattia: "malattia emorragica epizootica dei cervi".

 

 

     ALLEGATO I - (previsto dall'art. 1, comma 1)

 

MALATTIA

Periodo massimo di incubazione

Peste bovina ...............................................................

21 giorni

Peste dei piccoli ruminanti ..........................................

21 giorni

Malattia vescicolare dei suini ......................................

28 giorni

Febbre catarrale maligna degli ovini ...........................

40 giorni

Malattia emorragica epizootica dei cervi ....................

40 giorni

Vaiolo degli ovicaprini ..................................................

21 giorni

Stomatite vescilolare ..................................................

21 giorni

[Malattia di Teschen] [2]...................................................

40 giorni

Dermatite nodulare contagiosa ..................................

28 giorni

Febbre della Valle del Rift ...........................................

30 giorni

 

 

     ALLEGATO II - (previsto dall'art. 16, comma 1) [3]

 

MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA ED ERADICAZIONE DI TALUNE MALATTIE

 

CAPITOLO I

Malattia vescicolare dei suini

 

Oltre alle disposizioni generali previste dal presente regolamento per la malattia vescicolare dei suini si applicano le disposizioni specifiche indicate in appresso

 

1. Descrizione della malattia

Malattia dei suini clinicamente non distinguibile dall'afta epizootica. Essa provoca vescicole sul grugno, sulle labbra, sulla lingua e sulla cute dello spazio interungueale. La gravità della malattia è assai variabile; essa può infettare gli animali di un allevamento senza che si manifestino lesioni cliniche. Il virus può sopravvivere a lungo al di fuori del corpo, anche nelle carni fresche, è estremamente resistente ai normali disinfettanti e ha la proprietà di essere persistente, è stabile in presenza di un pH compreso tra 2,5 e 12, per cui si rendono necessarie una pulizia e una disinfezione molto approfondite.

 

2. Il periodo di incubazione

Il periodo massimo di incubazione è pari a 28 giorni.

 

3. Metodi diagnostici per la conferma della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini

I metodi dettagliati di raccolta dei materiali per la diagnosi, le diagnosi di laboratorio, l'identificazione degli anticorpi e la valutazione dei risultati delle prove di laboratorio sono definiti con procedura comunitaria.

 

4. Conferma della presenza di malattia vescicolare dei suini.

In deroga all'articolo 1, comma 3, lettera f), la presenza della malattia è confermata:

a) nelle aziende in cui il virus della malattia vescicolare dei suini è stato isolato nei suini stessi o nell'ambiente;

b) nelle aziende in cui sono presenti suini risultanti sieropositivi al test della malattia

vescicolare dei suini nella misura in cui detti suini o altri dell'azienda presentano lesioni

caratteristiche di tale malattia;

c) nelle aziende in cui dei suini presentino sintomi clinici o siano sieropositivi, purché esista un legame epidemiologico diretto con un focolaio confermato;

d) in altri allevamenti in cui siano stati individuati suini sieropositivi. In quest'ultimo caso il veterinario ufficiale effettuerà esami complementari, in particolare procedendo a nuovi test per campionatura con un intervallo di almeno 28 giorni tra i prelievi di campioni, prima di confermare la presenza della malattia. Le disposizioni di cui all'art. 3 restano applicabili fino al completamento di detti esami complementari. Se gli ulteriori esami non rilevano sintomi della malattia e la sieropositività persiste, il veterinario ufficiale provvede affinché i suini sottoposti ad esame siano abbattuti e distrutti sotto il suo controllo o macellati sotto il controllo di un veterinario ufficiale in un determinato macello, situato in territorio nazionale.

Il veterinario ufficiale provvede affinché, fin dal loro arrivo nel macello, i suini in questione siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale.

 

5. Laboratori di diagnosi.

 

[....]

 

ITALIA: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA, BRESCIA;

 

[....]

 

6. Laboratorio comunitario di riferimento

 

AFRC Institute for Animal Health,

Pirbright Laboratory,

Ash Road,

Pirbright,

Woking,

Surrey, GU24ONF,

Regno Unito.

 

7. Zona di protezione.

Le dimensioni della zona di protezione sono definite nell'art. 9.

Per la malattia vescicolare dei suini le misure previste nell'art. 10 sono sostituite dalle seguenti:

a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona;

b) visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;

c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d) il Ministero della sanità, a seguito di disposizioni comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;

e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da un'azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che prevede in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare ì mezzi per il trasporto dei suini;

f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni, può essere autorizzata l'uscita dei suini dall'azienda:

1) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;

i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico;

i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati qualsiasi altro mezzo autorizzato;

il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale.

Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'intenzione dell'invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.

Durante le visite ante e post-mortem il veterinario ufficiale del macello prende in considerazione eventuali sintomi connessi alla presenza del virus della malattia vescicolare dei suini e dispone che dai suini macellati siano prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi. In caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini, si applicano le misure di cui al punto 9.3;

2) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione;

i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo;

i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

g) la carne proveniente dai suini citati alla lettera f) punto 1):

1) non entrerà in commercio intra-comunitario o internazionale e recherà il marchio sanitario per carni fresche previsto dall'Allegato II alla Direttiva 2002/99/CE del Consiglio;

2) sarà ottenuta, tagliata, trasportata e conservata separata dalla carne destinata al commercio intra-comunitario ed internazionale e sarà utilizzata in modo tale da evitare che venga introdotta in prodotti a base di carne destinati al commercio intra-comunitario ed internazionale, a meno che non sia trattata secondo quanto disposto dall'Allegato III alla Direttiva 2002/99/CE del Consiglio;

h) 1) in deroga alla lettera g), per quanto concerne la carne dei suini citati alla lettera f) punto 1), il Ministero della Salute può decidere di utilizzare un altro marchio di identificazione piuttosto che il marchio speciale di identificazione definito nell'Allegato II alla Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, a condizione che sia distinguibile in maniera chiara dagli altri marchi di identificazione da applicare alla carne di suino secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) N° 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio** o dal Regolamento CE) N° 2076/2005 della Commissione.

Il Ministero della Salute in caso di utilizzazione di un segno di identificazione informerà la ammissione nei quadro del Comitato Permanente sulla Catena Alimentare e la Sanità Animale.

2) il marchio di identificazione deve essere leggibile ed indelebile, i caratteri di facile lettura esposti in maniera chiara. Il marchio di identificazione deve avere la seguente forma e contenere le seguenti indicazioni

XY indica il codice paese previsto dal punto 6 della Parte B della Sezione I dell'Allegato II al Regolamento (CE) N° 853/2004.

1234 indica il numero di autorizzazione dell'azienda citato al punto 7 della Parte B della Sezione I dell'Allegato II al Regolamento (CE) N° 853/2004

3. L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state completate tutte le operazioni di cui all'art. 14;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad un esame clinico che abbia permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini e ad un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto della trasmissione della malattia vescicolare dei suini e delle condizioni in cui i suini sono custoditi.

Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta.

4. Alla scadenza del periodo di cui al punto 7.3, le norme applicate alla zona di sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione.

5. Nel caso in cui i divieti previsti al punto 7.2 lettera f) siano in vigore per più di 30 giorni a causa del verificarsi cu altri casi della malattia e, di conseguenza, insorgano problemi per la custodia degli animali, l'autorità competente può, su domanda del proprietario contenente le motivazioni di tale domanda e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato i fatti, autorizzare lo spostamento degli animali da un azienda all'interno della zona di protezione.

Il punto 7.2 lettera f) e lettera h) sarà applicato mutatis mutandis.

 

8. Zona di sorveglianza.

1. Le dimensioni della zona di sorveglianza sono quelle definite nell'art. 9.

2. Nel caso della malattia vescicolare dei suini, le misure di cui all'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;

b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3;

ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

d) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

3. Le dimensioni della zona di sorveglianza possono essere modificate conformemente alle ^deposizioni di cui all'art. 9, comma 3.

Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno sino a quando: siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14, e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.

 

9. Misure generali comuni.

Oltre alle misure di cui ai punti 7 e 8, si applicano le seguenti disposizioni:

1) Qualora la presenza della malattia vescicolare dei suini sia ufficialmente confermata, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'attuazione di misure ufficiale sono, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini.

2) Qualora il veterinario ufficiale abbia motivi per sospettare che i suini di un'azienda siano stati contaminati a seguito di movimenti di persone, animali o veicoli o in altro modo, i suini dell'azienda restano soggetti alle restrizioni in materia di movimenti dr cui all'articolo 8, almeno fino al momento in cui siano stati effettuati nell'azienda:

a) un esame clinico dei suini con risultato negativo;

b) un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini come indicato al punto 7.3. b).

Gli esami di cui alle lettere a) e b) non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi all'eventuale contaminazione dei locali a seguito di movimenti di persone, animali, veicoli o altri agenti.

3. In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei suini in un macello, il veterinario ufficiale del macello provvede affinché:

a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente:

b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati siano distrutte sotto controllo ufficiale, i modo da evitare il rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini;

c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, siano effettuate sotto il suo controllo, conformemente alle istruzioni eventualmente previste;

d) sia effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'art. 7;

e) non siano reintrodotti suini destinati al macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione di cui alla lettera c).

 

10. Pulizia e disinfezione delle aziende infette.

Oltre alle disposizioni previste dall'art. 14 il proprietario o allevatore applica le seguenti misure:

1) Procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione:

a) non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per essere distrutte, le parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi altra parte di locali contaminati durante l'abbattimento devono essere irrorate con disinfettanti autorizzati, nella/concentrazione prescritta per la malattia vescicolare dei suini. Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore;

b) qualsiasi eventuale residuo di tessuti o sangue risultante dalla macellazione, che deve sempre essere effettuata su superficie stagna, è accuratamente raccolto ed eliminato con le carcasse.

2) Procedure di pulizia e disinfezione intermedie:

a) tutto il letame, le lettiere e gli alimenti contaminati devono essere rimossi dagli edifici, accatastati e irrorati con un disinfettante autorizzato. I liquami devono essere trattati secondo un metodo atto a distruggere il virus;

b) tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali per essere puliti e disinfettati a parte;

c) il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le superfici dovranno essere successivamente lavate con getti d'acqua a forte pressione;

d) si deve quindi procedere ad una nuova applicazione di disinfettante, irrorando tutte le superfici;

e) i locali stagni devono essere disinfettati mediante fumigazione;

f) le riparazioni del suolo, dei muri e di altre parti danneggiate devono essere concordate a seguito di un'ispezione di un veterinario ufficiale e realizzate immediatamente;

g) una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse;

h) tutte le parti dei locali completamente sgombre da materie combustibili possono subire un trattamento termico mediante lanciafiamme;

i) tutte le superfici devono essere irrorate con un disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi altro disinfettante autorizzato. Il disinfettante deve essere eliminato con acqua dopo 48 ore.

3) Procedura finale di pulizia e disinfezione:

il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino di cui al punto 2 deve essere ripetuto dopo 14 giorni.

 

11. Ripopolamento delle aziende infette

Oltre alle misure di cui all'art. 4, comma 4, il proprietario o allevatore si attiene alle seguenti disposizioni:

1) Il ripopolamento non deve avere inizio prima che sia trascorso un termine di 4 settimane dalla prima disinfezione completa dei locali, ovvero dalla procedura finale di pulizia e disinfezione.

2) La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda in questione e deve essere conforme alle seguenti disposizioni:

a) se si tratta di aziende che praticano l'allevamento all'aperto il ripopolamento ha inizio con introduzione di un numero limitato di suinetti di controllo sottoposti, con risultato negativo, ad un test per l'individuazione di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. I suinetti di controllo sono ripartiti, conformemente alle prescrizioni del veterinario ufficiale, su tutta la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad esame clinico 28 giorni dopo l'introduzione nell'azienda e subiscono un esame sierologico per campionatura. Se nessun suinetto presenta sintomi clinici della malattia vescicolare dei suini o ha sviluppato anticorpi del virus della malattia, si può procedere al pieno ripopolamento;

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:

tutti i suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengono da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni a causa della malattia vescicolare dei suini e siano sieronegativi;

nessun suino esca dall'azienda per un periodo di 60 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

i suini reintrodotti nell'allevamento formino oggetto di un esame clinico e sierologico conformemente alle disposizioni stabilite dall'autorità competente; detti esami possono essere effettuati non prima di 28 giorni.

 

 

     ALLEGATO III - (previsto dall'art. 15, comma 4)

     LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE INDICATE NELL'ALLEGATO I

     I laboratori comunitari di riferimento per le malattie di cui all'allegato I hanno le competenze ed i compiti seguenti:

     1) Coordinare, in consultazione con la Commissione europea, la diagnosi di ogni malattia mediante:

     a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero;

     b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati;

     c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della singola malattia;

     d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

     e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concerenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nell'Unione Europea;

     f) la caratterizzazione degli isolati del virus della singola malattia mediante i metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia;

     g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epidemiologia e di prevenzione della singola malattia;

     h) il mantenimento di un livello di conoscenze sul virus della malattia di cui trattasi e su altri virus in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

     i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della singola malattia.

     2. Apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della singola malattia mediante lo studio degli isolati di virus inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epidemiologici.

     3. Facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche.

 

 

     ALLEGATO IV - (previsto dall'art. 18, comma 1)

     CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA

     I programmi di intervento devono prevedere almeno:

     1) la creazione di un'unità di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate;

     2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;

     3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;

     4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio;

     5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;

     6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio, ivi compresi i mezzi di distruzione delle carcasse;

     7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative;

     8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post-mortem, la capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, e di altro tipo, l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida per cui occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni;

     9) previsioni relative al quantitativo di vaccini contro la singola malattia ritenuto necessario in caso di ricorso alla vaccinazione di emergenza;

     10) le disposizioni per realizzare ciascun programma.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[2] Termine soppresso dall'art. 24 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.

[3] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 28 marzo 2007.