§ 97.4.7 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231.
Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:24/05/1988
Numero:231


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente
Art. 2.      1. L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente


§ 97.4.7 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231.

Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 28 giugno 1988, n. 150, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente:

     "Art. 17-bis. Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanità, con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:

     a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia già stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;

     b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si è verificata la malattia, qualora la stessa non si è riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.

     Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, tiene conto:

     a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;

     b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;

     c) della incidenza della diffusione della malattia;

     d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;

     e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:

     «Art. 29. All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o località infetti non può essere inferiore a tre chilometri"».