§ 97.4.11 - D.M. 5 febbraio 1991, n. 84.
Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:05/02/1991
Numero:84


Sommario
Art. 1.      1. La profilassi della brucellosi negli allevamenti bufalini ha come obiettivo la tutela della salute pubblica, il risanamento degli allevamenti infetti, la difesa degli [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'applicazione del presente piano il servizio veterinario delle UU.SS.LL. procede al controllo di tutti gli allevamenti bufalini esistenti sul territorio [...]
Art. 3.      1. Negli allevamenti in cui vengono identificati bufali infetti da brucellosi, in percentuale non superiore al 5% dei capi presenti, si applicano integralmente le misure [...]
Art. 4.      1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti è al di sopra del 5%, ma non supera il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti [...]
Art. 5.      1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti superi il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti sierologicamente positivi può essere [...]
Art. 6.      1. Per il calcolo delle percentuali di cui agli articoli 3, 4 e 5 negli allevamenti nei quali sia stato già iniziato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 7.      1. Gli animali riscontrati eliminatori di brucelle, e come tali individuati con le prove colturali e biologiche svolte su materiale biologico idoneo, devono essere [...]
Art. 8.      1. La vaccinazione delle vitelle viene effettuata sotto controllo ufficiale ed eseguita soltanto a completamento ed in associazione alle altre misure profilattiche
Art. 9.      1. Il servizio veterinario competente per territorio provvede alla sorveglianza periodica degli allevamenti sottoposti alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 e agli [...]
Art. 10.      1. Il latte delle bufale sieropositive presenti in allevamento deve essere separato da quello proveniente dalle bufale sane della restante parte dell'allevamento
Art. 11.      1. Le misure di disinfezione stabilite dall'art. 8-bis del decreto ministeriale 3 giugno 1968, come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1979, si applicano, [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 97.4.11 - D.M. 5 febbraio 1991, n. 84.

Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.

(G.U. 16 marzo 1991, n. 64)

 

 

     Art. 1.

     1. La profilassi della brucellosi negli allevamenti bufalini ha come obiettivo la tutela della salute pubblica, il risanamento degli allevamenti infetti, la difesa degli allevamenti indenni, la protezione degli allevamenti ufficialmente indenni, la salvaguardia del patrimonio bufalino.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente piano il servizio veterinario delle UU.SS.LL. procede al controllo di tutti gli allevamenti bufalini esistenti sul territorio di competenza. Gli animali della specie bufalina sono identificati e numerati e i dati dei contrassegni sono riportati in singole schede di stalla conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

     2. Qualora negli allevamenti di cui al precedente comma siano presenti anche animali della specie bovina o ovina o caprina, nei confronti degli animali di dette specie devono essere adottate le misure sanitarie previste dai decreti ministeriali 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968.

     3. Gli animali infetti sono marcati secondo quanto stabilito con l'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 1968.

     4. Il controllo della brucellosi dei bufali avviene mediante la sieroagglutinazione e la fissazione del complemento sui campioni di sangue prelevati da tutti i soggetti di età superiore ai dodici mesi; la sieroagglutinazione può essere sostituita dalla prova di antigene di brucella tamponata. Ai fini dell'identificazione degli animali infetti e del riconoscimento di allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. Negli allevamenti in cui vengono identificati bufali infetti da brucellosi, in percentuale non superiore al 5% dei capi presenti, si applicano integralmente le misure previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche.

 

          Art. 4.

     1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti è al di sopra del 5%, ma non supera il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti sierologicamente positivi deve essere eseguita entro il termine massimo di nove mesi dalla notifica ufficiale, secondo piani aziendali concordati con la competente unità sanitaria locale. In ogni caso deve essere effettuata e mantenuta la separazione degli animali positivi da quelli negativi, sia nei pascoli, sia nei ricoveri, sia nel governo degli animali.

     2. I programmi regionali, previsti dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, fissano i periodi per la macellazione in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento.

     3. Il risanamento di detti allevamenti viene inoltre effettuato con la vaccinazione sistematica delle vitelle dai quattro ai sei mesi di età, con Buck 19.

     4. Negli allevamenti in cui al termine dei nove mesi risultino presenti capi infetti, si applicano le misure di cui all'art. 3 anche se la percentuale supera il 5%.

 

          Art. 5.

     1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti superi il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti sierologicamente positivi può essere eseguita gradualmente secondo piani aziendali concordati con la competente autorità sanitaria locale.

     2. Il numero dei capi sierologicamente positivi da destinarsi annualmente alla macellazione viene fissato nei programmi regionali, previsti dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, in relazione alla percentuale di animali da eliminare rilevata al primo accertamento. Comunque tutti gli animali infetti devono essere macellati entro i sei anni dal primo controllo sierologico attuato nell'allevamento. Gli animali sieropositivi devono essere isolati dagli animali sieronegativi e con questi ultimi non devono avere contatti.

     3. Per il risanamento di detti allevamenti oltre alle misure di cui ai precedenti commi si fa ricorso alla vaccinazione con Buck 19 delle vitelle tra i quattro e i sei mesi di età.

     4. Ogni anno deve essere eseguita la macellazione comunque di un numero di capi infetti almeno pari al numero di bufale di rimonta nate e allevate nell'allevamento stesso, sottoposte al trattamento vaccinale con Buck 19 nei termini previsti e per le quali le prove sierologiche hanno dato esito favorevole secondo quanto indicato per gli animali vaccinati dall'allegato A capitolo II, lettera A, punto 2), della legge 30 aprile 1976, n. 397.

     5. Il numero dei capi presenti nell'allevamento non può essere incrementato fino a che gli animali sieropositivi non siano stati abbattuti.

     6. Negli allevamenti, in cui al termine dei sei anni risultino presenti capi infetti, si applicano le misure di cui all'art. 3 anche se la loro percentuale supera il 5%.

 

          Art. 6.

     1. Per il calcolo delle percentuali di cui agli articoli 3, 4 e 5 negli allevamenti nei quali sia stato già iniziato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto controllo delle UU.SS.LL. competenti, un piano di risanamento con il ricorso alla vaccinazione con Buck 19 delle bufale tra i quattro e i sei mesi di età, la interpretazione delle prove sierologiche deve tener conto dei trattamenti immunizzanti eseguiti.

 

          Art. 7.

     1. Gli animali riscontrati eliminatori di brucelle, e come tali individuati con le prove colturali e biologiche svolte su materiale biologico idoneo, devono essere macellati entro quindici giorni dalla data di notifica.

     2. Dopo l'eliminazione dei capi di cui al precedente comma, le stalle, gli altri locali di ricovero, tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per tali animali devono essere puliti ed idoneamente disinfettati e ad essi devono, altresì, essere applicate tutte le misure previste dall'art. 8-bis del decreto ministeriale 3 giugno 1968 come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1979.

 

          Art. 8.

     1. La vaccinazione delle vitelle viene effettuata sotto controllo ufficiale ed eseguita soltanto a completamento ed in associazione alle altre misure profilattiche.

     2. Le vitelle vaccinate devono essere contrassegnate nel modo previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche.

     3. E' vietata la vaccinazione dei capi maschi; quelli riconosciuti infetti devono essere immediatamente isolati ed abbattuti entro quindici giorni dalla notifica della constatazione della malattia.

 

          Art. 9.

     1. Il servizio veterinario competente per territorio provvede alla sorveglianza periodica degli allevamenti sottoposti alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 e agli accertamenti diagnostici quadrimestrali su tutti i soggetti risultati negativi, fino a completo risanamento degli allevamenti nei termini stabiliti.

     2. Nel periodo in cui gli animali infetti rimangono in allevamento in attesa di essere avviati al macello, gli stessi devono rimanere rigorosamente isolati.

     3. I capi infetti tenuti al pascolo devono essere separati in zona di pascolo appartata e recintata lontano da strade e corsi d'acqua; gli stessi devono essere abbeverati in vasche non comunicanti con corsi d'acqua.

     4. Negli allevamenti infetti di cui al presente articolo si applicano tutte le altre misure previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     1. Il latte delle bufale sieropositive presenti in allevamento deve essere separato da quello proveniente dalle bufale sane della restante parte dell'allevamento.

     2. Salve comunque le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, il latte proveniente da capi risultati sieropositivi, può essere rimosso dall'allevamento, per la produzione di formaggi da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura non inferiore a settantacinque giorni, di burro o altri impieghi per il consumo umano, soltanto se destinato a caseifici autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, per essere sottoposto, prima della utilizzazione, a trattamento termico da eseguirsi secondo i criteri indicati al successivo comma 3.

     3. I parametri T/t da applicare per il risanamento del latte di cui al comma 2, sono i seguenti:

     in scambiatore a piastre: 72°C/15 secondi;

     direttamente in caldaia: 65°C/20 minuti primi.

     4. Il latte risanato secondo i criteri di cui al comma 3 può essere mescolato con il latte proveniente da animali sierologicamente negativi ed essere destinato agli impieghi di trasformazione per la produzione di formaggi a pasta filata. Per la eventuale produzione di altri formaggi freschi o di breve stagionatura, di burro o per altri impieghi, tutto il latte dell'allevamento deve essere sottoposto a pastorizzazione. E' comunque consentita l'aggiunta di colture integrative di fermenti selezionati.

     5. Per la produzione di formaggi a pasta filata da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura, le operazioni di filatura devono essere effettuate, ai fini di un adeguato risanamento del prodotto, con cagliate ridotte in liste sottili o in piccoli pezzi, in acqua o in miscele di acqua e siero alla temperatura indicata nel comma 6. L'acqua impiegata deve essere conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. L'utilizzazione di acqua non proveniente dal pubblico acquedotto è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente servizio della U.S.L. che la rilascia dopo gli idonei accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

     6. La temperatura dell'acqua di filatura o della miscela di acqua e siero - regolata da apposito termostato sigillato - non deve essere inferiore a 95°C.

     7. Per i requisiti igienici delle strutture, della utensileria, degli impianti, dei locali di lavorazione e trasformazione del latte, dei depositi del latte e dei prodotti finiti, per ogni altro requisito, per l'idoneità sanitaria e per l'igiene del personale addetto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 37, 38 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

 

          Art. 11.

     1. Le misure di disinfezione stabilite dall'art. 8-bis del decreto ministeriale 3 giugno 1968, come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1979, si applicano, oltre che ai fini del ripopolamento dell'allevamento risanato dopo l'eliminazione dei capi infetti, anche nel corso delle operazioni di bonifica almeno ogni quattro mesi negli allevamenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

     2. La revoca delle misure stabilite con il presente decreto può essere disposta quando si siano realizzate le condizioni previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.